Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38127 del 19/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38127 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Babu Fayez, n. in Bangla_Desh 10.0d.1988
avverso l’ordinanza n. 429/18 Tribunale Riesame di Roma del 13/04/2018

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
P. Canevelli, ha concluso per l’inammissibilità;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Gian Paolo M. Coccia, che ha insistito
per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 19/07/2018

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato
quella della Seconda Sezione della Corte d’Appello di Roma che il 09/02/2018
ha respinto la richiesta di revoca e/o sostituzione della misura della custodia
cau-telare in carcere in atto nei confronti di Babu Fayez, imputato e condannato
già in primo grado in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309
del 1990.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, che de-

indizi di colpevolezza del reato in addebito, l’inesistenza di un pericolo di reiterazione del reato, la sopravvenienza di un elemento nuovo (l’indicazione di un diverso domicilio) e la rilevanza del decorso del tempo, costituenti tutti elementi
atti a superare la valutazione negativa operata dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato nonché in parte basato su motivo improponibile da preclusione processuale e come tale va dichiarato inammissibile.

2. L’intervenuta condanna dell’imputato ricorrente in primo grado preclude evidentemente di riconsiderare la consistenza del quadro indiziario (giurisprudenza
pacifica e costante), mentre non possono essere considerati nuovi elementi atti
ad incidere sulla valutazione di persistente sussistenza delle esigenze cautelari
né l’indicazione di un nuovo domicilio dove espletare gli arresti domiciliari, in sé
del tutto irrilevante, né il mero decorso del tempo a fronte del principio costantemente affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui

(ex

pluribus e tra le più recenti in ordine cronologico di massimazione v. Sez. 3,
sent. n. 43113 del 15/09/2015, K e altro, Rv. 265652), non contraddetto da
quanto stabilito in casi del tutto peculiari in cui il decorso del tempo oggetto di
valutazione era stato obiettivamente consistente.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per leg2

duce violazione di legge e vizio di motivazione, allegando l’insussistenza di gravi

ge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro duemila in favore della

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso,

07/2018

1-ter

cassa delle ammende.

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