Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3813 del 03/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3813 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA

nei confronti di
GIOIA ANTONELLO,

nato il 27/05/1984

avverso la sentenza n. 222/2013 G.I.P. TRIBUNALE di L’AQUILA, del
12/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette le conclusioni del PG Dott. MARIO FRATICELLI che ha chiesto «la Corte
annulli con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida».

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila propone
ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di L’Aquila del
12/11/2013, con la quale, su congiunta istanza del pubblico ministero e
dell’imputato, è stata applicata a Gioia Antonello la pena sostitutiva di 127 giorni
di lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi, in relazione al reato
di guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di stupefacenti
(tasso pari a 393 ng/ml per cannabinoidi), commesso il 17/11/2012.

1

Data Udienza: 03/12/2014

Il Procuratore distrettuale censura la sentenza impugnata per violazione di
legge, avendo il giudice a quo applicato la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida nell’erronea misura di sei mesi, invece
che in quella minima di due anni prevista dall’art. 187, comma 1, terzo periodo,
cod. strada per il caso, che nella specie ricorre, siccome emergente dal verbale
di sequestro redatto sulla base dei documenti del veicolo stesso, che
l’autovettura condotta fosse di proprietà di persona estranea al reato.

Ha depositato memoria il Procuratore Generale presso la Corte di

Cassazione, il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Il giudice a quo ha violato il dettato dell’art. 187, comma 1, secondo e terzo
periodo, cod. strada nella parte in cui, nel caso in cui l’autovettura appartenga a
persona estranea al reato – ipotesi nella specie ricorrente, secondo quanto
attestato nel verbale di sequestro in atti -, dispone che la durata della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida venga
raddoppiata rispetto a quella altrimenti prevista compresa tra il minimo di un
anno e il massimo di due.
Non può di contro ritenersi che con riferimento alla sanzione accessoria
operi la riduzione di un terzo prevista in ipotesi di accesso al rito alternativo del
patteggiamento, poiché tale riduzione, secondo l’orientamento costante della
Corte di legittimità, è circoscritta ai soli casi di patteggiamento per i delitti di
omicidio colposo commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale,
secondo la previsione di cui all’art. 222 comma 2-bis, cod. strada (v. in tal senso
Sez. 4, n. 42516 del 06/06/2013, Meden, non mass.; Sez. 4, n. 34222 del
11/07/2012, Pg in proc. Giandusio, Rv. 253533; Sez. 4, n. 7382 del 12/01/2012,
P.G. in proc. Larocca, Rv. 252390; Sez. 5, n. 36352 del 13/07/2011, Lafiandra,
Rv. 251204; Sez. 4, n. 41810 del 03/07/2009, Quinzi, Rv. 245451).
Per vero, l’art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada),
come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 102, stabilisce al comma 2-bis
che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a
quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e segg.. Si tratta, però, di disposizione che,
per collocazione e tenore letterale, deve trovare limitata applicazione al caso di

2.

sospensione della patente di guida per omicidio colposo commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui al
precedente comma 2 e non può essere estesa ai patteggiamenti relativi ad altri
reati previsti dal cod. strada.

4. Nel caso di specie, dunque, avendo il giudice a quo disposto l’applicazione
della sanzione amministrativa accessoria in esame per la durata di sei mesi
(inferiore al minimo edittale), la sentenza impugnata dev’essere annullata senza

conseguente rideterminazione della durata dell’indicata sanzione, che questa
Corte ritiene di poter stabilire – ai sensi dell’art. 620, lett. i, cod. proc. pen. nella misura minima di due anni immediatamente superiore a quella
erroneamente inflitta dal giudice a quo.

P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla durata della sospensione
della patente di Gioia Antonello, durata che ridetermina in anni due. Fermo il
resto.
Così deciso il 3/12/2014

rinvio limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con la

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