Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3813 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3813 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BACALI OVIDIU CORNEL N. IL 25/04/1987
avverso la sentenza n. 57/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di Bacali
Ovidiu Cornel per il furto di quattro telefoni cellulari avvenuti in data 9\10\2011
all’interno di una discoteca di Mori TN , con l’ulteriore aggravante della recidiva
reiterata specifica ed infraquinquennale. Veniva anche confermata la pena irrogata in
primo grado, di anni 2 di reclusione ed C 400= di multa, con le attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti e la diminuente del rito.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il vizio di motivazione in
relazione alla condanna, basata su elementi di prova !abili e non riscontrati,
considerata la inattendibilità del teste di accusa.
3. Il ricorso è inammissibile; invero le censure formulate non sono consentite nel
giudizio di legittimità, nonché sono fondate su argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente in sede di merito.
Invero, quanto alla affermazione della responsabilità, il giudice di merito ha basato il
suo convincimento sulla deposizione del teste Storari Alberto, addetto alla sicurezza
della discoteca, il quale, dopo la segnalazione dei furti, aveva seguito tre giovani
sospetti, tra i quali l’imputato, che si erano riuniti all’interno del bagno. Nonostante
opponessero resistenza, aveva forzato la porta e trovato nel cestino dei rifiuti i telefoni
asportati, inoltre aveva visto tit uno dei giovani che cercava di infilare nel water una
borsetta, anch’essa rubata. Il teste, inoltre, ribadiva che nessun giovane si trovava
nell’antibagno (tesi questa sostenuta dalla difesa del Bacali per dissociare la posizione
dell’imputato da quella degli altri due giovani).
Orbene, le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso
rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e
secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita
nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che
regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte
quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
Invero, premesso che il giudice di legittimità non deve ripetere l’esperienza cognitiva
del giudice di merito, ma valutare la coerenza del ragionamento probatorio di
quest’ultimo, va osservato che nel caso di specie, come detto, la sentenza che
conferma l’affermazione di responsabilità dell’imputato non palesa alcuna illogicità
manifesta.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende
Così deciso in Roma 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

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