Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38129 del 19/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38129 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Maida Agatino, n. Catania 30.3.1984
avverso l’ordinanza n. 570/18 Tribunale Riesame di Catania del 12/04/2018
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
P. Canevelli, ha concluso per il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Catania ha confermato quella del GIP del Tribunale di Catania che il 30/03/2018 ha disposto nei
i

Data Udienza: 19/07/2018

confronti di Maida Agatino la misura custodiale in carcere in esito al suo arresto
in flagranza del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73, comma 4
d.P.R. n. 309 del 1990 dipendente dall’attivazione di una cd. piazza di spaccio
nell’abitato della città di Catania in concorso con altro indagato e con impiego di
rudimentale organizzazione di mezzi e strumenti.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, che deduce la violazione degli artt. 309, comma 9 e 292, comma 2 lett. c) e c bis) cod.

mente il suo potere / dovere di integrazione della motivazione dell’ordinanza genetica, la quale si connota per essere del tutto carente di motivazione sotto i diversi profili della sussistenza di un concreto grado di gravità indiziaria, della adeguatezza della misura carceraria disposta e per converso della ritenuta inadeguatezza della misura domiciliare assistita dall’uso di dispositivi elettronici di controllo a distanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è palesemente infondato ed ai limiti del temerario, dovendo come
tale essere dichiarato inammissibile.

2. L’esame dell’ordinanza cautelare genetica, necessitata dalla censura mossa
dal ricorrente al Tribunale di avere argomentato ex novo un provvedimento asseritamente immotivato poiché connotato dalla mancanza di un’autonoma valutazione (art. 292, comma 2 lett. c] cod. proc. pen.) delle risultanze indiziarie e
delle esigenze cautelari indicate dal PM, permette di constatare che la stessa
consiste in un’analitica ricostruzione e valutazione degli elementi investigativi
che hanno condotto a trarre l’indagato – già noto agli operanti – in arresto in flagranza di reato per la gestione, osservata in diretta, di una ‘piazza di spaccio’ di
sostanze stupefacenti.
Non si comprende, pertanto, cos’altro avrebbe dovuto argomentare il GIP onde
dar conto della personale ed autonoma valutazione degli elementi indiziari, che
risultano del resto di pregnanza immediata anche se evidentemente non agli
occhi dell’interessato ricorrente.
A sua volta il Tribunale, forse in maniera sovrabbondante ma certamente non
tale da integrare i vizi denunziati in ricorso, ha operato una parafrasi delle medesime emergenze indiziarie, comunque pronunciandosi specificamente per l’inade-

2

proc. pen., sostenendo che il Tribunale del Riesame ha esercitato illegittima-

guatezza del regime coercitivo domiciliare attesa la presenza di un precedente
per evasione (art. 385 cod. pen.) a carico del ricorrente.
Vale a tale riguardo una volta ancora ribadire che

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