Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38130 del 28/05/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38130 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SIBILIO GIULIA nato a NAPOLI il 29/03/1947
CIANCIO LUIGI nato a NAPOLI il 03/11/1945

avverso la sentenza del 09/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA
LOY
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
udito il difensore

Data Udienza: 28/05/2018

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 9 marzo 2016 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del
G.u.p. del locale Tribunale del 9 dicembre 2014, con la quale Ciancio Luca, in qualità di socio
accomandatario dal 27 luglio 1999 al 7 febbraio 2008 e Sibilio Giulia, liquidatore dal 7 febbraio
2008 della Ciancio Marmi s.a.s. di Sibilio Giulia, dichiarata fallita in data 29 maggio 2013,
nonché Ciancio Luigi, marito di quest’ultima, padre di Ciancio Luca e amministratore di fatto
della suddetta società, erano stati condannati ciascuno alla pena di giustizia per i reati di

della società- e per distrazione di tutti i beni aziendali, strumentali all’esercizio dell’attività di
impresa, con l’aggravante di cui all’art. 219, co. 2, n. 1, L.F.
1.2. Avverso la predetta sentenza, Ciancio Luigi e Sibilio Giulia hanno proposto ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, con i quali lamentano:
-con il primo motivo, l’erronea interpretazione degli art. 216, 219 e 223 L.Fall., posto che,
quanto alla condotta distrattiva contestata, essa non appare sufficientemente enucleata,
essendo i beni strumentali della società di scarso valore e, quindi, improduttivi di un qualsiasi
profitto, sicchè non sarebbe ravvisabile l’ingiusto profitto necessario ai fini della configurabilità
della bancarotta fraudolenta per distrazione; quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, i
giudici di merito non hanno considerato che la società era in regime di contabilità semplificata
e tale circostanza, la cessazione dell’attività aziendale fin dal 2008, la crisi economica ed altri
fattori esterni, rendono non configurabile il dolo specifico necessario per l’ipotesi di bancarotta
conh-qtate.;
-con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto
che, nonostante lo specifico motivo di appello, la Corte territoriale ha motivato per relationem
sul punto, senza considerare le circostanze che hanno portato la società al fallimento, che
avrebbero dovuto comportare una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili, siccome in più punti generici e, comunque, manifestamente
infondati.
1. Ed invero, il primo motivo, in merito alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, circa la
modestia o la sostanziale assenza di valore dei beni distratti appare del tutto generico, siccome
meramente assertivo, disancorato da elementi specifici di valutazione e, comunque, implicante
valutazioni in fatto, circa l’entità del valore dei beni, non consentite in questa sede di

1.1. In ogni caso, si osserva che la Corte territoriale ha evidenziato come la curatela abbia
accertato l’esistenza di beni strumentali da parte della società espletante l’attività di vendita e
lavorazione marmi, beni questi (macchinari per il taglio e la lavorazione del marmo: una sega,
due levigatrici ed utensili vari) non rinvenuti all’atto del fallimento. Sul punto, vanno richiamati
i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta per distrazione,
iI mancato rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari
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bancarotta fraudolenta documentale- per aver sottratto, ovvero occultato le scritture contabili

costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, ove sia

accertata la previa

disponibilità, da parte dell’imputato, di detti beni (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv.
248425).
Il delitto di bancarotta per distrazione è qualificato dalla violazione del vincolo legale che
limita, ex art. 2740 cod. civ., la libertà di disposizione dei beni dell’imprenditore che li destina
a fini diversi da quelli propri dell’azienda, sottraendoli ai creditori. L’elemento oggettivo è
realizzato, quindi, tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività, con il

creditori.
1.1.1. In tale contesto, pertanto, le deduzioni dei ricorrenti circa il valore esiguo dei beni
distratti non vale ad escludere la sussistenza del reato, atteso che, senza dubbio, ciò che
conta nella bancarotta fraudolenta per distrazione è il mancato rinvenimento dei beni aziendali
all’atto del fallimento, indipendentemente dal valore di essi, per la loro destinazione a fini
diversi rispetto a quelli aziendali e, comunque, non è illogico ritenere che i beni aziendali non
rinvenuti, finalizzati alla lavorazione del marmo, non fossero di valore pari a zero. Peraltro nel
reato di bancarotta fraudolenta, poiché il bene tutelato è l’interesse dei creditori all’integrità
dei mezzi di garanzia, vengono perseguiti, non solo i fatti che ai suddetti creditori cagionano
danno, ma anche quelli che possono cagionarlo, trattandosi di reato di pericolo, del quale il
danno non è, quindi, elemento costitutivo e nel quale l’eventuale verificarsi
dell’evento pregiudizievole viene in rilievo solo ai fini della valutazione dell’aggravante di cui
all’art 219 legge fallimentare.
1.2. Generico si presenta, altresì, il primo motivo in merito alla bancarotta fraudolenta
documentale, sviluppando in proposito gli imputati censure in fatto meramente assertive circa
la cessazione dell’attività commerciale da parte della società, ovvero in merito all’apertura di
una discarica nei pressi della sede dell’attività, con conseguente crollo del fatturato, non
confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l’esistenza di
creditori ammessi al fallimento risulta indice anche recente dell’attività commerciale svolta
dagli imputati, di guisa che il mancato rinvenimento delle scritture contabili appare indice della
specifica volontà dei ricorrenti di impedire ogni forma di ricostruzione del patrimonio della
società. Peraltro, l’eventuale cessazione dell’attività commerciale, non formalizzata con la
cancellazione della società, non esonerava quest’ultima dalla tenuta della contabilità.
1.2.1. Del pari, secondo la giurisprudenza univoca di questa Corte, l’adozione del regime di
contabilità semplificata non comporta l’esonero dell’amministratore della società dall’obbligo di
tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall’art. 2214 cod. civ.
Più volte, infatti, è stato evidenziato che in tema di reati fallimentari, il regime tributario
di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l’esonero
dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall’art. 2214 cod. civ., con la
conseguenza che il suo inadempimento può integrare – ove preordinato a rendere impossibile

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conseguente depauperamento patrimoniale, che si risolve in un danno per la massa dei

la ricostruzione del patrimonio dell’imprenditore – la fattispecie incriminatrice del reato di
bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014).
2. Il secondo motivo di ricorso in merito al trattamento sanzionatorio è del tutto generico.
Ed invero, non merita censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto non
suscettibile di riduzione la pena inflitta agli imputati, vista la gravità dei fatti e l’assenza di
segnali di resipiscenza da parte degli stessi.
Sul punto è sufficiente evidenziare che la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità

enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da
sufficiente motivazione. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013).
3. In definitiva, i ricorsi degli imputati vanno dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno
condannati al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile a colpa dei ricorrenti al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare per ciascuno in Euro
2000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente estensore

Roma 28.5.2018

R sa Pezzullo

Corte Suprema di Cassazione
Sez. V^ Penale

del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi

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