Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38125 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38125 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO
nei confronti di :
Carapezza Gaspare nato Agrigento 18/12/1976
Messina Fabrizio nato Agrigento 28/9/1975
nonché da:
BIANCHI NATALE nato a PALERMO il 17/01/1977
CAPRARO PIETRO nato a AGRIGENTO il 27/11/1985
COSENTINO LUCA nato a AGRIGENTO il 23/06/1976
GAGLIANO ANTONINO nato a SICULIANA il 29/02/1972
GIARDINA DARIO nato a AGRIGENTO il 02/06/1981
INFANTINO GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 19/07/1981
MESSINA FABRIZIO nato a AGRIGENTO il 28/09/1975
RIBISI FRANCESCO nato a AGRIGENTO il 26/05/1982
SUTERA LEO nato a SAMBUCA DI SICILIA il 18/01/1950
TARALLO GIOVANNI nato a AGRIGENTO il 24/01/1985

nel procedimento a carico di Bianchi Natale + 10

avverso la sentenza del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

Data Udienza: 27/03/2018

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al
capo “B” per il ricorso del PG; per l’annullamento con rinvio per il capo “3” per Tarallo e
Ribisi; rigetto nel resto;
uditi i difensori:
– l’avv. De Marchis Barbara ha depositato, per Comune di Agrigento, Confartigianato
di Agrigento, SOS Democrazia, Associazione degli industriali della Provincia di Palermo,
nota spese e conclusioni alle quali si è riportata; per Centro Studi ed Iniziative Culturali

– l’avv. Flecchia Marco, per l’associazione Antiracket Libere Terre e Associazione
Nazionale Testimoni di Giustizia, ha depositato nota spese e conclusioni alle quali si è
riportato;
– l’avv. D’Angelo Ernesto, difensore di fiducia di Carapezza Gaspare, ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso del PG;
– l’avv.Lauria Baldassarre, difensore di fiducia di Cosentino Luca, ha insistito per
l’accoglimento del ricorso;
– l’avv. Gaziano Antonino, sostituto processuale e difensore di fiducia di Capraro Pietro,
Gagliano Antonino, Messina Fabrizio, dopo essersi riportato ai motivi di ricorso ne ha
chiesto l’accoglinnento;
– D’Ascola Vincenzo Nico, difensore di fiducia di Tarallo Giovanni, si è riportato ai motivi
di ricorso chiedendone l’accoglimento;
– l’avv. Ferracane Carlo, sostituto processuale e difensore di fiducia di Sutera Leo, ha
insistito per l’accoglimento del ricorso;
– l’avv. Vianello Accorretti Valerio, difensore di fiducia di Ribisi Francesco, si è riportato
ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;
– l’avv. Barba Giuseppe, difensore di fiducia di Tarallo Giovanni, ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

Pio La Torre Onlus ha depositato nota spese e conclusioni alle quali si è riportata;

RITENUTO IN FATTO

1. Le sentenze
1.1.

La sentenza n. 1464/2013 del 31/10/2013 del Giudice dell’udienza

preliminare del Tribunale di Palermo e la sentenza n. 712/2015 emessa dalla Corte
di appello di Palermo il 16/02/2015, seppure non in termini coincidenti, hanno

Agrigento – giudicandone partecipi, a vario titolo e con specifici ruoli, alcuni degli
odierni ricorrenti – l’associazione mafiosa Cosa Nostra volta a consumare reati
contro la vita e l’incolumità individuale, la libertà personale e il patrimonio, per
acquisire – in modo diretto o indiretto – la gestione o comunque, il controllo di
attività economiche, di concessioni e autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, a
estorcere denaro a imprese o esercizi commerciali del territorio controllato, a
realizzare profitti ingiusti, a intervenire sulle istituzioni e sulla pubblica
amministrazione e riassestante il suo organigramma coordinando unb gruppo di
affiliati dediti a intimidazioni di stampo mafioso.
1.2.

Con sentenza n. 1746/2017 del 6/04/2017, la Corte di appello di

Palermo, decidendo su rinvio della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 46868 del
21/07/2016) – in parziale riforma della precedente sentenza n. 1464/2013 del
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo (in parte riformata dalla
precedente sentenza della Corte di appello di Palermo, a sua volta solo
parzialmente annullata dalla Corte di cassazione) – ha, per quel che rileva ai fini
della decisione sui ricorsi in esame, confermato alcune condanne: ex art. 416 bis,
cod. pen., applicando l’aggravante prevista dal comma 6 della disposizione (capo
‘a’); ex artt. 110, 629, commi 1 e 2 cod. pen. (capo “bb”), 61. n. 2, e 110 cod.pen.
e 12 quinquies legge n. 356/1991 e 7 legge n. 203/1991 (capi “gg” e “ee”); ex
artt. 81, 629, comma 2, in relazione all’art. 628, comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen. e 7
legge n. 203/1991 (capi “m” e “j”).
2. I ricorsi
1. Nel ricorso della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
appello di Palermo e di alcuni imputati si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Nel suo ricorso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di appello di Palermo deduce: vizio della motivazione nella parte relativa alla
assoluzione di Fabrizio Messina e Gaspare Carapezza dal reato di estorsione in
danno di Salvatore Vaccaro (art. 110, 629, commi 1 e 2 cod. pen.; capo ‘bb”).

2

P

ritenuto sussistente il reato ex art. 416 bis cod. pen. e operativa nel territorio di

2.2.

Nel ricorso di Natale Bianchi si deduce vizio della motivazione nel

ravvisare l’aggravante speciale

ex art. 416

bis, comma 6, cod. pen. con

l’argomento secondo cui non sarebbe possibile affermare l’esistenza di una
consorteria criminosa (a fortiori, se trattasi di Cosa nostra) che non ne realizzi i
presupposti, presumendo inammissibilmente un automatismo e trascurando una
compiuta disamina delle posizione del ricorrente, in particolare in relazione al
reimpiego dei proventi dell’attività della associazione.
Nel ricorso di Pietro Capraro si deduce vizio della motivazione nel

ravvisare l’aggravante

ex art. 416 bis, comma 6, cod. pen. con lo stesso

argomento sopra richiamato sub 2.2., trascurando che l’attività economica deve
avere rilevanti dimensioni per prevalere, nel territorio in cui è insediata, su altre
imprese che offrano gli stessi beni e servizi e che il reimpiego dei presunti proventi
illeciti non necessariamente coincide con gli scopi dell’associazione e, inoltre, che
occorre provare che l’imputato abbia conseguito profitti illeciti,
2.4.

Nel ricorso di Luca Cosentino si deducono violazione di legge e vizio

di motivazione nell’applicare l’art. 416 bis, comma 6, cod. pen. omettendo di
verificare in concreto il reinvestimento dei proventi illeciti in attività economiche
delle quali l’associazione mafiosa avrebbe inteso assumere il controllo, senza
limitarsi a presumerla sulla base della intestazione fittizia di società (in capo a
Ribisi e a Tarallo e riconducibili ai Traina) e senza presumere che Cosentino privo di ruoli direttivi e non recettore di proventi illeciti – conoscesse la capacità
del gruppo di ingerirsi in imprese volte a prevalere su altre.
2.5.

Nel ricorso di Antonino Gagliano si deducono violazione di legge e

vizio di motivazione nell’applicazione l’aggravante ex art. 416 bis, comma 6, cod.
pen. trascurando che essa può estendersi ai compartecipi solo se ricorrono le
condizioni previste dall’art. 59, comma 2, cod. pen. e che nel caso in esame – già
esclusasi l’aggravante ex art. 416 bis, comma 2, in capo a Gagliano – andava
dimostrato che questi fosse consapevole che le attività imprenditoriali di Cosa
Nostra nel territorio di Agrigento derivassero dal reimpiego di proventi di attività
illecite senza fondarsi su mere congetture.
2.6.

Nel ricorso di Dario Giardina si deducono violazione di legge e vizio

di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche – trascurando il
modesto ruolo di Giardina nella esecuzione della rapina e il suo comportamento
processuale collaborativo – e per avere incongruamente argomentato di avere
quantificato la pena in “misura lievemente superiore al minimo edittale” invece
fissandola in 7 anni di reclusione – mentre il minimo è di 4 anni e 6 mesi – e per
avere solo formalmente menzionato i criteri di cui all’art 133 cod. pen. da seguire
nel determinare la pena.
3

2.3.

2.7.

Nel ricorso di Giuseppe Infantino si deduce vizio della motivazione

nel ravvisare l’aggravante ex art. 416 bis, comma 6, cod. pen. sulla base di
congetture legate al fatto notorio e alla storia dell’associazione criminale

Cosa

Nostra senza valutare in concreto le dimensioni dell’attività economica svolta e
l’ingerenza in imprese dirette a prevalere su altre nel territorio reinvestendo
profitti di azioni criminose e, inoltre, il conseguimento di profitti illeciti da parte del
ricorrente.
2.8.

Nel primo ricorso di Fabrizio Messina (redatto dall’avvocato Antonino

assumendo che la circostanza aggravante ex art. 416, comma 6, cod. pen. si
riferisca all’attività dell’associazione e non alla condotta del singolo partecipe e
valutando che da diversi processi risulta che Cosa Nostra condiziona il settore
dell’edilizia e del calcestruzzo – ha applicato a Messina l’aggravante ex art. 416
bis, comma 6, 59 e 118 cod. pen. senza verificare se egli è menzionato nei processi
in cui si è trattata l’influenza mafiosa in questi settori, né, ex artt. 59 e 118 cod.
pen. se ebbe colpa nell’ignorare la circostanza aggravante (così affermandone una
responsabilità oggettiva) e senza analizzare la dimensione dell’attività economica,
i reinvestimenti delle utilità procurate dalle azioni criminose, la titolarità, la data
di costituzione e le forme di finanziamento dell’impresa coinvolta. Si deduce,
inoltre che fallacemente la Corte di appello considera Messina vicino al clan
Grassone/li

in relazione al quale, invece, si trovava in opposizione (pag. 6 del

ricorso, pag. 14 della sentenza).
Nel secondo ricorso di Fabrizio Messina (redatto dall’avvocato Salvatore
Pennica) si deduce violazione di legge: a) nella condanna ex art. 648 bis cod. pen.
pur essendo la condotta descritta (capo “gg”) assorbita in quella ex art. 416 bis
cod. pen. per la quale è stato condannato dalla sentenza impugnata, che gli ha
attribuito il ruolo di capo-promotore e ha anche riconosciuto l’aggravante ex art.
416 bis, comma 6, cod. pen. che costituisce una specifica aggravante per il
riciclaggio in relazione al quale il reato ex art. 416 bis cod. pen. costituisce reato
presupposto; b) nella condanna ex artt. 61 n. 2 e 110 cod. pen., 12 quinquies
legge 7 agosto 1992 n. 356 (attribuzione fittizia di titolarità di impresa, capo “ee”)
e 7 legge n. 203/1991, senza provare il coinvolgimento di Messina nelle vicende
connesse alla A&G Costruzioni (pag. 6 del ricorso); c) nel riconoscimento
dell’aggravante ex art. 416 bis, comma 6, cod. pen. senza la prova che il ricorrente
abbia concorso a finanziare con il frutto dei delitti fine dell’associazione le attività
economiche di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il controllo e
che abbia saputo del reimpiego dei profitti delittuosi, tanto più se si considera che
la sua assoluzione in primo grado.
4

Graziano) si deducono violazione di legge e vizio di motivazione perché –

2.9.

Nel ricorso di Francesco Ribisi si deducono violazione di legge e vizio

di motivazione: a) per avere riconosciuto l’aggravante ex art. 416 bis, comma 6,
cod. pen. fondandosi soltanto sulla affiliazione al gruppo locale di Cosa Nostra e
trascurando che la semplice acquisizione, in modo diretto o indiretto della gestione
o comunque del controllo di attività economiche rientra fra gli elementi costitutivi
del reato ex art. 416 bis cod. pen. come descritto nel comma 3 della disposizione,
e per avere errato, in particolare, nel desumere un elemento di prova dalla
conversazione del 21/04/2011 tra Ribisi e Tarallo – nella quale, invece, emerge

detenuti – e nel consideralo appartenente alla famiglia mafiosa interessata al
-A(z)
settore del calcestruzzo mentre egliiquella diT5àTma di Montechiaro; b) in relazione
agli artt. 192 cod. proc. pen. e 56, 110 e 629 cod. pen., per avere ritenuto prova
il tentativo di estorsione descritto nel capo “m” pur mancando nelle conversazioni
intercettate un chiaro riferimento alla persona offesa; c) in relazione agii artt. 627,
comma 3, cod. proc. pen. e 628, comma 3 n. 1, cod. pen. per avere disatteso il
principio di diritto enunciato nella precedente sentenza della Corte di cassazione
valutando l’aggravante delle “più persone riunite” in relazione al capo “i” delle
imputazioni (tra l’altro riguardante fatto ormai accertato e non sottoposto alla
cognizione del Giudice del rinvio) e non invece al capo “j”; d) in relazione agli art.
81, comma 2, e 56 cod. pen. per avere determinato gli aumenti di pena in
continuazione senza considerare adeguatamente la diversità fra i reati solo tentati
e quelli consumati e senza motivare perché la diminuzione della pena per
l’aumento relativ9 ai reati solo tentati è stata contenuta in un terzo e non estesa
ai due terzi.
2.10.

Nel ricorso e nella successiva memoria integrativa (20/03/2018) di

Leo Sutera si deducono: a) violazione degli art. 443, comma 3, cod. proc. pen. e
416 bis, comma 6, cod. pen. perché, non avendo il Procuratore generale appellato
la sentenza di primo grado e avendo la sentenza n. 712/2015 della Corte di appello
di Palermo escluso l’aggravante ex art. 416 bis, comma 6, cod. pen. per
“mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”

e non

ricorrendo, pertanto una violazione di legge – il Procuratore generale presso la
Corte di appello di Palermo non poteva ricorrere in cassazione, per cui la sentenza
della Corte di cassazione (e la successiva sentenza della Corte di appello, emessa
in sede di rinvio) va annullata, con conferma della sentenza n. 712/2015 (la prima)
della Corte di appello di Palermo; b) violazione dell’art. 416 bis, comma 6, cod.
pen. e vizio di motivazione per avere riconosciuto l’aggravante, pur mancando
prova che Sutera abbia realizzato una attività economica di particolari dimensioni
reinvestendo proventi illeciti e non emergendo suoi collegamenti con Traina
5

l’intento di Ribisi di reperire denaro per il mantenimento delle famiglie degli affiliati

(assolto dai delitti a lui contestati, pagg. 232 ss della sentenza di primo grado) e
Messina (assolto dal delitto di riciclaggio di cui all’art. 648 bis cod. pen., pag. 262f/._
della sentenza di appello) accusati di avere alimentato, con i proventi delle
estorsioni, le imprese con le quali l’associazione mafiosa penetrava nel settore del
calcestruzzo e immotivatamente avendo la sentenza di condanna desunto la
consapevolezza di Sutera (al quale non è stata contestata la circostanza
aggravante ex artt. 7 legge n. 203/1991) dell’intervento di Cosa Nostra nel settore
solo dal suo ruolo di referente provinciale dell’associazione nel territorio di

pen. per omessa indicazione (rientrante fra i requisiti della sentenza) delle
conclusioni adottate dal Procuratore generale nei confronti di Sutera.
2. 2.11. Nel ricorso di Giovanni Tarallo si deducono: a) violazione di legge e
vizio di motivazione nell’applicazione dell’aggravante ex art. 416 bis, comma 6,
cod. pen. perché la sentenza impugnata non ha seguito le indicazioni della Corte
di cassazione (pagg. 24-25 della sentenza) omettendo di dare conto sia di un
concreto reimpiego dei capitali sia di elementi dimostrativi della colpevolezza (o
anche solo della colposa ignoranza) dell’ipotizzato reimpiego da parte di Tarallo
ma limitandosi a valutazioni congetturali o poggianti su dati inesatti o inconferenti
(pagg. 4 e 6 del ricorso), trascurando di indicare gli artefici del reinvestimento di
proventi illeciti, le singole operazioni di reimpiego (richiamate con l’espressione
“verosimilmente”) e le dimensioni delle attività economiche dirette a prevalere
sulle altre analoghe nel territorio, erroneamente identificando la prova
dell’aggravante ex art. 416 bis, comma 6, cod. pen. con l’elemento del metodo
mafioso considerato nel comma 3 dell’art. 416 bis cod. pen. e così collegando
automaticamente la circostanza aggravante alla prova del reato, omettendo di
rispondere alle deduzioni sviluppate nella memoria difensiva

depositata il

17/03/2017 e il rilievo delle assoluzioni dei fratelli Traina e di Messina (pag. 8 del
ricorso); b) violazione di legge e vizio di motivazione circa la prova del tentativo
di estorsione ex art. 56, 629 cod. pen. e 7 legge n. 203/1991 descritto nel capo
M) ravvisata fondandosi (pag. 36 della sentenza) sui contenuti di conversazioni
travisate (pag. 11-14 del ricorso); c) violazione di legge e vizio di motivazione
perché – pur avendo escluso l’aggravante delle “più persone riunite” in relazione
ai reati di cui ai capi b), c), I), o), r) e t) – l’ha ravvisata in ordine alla tentata
estorsione di cui il capo j) – trascurando che nel reato di estorsione, la circostanza
aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno
di due persone nel luogo e al momento della violenza o della minaccia (pagg. 415 del ricorso); d) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere
motivato le ragioni degli aumenti ex art. 81 comma 2, cod. pen., disattendendo i
6

Agrigento e per la sua risalente affiliazione; c) violazione dell’art. 546 cod. proc.

principi indicati dalla Corte di cassazione nell’annullare la precedente sentenza di
appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di Palermo
1.1. Nel suo ricorso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di appello di Palermo deduce vizio della motivazione nella assoluzione di Fabrizio

e 2 cod. pen. (capo ‘bb”) in danno di Salvatore Vaccaro.
Secondo l’imputazione, Carapezza e Messina avrebbero concorso nella condotta
intimidatoria – il primo sollecitandola (perché economicamente interessato), il
secondo autorizzandola (come capo del gruppo mafioso) – attuata da Maurizio
Romeo e Salvatore Romeo nei confronti di Salvatore Vaccaro per costringerlo a
concedere una dilazione nel pagamento della somma a lui dovuta da Carapezza.
Questa Corte (Sez. 2, n. 46868 del 21/07/2016) ha annullato con rinvio la prima
sentenza di assoluzione in appello (che aveva riformato la condanna inflitta nel
primo grado di giudizio) ravvisando una illogicità manifesta e violazione di legge
“avuto riguardo al significato attribuito alla coraggiosa reazione della vittima”
precisando che non rileva che la condotta provochi una effettiva intimidazione della
vittima (pag. 23). Inoltre ha ritenuto irrilevante la sopravvenuta sentenza di
assoluzione dei cugini Romeo – “essendo estranea al giudizio di legittimità la
verifica in ordine alla identità fattuale delle fattispecie oggetto di condanna con
quella dell’attuale giudizio” (pag. 23) – e manifestamente illogico riconoscere che
Messina era economicamente interessato alla dilazione e tuttavia “estraneo alla
vicenda estorsiva, così “ignorando le regole in tema di concorso di persone nel
reato, con particolare riguardo al ruolo del concorrente morale ed alla rilevanza
della percezione della vittima circa l’identificazione del mandante, inidonea a
escludere la responsabilità a titolo di concorso, tenuto conto del tenore delle
intercettazioni valorizzate dal primo giudice ed ignorate dal giudice di appello da
cui risultava il diretto coinvolgimento di Messina nella vicenda” (pag. 24).
1.2. Nel giudizio da rinvio, la seconda sentenza della Corte di appello,
oggetto del ricorso in esame, ha nuovamente assolto i due imputati dal reato
descritto nel capo “bb”. La Corte di appello ha puntualizzato che, nel giudizio di
rinvio, il giudice di merito non è condizionato da eventuali rivalutazioni in fatto
formulate dalla Corte di cassazione. Richiamando i contenuti di conversazioni
avvenute dentro l’ufficio della società di fatto gestita da Carapezza anche
nell’interesse di Messina (pagg. 20-21), ha valutato non condivisibile
7

Messina e Gaspare Carapezza dal reato di estorsione ex artt. 110, 629, commi 1

l’argomentazione del Giudice dell’udienza preliminare

“poiché si basa sul

presupposto, non dimostrato, che Vaccaro conoscesse la caratura mafiosa del
Romeo già in occasione di quel primo colloquio dianzi al bar La Sosta, e fosse
stato, sia pure velatamente, minacciato dal suo interlocutore o si fosse comunque
intimorito in ragione della appartenenza a Cosa nostra del suo interlocutore, così
sentendosi costretto a concedere la chiesta dilazione”. A sostegno di questo rilievo
ha considerato che: Vaccaro ha escluso di essere stato minacciato da Romeo; lo
stesso Romeo, nel riferire a Carapezza l’esito del suo colloquio con Vaccaro, non

dilazione, anzi ha richiamato Carapezza a un più corretto comportamento futuro;
dopo il colloquio con Romeo, Vaccaro si presentò a Carapezza con fare arrabbiato
e pretendendo il pagamento di quanto dovutogli. Ha inoltre considerato che i
Romeo sono stati assolti dal reato con sentenza definitiva, sul presupposto che
dagli atti non emergesse la prova che la caratura criminale dei Romeo fosse nota
a Vaccaro e ha condiviso tale conclusione, derivandone la sua decisione con
argomento a fortiori (pag. 34).
1.3.

Il ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di Palermo

ribadisce la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria facendo leva su una
affermazione incidentale di Romeo che, nel riferire a Carapezza dell’incontro con
Vaccaro allude alla forza degli ambienti che egli rappresenta, affermazione che la
Corte di appello ha valutato, in termini opinabili ma non radicalmente implausibili,
come una forma di personale millanteria e su una conversazione (del 9/09/2009)
fra Tuttolonnondo e Carapezza, in cui il primo mostra preoccupazione sui metodi
usati con Vaccaro, della quale sono riportati solo alcuni brani nel ricorso (che
risulta, pertanto, aspecifico sul punto).
1.4.

In definitiva, la ricostruzione del fatto (datato 8/05/2009) sviluppata

nella sentenza in esame perviene alla assoluzione sulla base di una connessione
fra i dati acquisiti esente da interne incompatibilità e resa coesa da una loro non
implausibile interpretazione, né essa contrasta con i principi di diritto enunciati
dalla sentenza della Corte di cassazione, mentre il ricorso entra nel merito delle
valutazioni discrezionali adottate dalla Corte di appello senza dimostrarne
manifeste illogicità, per cui risulta inammissibile.

2. I ricorsi degli imputati

2.1.

L’applicazione dell’art. 416, comma 6, cod. pen. (ricorsi di Bianchi,

Capraro, Cosentino, Gagliano, Infantino, primo ricorso e terzo motivo del secondo

8

ha menzionato minacce o timore manifestato dal destinatario della richiesta di

ricorso di Messina, primo motivo del ricorso di Ribisi, secondo motivo del ricorso
di Sutera, primo motivo del ricorso di Tarallo)
2.1.1.

L’aumento di pena

ex

art. 416

bis,

comma 6, cod. pen.

(finanziamento di attività economiche con proventi dei delitti e al fine di
controllarle) mira a contrastare l’inserimento delle associazioni a delinquere di
stampo mafioso nei circuiti dell’economia legale. Per configurare l’aggravante
basta che il prezzo, il profitto o il prodotto derivanti dai delitti realizzati in
esecuzione del programma criminoso di questo genere di associazione siano

o mantenere il controllo: non si richiede che un controllo sia effettivamente
assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento sia idoneo a conseguirlo (Sez.
5, n. 24661 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 259863). La circostanza ha natura
oggettiva perché è connessa all’attività dell’associazione in quanto tale: ne deriva
che essa è valutabile, anche quando non contestata formalmente, in relazione a
ogni associato (non necessariamente alla sua singola attività) e anche al
concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto della predetta aggravante o che,
per colpa, li ignori (Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Rv. 261334; Sez. 6, n. 6547
del 10/10/2011, dep. 2012, Rv. 252114; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Rv.
244904). A fortiori, essa è configurabile nei confronti dell’associato autore del
delitto che ha prodotto i proventi oggetto di successivo reimpiego da parte sua
(Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259588), fermo restando che il reimpiego
di proventi illeciti conseguiti dall’imputato non necessariamente corrisponde
all’intento degli associati di assumere o controllare attività economiche finanziate
con i risultati di attività delittuose (Sez. 6, n. 15668 dell’1/01/2011, dep. 2012,
non. mass.).
2.1.2.

Nella linea di questa giurisprudenza la Sezione Seconda di questa

Corte, nella suindicata sentenza n. 46868 del 21/07/2016 ha rinviato il giudizio
alla Corte di appello di Palermo ribadendo (pag. 24) “il principio per cui, nel caso
di riforma da parte del giudice di appello di una decisione assolutoria o di condanna
emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l’obbligo di dimostrare
specificamente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più
rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica
seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto
campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore
considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati,
trova applicazione anche in caso di radicale rovesciamento di una valutazione
essenziale nell’economia della motivazione, in un processo nel quale siano
determinanti i contenuti delle intercettazioni, non essendo sufficiente la
9

destinati a finanziare le attività economiche di cui gli associati intendono assumere

manifestazione generica di una differente valutazione ed essendo, per contro,
necessario il riferimento a dati fattuali che conducano univocamente al
convincimento opposto rispetto a quello del giudice la cui decisione non si
condivida (Sez. 5, 35762/2008, Rv. 241169, in tema di differente valutazione di
contributi dichiarativi)”.
Su questa base, recependo le deduzioni del Procuratore generale ricorrente,
ha ritenuto la sentenza n. 712/2015 della Corte di appello di Palermo “carente,
oltre che erronea, quanto alla esclusione (…) dell’aggravante di cui all’art. 416 bis

rafforzata, il ribaltamento della sentenza di primo grado che aveva ritenuto
sussistente l’aggravante in parola, limitandosi a formulare un giudizio generico
circa la ‘mancanza di elementi fattuali dai quali poter ricavare non tanto che gli
stessi imputati abbiano posto in essere un’attività economica di particolari
dimensioni come la richiesta del pizzo, ma soprattutto che abbiano reinvestito i
proventi nel controllo di attività economiche in ipotesi anche lecite’, ma ha anche
espresso un giudizio, sul punto confliggente con la pronuncia di condanna,
reiterata in secondo grado, del Messina, per i delitti di intestazione fittizia e
riciclaggio, significativi della provenienza illecita dei capitali impiegati nell’attività
d’impresa” (pagg. 24-25). In particolare, ha evidenziato che

“la Corte d’appello,

con motivazione illogica e contraddittoria, ha escluso la ricorrenza dell’aggravante,
per la carenza di prova in ordine al reimpiego del provento del ‘pizzo’, cui era
dedita l’associazione, in attività economiche, quando invece il giudice di primo
grado aveva copiosamente dato atto che l’imputato Traina, per mezzo della società
Calcestruzzi s.r.l. ed il Messina Fabrizio, per mezzo delle imprese a lui riconducibili,
avevano stretto un patto criminale e commissionavano estorsioni, i cui proventi
alimentavano le imprese ad essi riconducibili mediante le quali si realizzava la
penetrazione dell’associazione mafiosa nell’ambito del settore del calcestruzzo
nell’agrigentino” (pagg. 25-26).
2.1,3.

Nel giudizio di rinvio, la sentenza della Corte di appello di Palermo

in questa sede impugnata ha ritenuto sussistente l’aggravante in generale e, ex
art. 59, comma 2, cod. pen., anche per i singoli partecipanti alla associazione,
sulla base dei seguenti diversi elementi di valutazione (pagg. 9-14): a) dai dati
acquisiti risulta la organizzazione gerarchica e piramidale dell’associazione Cosa
Nostra operante nel territorio di Agrigento, a cui tutti gli imputati hanno aderito
(pagg.12-13 della sentenza impugnata); b) il Giudice dell’udienza preliminare,
sulla base dei dati relativi al mercato del calcestruzzo nel territorio di Agrigento
(pagg. 860 e ss.) e di provvedimenti (in giudizi di cognizione e di prevenzione) nei
confronti di Maurizio e Giorgio Traina di Porto Empedocle ha rilevato che esponenti
10

c. 6 c.p., poiché la Corte d’Appello non solo non ha provveduto a motivare in forma

delle famiglie mafiose locali controllavano imprese, operando in condizioni quasi
di monopolio e soffocando la libertà di iniziativa economica e di concorrenza; c)
vari collaboranti con l’Autorità giudiziaria (fra i quali Pasquale Salemi) hanno
descritto il patto di spartizione degli appalti per le forniture di calcestruzzo fra le
famiglie mafiose nel territorio di Agrigento con l’approvazione e la vigilanza dei
locali vertici dell’associazione; d) le attività nel settore del calcestruzzo erano per
lo più riferibili a appartenenti alla associazione e, in particolare, a carico di Fabrizio
Messina (capo del gruppo di Porto Empedocle) nel presente procedimento sono

società indicata in atti, ostacolato l’accertamento della provenienza delittuosa del
denaro di cui disponeva e, dalle conversazioni di Salvatore Prestia (cognato di
Messina) e di Enzo Prestia (pag. 11 delle sentenza impugnata) emerge che
Messina, con il denaro del fratello latitante Gerlandino, acquistò i mezzi tecnici per
operare nel mercato del calcestruzzo e condizionò, con coercizioni o tramite
accordi fra cosche, la libertà d’impresa; e) sono accertati significativi rapporti fra
le imprese dei fratelli Messina e quelle di Giorgio Traina e Antonino Gagliano (già
coinvolto in due attentati incendiari ai danni di altra impresa del settore); f) in una
conversazione del 21/04/2011, Ribisi e Tarallo trattano della opportunità di
chiedere all’imprenditore edile Giovanni Milioto una tangente o di

“metterselo

accanto”, così partecipando direttamente ai proventi della sua attività, e di
consultare altri esponenti dell’associazione mafiosa.
2.1.4.

E’ proprio questo generale criterio di valutazione degli elementi

probatori che non può condividersi.
2.1.4.1. I fatti che integrano circostanze aggravanti, pur accedendo al fattoreato al cui titolo vengono riferiti, non si sottraggono alla regola dell’art. 187 cod.
proc. pen., perché costuiscono fatti che, seppure secondari, direttamente incidono
sulla pena, e quindi alle regole di valutazione stabilite nell’art. 192 stesso codice.
(Sez. 5, n. 41332 del 24/10/2006, Rv. 23529901; Sez. 1, n. 5864 del 14/12/2000,
dep. 2001, Rv. 218081).
2.1.4.2. Pertanto, occorre che sia raggiunta piena prova di tutti gli elementi
costitutivi di una aggravante che nel caso di quella delineata dall’art, 416, comma
6, cod. pen. si individuano nel finanziamento delle attività “di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo” realizzato “in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti”.
L’aggravante mira a ostacolare la sinergia fra le condotte e intenti economici
antisociali, per cui si richiede una specifica caratteristica delle attività economica:
non singole operazioni commerciali o attività di gestione di singoli esercizi, ma

11

stati accertati reati di intestazione fittizia e di riciclaggio per avere, tramite la

strutture produttive dirette a prevalere su altre strutture che offrano gli stessi beni
o servizi in un dato settore dell’economia.
Posto questo, poiché il finanziamento delle attività corrisponde a un
reinvestimento delle utilità procurate dalle condotte delittuose, per valutare se i
loro frutti sono stati reinvestiti nel suindicato genere di attività economiche, non
basta fondarsi su apodittiche valutazioni di plausibilità legate alle caratteristiche
sociali e economiche del contesto territoriale o su presunzioni in qualche misura
avallate da massime di esperienza soltanto generiche, ma occorre svolgere

data di costituzione delle imprese e le forme dei loro finanziamenti (Sez. 5, n.
12251 del 25/01/2012, Rv. 252172), tutti dati agevolmente ottenibili dalla Polizia
giudiziaria e peraltro ordinariamente acquisiti nel corso delle indagini tributarie.
Né si richiede necessariamente un tracciamento dei flussi finanziari che
colleghi puntualmente i proventi dei delitti alle fonti finanziarie delle imprese, ma
l’acquisizione di indizi gravi, precisi e fra loro concordanti che dimostrino – alla
stregua dei parametri indicati dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e, almeno,
mediante la esclusione di altre lecite fonti di finanziamenti – che le attività
economiche sono sostentate in tutto o in significativa parte con finanziamenti
provenienti da delitti.
Dei risultati per queste vie acquisiti e dei criteri adottati per valutarli il giudice
deve dare conto nella motivazione, secondo quanto espressamente richiesto
dall’art. 192, comma 1, cod. proc. pen..
2.1.5.

A questi canoni, invece, evidentemente non si conforma la

motivazione della sentenza impugnata che, nel valorizzare come probanti i dati
sopra richiamati sub 2.2., ritiene “non necessario che le emergenze processuali
abbiano comprovato specifici fenomeni di riciclaggio o di intestazione fittizia di beni
in attività economiche riferibili ai singoli odierni imputati o a soggetti loro vicini,
essendo sufficiente evidenziare come in quel territorio l’associazione mafiosa Cosa
Nostra abbia reiterato le medesime modalità di infiltrazione nel tessuto economico
del territorio, modalità che costituiscono una caratteristica intrinseca
dell’organizzazione e che pertanto non può essere ignorata dai suoi partecipi
incolpevolmente” (pagg. 13-14).
2.1.6. Va, inoltre, rimarcato che l’aggravante prevista dall’art. 416

bis,

comma 6, cod. pen. si riferisce all’attività dell’associazione nel suo insieme non
alle singole scelte di investimento dei propri proventi da parte di un associato;
riguarda l’associazione in quanto tale, non la condotta di singoli partecipi, e per
questa condizione ha natura oggettiva (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Rv.

12

specifiche verifiche circa la titolarità, le dimensioni e la tipologia dell’attività, la

259589; Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Rv. 261334; Sez. 6, n. 6547 del
10/10/2011, Rv. 252114).
In questa direzione il materiale probatorio considerato nella sentenza
impugnata non fornisce elementi di valutazione specifici, né ulteriori dati sono
offerti dallo svolgimento dei precedenti giudizi e, in particolare, dalla precedente
sentenza – quella emessa il 31/10/2013 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Palermo – che ha ravvisato l’aggravante ex art. 416 bis, comma 6,
cod. pen..

riguardano soltanto le scelte imprenditoriali (nel settore del calcestruzzo) di
Fabrizio Messina, (capo della famiglia mafiosa di Porto Empedocle), Salvatore
Prestia e Enzo Prestia, Giorgio Traina e Antonino Gagliano come singoli, ma non
attività commerciali ascrivibili al gruppo. Particolarmente significativa in questa
direzione è la conversazione intercettata il 28/01/2011 fra Salvatore Prestia e Enzo
Prestia nella quale il primo, riferendosi al cognato Fabrizio Messina, afferma “ho
capito che lui (…) nei suoi affari leciti a me non mi ci fa entrare… e*ilora non Io e,
faccio io con lui” (pag. 11 della sentenza impugnata).

In definitiva, le due sentenze che hanno ritenuto sussistente l’aggravante ex art.
416 bis, comma 6, cod. pen. hanno richiamato i medesimi dati di fatto, che sono
irrilevanti al fine di definire la fattispecie in esame; né risultano veicolare ulteriori
elementi di valutazione che potrebbero – se resi coesi da una idonea motivazione lasciare ipotizzare un diverso esito.
Pertanto, deve ragionevolmente ritenersi che non sussistano elementi
dimostrativi specifici della configurabilità dell’aggravante secondo quanto sopra
considerato. Questa condizione rende inutile un rinvio per nuova valutazione, posto
che, ancor prima di un difetto di motivazione, emerge nel caso in esame una
mancanza di elementi idonei a sorreggere la contestazione dell’aggravante, che nelle
precedenti pronunce è stata sostenuta sulla base di dati non conferenti rispetto alla
sua configurazione normativa, come denotato anche dal riferimento alla natura
meramente personale delle attività imprenditoriali contenuto nella conversazione
prima richiamata.
2.1.7. Su queste basi, la sentenza va annullata limitatamente
all’accertamento dell’aggravante di cui all’art. 416

bis, comma 6, cod. pen.

contestata al capo A, con rinvio esclusivamente – stante quanto sopra considerato
sub 2.1.6. – per la conseguente rideternninazione della pena, come nel dispositivo.

13

I dati traibili dai precedenti provvedimenti offrono elementi di valutazione che

2.1.8. L’esito su espresso sub 3 comporta che le deduzioni sviluppate nei
ricorsi di Natale Bianchi, Pietro Capraro, Luca Cosentino, Antonino Gagliano,
Giuseppe Infantino, nel primo ricorso e nel terzo motivo del secondo ricorso di
Fabrizio Messina, nel primo motivo del ricorso di Francesco Ribisi, nel secondo
motivo di ricorso di Leo Sutera, nel primo motivo di ricorso di Giovanni Tarallo
sono fondate o perché riguardano direttamente la prova della provenienza
delittuosa dei finanziamenti o perché contestano la consapevolezza della
circostanza contestata o condizioni specificamente riguardanti i singoli ricorrenti

Va in questa sede precisato, peraltro, che la formula di rigetto, contenuta nel
dispositivo, relativa ai ricorsi aventi come unico motivo le questioni relative
all’applicazione dell’art. 416 bis, comma 6, cod. pen. deve intendersi erronea e
inutiliter data.

2.2.

I motivi di ricorso di Giardina

2.2.1. Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto
lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare
emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena
concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365
del 28/10/2010, Rv. 248737; Sez. 1, 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591). La
Corte di appello ha compiutamente illustrato le ragioni del disconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche evidenziando che, senza che emergano elementi
di valutazione favorevoli, il ricorrente: non ha avuto un ruolo secondario nella
realizzazione del reato perché ha fornito un consistente apporto agli autori
materiali della grave rapina (che ha causato il ferimento della persona offesa)
procurando loro il motociclo da utilizzare per la fuga e del quale si è curato di
garantire l’efficienza; presenta un precedente penale per ricettazione in epoca
anteriore prossima a quella della rapina.
2.2.2. Quanto alla misura della pena, il ricorrente non ha indicato le ragioni
per le quali la stessa avrebbe dovuto essere determinato nel minimo, mentre la
Corte ha valutato, rimarcando quelli che ha ritenuto i più rilevanti fra i criteri
indicati dall’art. 133 cod. pen., che il reato è stato grave per le modalità
particolarmente violente della sua attuazione e l’intensità del dolo manifestata. Né
rileva significativamente, nel contesto di tale motivazione, il suo approssimativo
apprezzamento della distanza della pena dal minimo edittale (in relazione al quale
la definisce “lievemente superiore”), se si considera che – poiché l’arco previsto
per il reato ex art. 628, comma, 3, nn.1 e 3-bis, cod. pen. va da un minimo di

14

che nella predetta prova hanno un essenziale presupposto.

cinque a un massimo di venti – una pena di 7 anni di reclusione non risulta,
comunque, distante dal minimo edittale.
2.2.3. Sulla base di quanto precede il ricorso risulta manifestamente
infondato. Dalla dichiarazione della sua inammissibilità deriva, ex art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta
congruo determinare in euro 2000.

I primi due motivi del secondo ricorso di Messina

Per quanto riguarda il primo motivo e il secondo motivo del secondo ricorso
di Messina, va rilevato che la prima sentenza della Corte di appello ha confermato
la condanna di Messina per i capi “ee” e “gg” (artt. 61 n. 2 e 110 cod. pen., 12
quinquies legge 356/1992 e 7 legge n. 203/1991) e il ricorso dell’imputato in
cassazione è stato da questa Corte dichiarato inammissibile. Su questa base la
seconda sentenza della Corte di appello, oggetto del ricorso in esame, non ha
trattato questioni relative alla responsabilità per i suddetti reati, che non sono
oggetto di esame in questa sede.

2.4.

Il secondo, il terzo e il quarto dei motivi di ricorso di Ribisi

2.4.1.

Il secondo e il quarto motivo di ricorso sono infondati.

2.4.1.1. Quanto al secondo, deve rilevarsi che la Corte di cassazione ha
annullato la prima sentenza della Corte di appello che aveva assolto Ribisi (e
Tarallo) dal capo “m” (ex artt. 56, 110 e 629, comma 2, in relazione all’art. 628,
comma 3, cod.) – per il quale, invece, era stato condannato in primo grado osservando (pag. 27) che la sentenza di assoluzione ha solo parzialmente valutato
i contenuti delle conversazioni intercettate trascurando il tenore letterale delle
stesse, essendovi esplicitamente menzionati: la persona offesa “Peppuccio”
(Vizzi), la somma che questi (destinatario dii messaggi intimidatori) deve dare, le
“candele” e la “svampata” della saracinesca del suo bar. Su questa base, nella
sentenza impugnata la Corte di appello ha analiticamente ripercorso i contenuti
delle conversazioni intercettate evidenziando, oltre a quanto puntualizzato nella
sentenza della Corte di cassazione, che: Ribisi e Tarallo hanno specificamente
menzionato la persona offesa e la somma della quale fu imposto il versamento
(60000 euro in “quattro tratte” da 15000); che il primo ha ordinato al secondo di
sollecitare la persona offesa al pagamento; che nelle conversazioni sono con
chiarezza richiamati i vari passaggi della vicenda (pagg. 35-38 della sentenza).
In particolare, la Corte di appello (pag. 37) ha adeguatamente motivato sul punto
(già trattato dalla difesa) relativo alla esatta individuazione della persona offesa,
15

2.3.

rilevando che il “Peppuccio” è adeguatamente identificato con Vizzi perché più
volte nelle conversazioni intercettate Ribisi si riferisce alle “Cuspidi”, che è il nome
del negozio gestito da Vizzi e a Raffadali, che è altra sede della pasticceria. Invece
le deduzioni del ricorrente nel riproporre l’argomento della mancanza di un chiaro
riferimento, nelle conversazioni intercettate, alla persona offesa, non superano le
puntuali precisazioni al riguardo espresse nella sentenza impugnata con
argomentazione esente da vizi logici.
2.4.1.2. Quanto al quarto motivo, deve rilevarsi che la Corte di appello ha

sentenza di questa Corte perché ha differenziato gli aumenti di pena per i diversi
reati unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen. prevedendo “per i tentativi di
estorsione un aumento di sei mesi di reclusione e per le estorsioni consumate un
aumento di nove mesi di reclusione” (pag. 43 della sentenza impugnata).
L’ulteriore questione concernente la mancata motivazione del contenimento della
diminuzione della pena per l’aumento relativo ai reati solo tentati nella misura di
un terzo (mentre avrebbe potuto essere estesa sino ai due terzi) – attinente a altro
ordine di valutazione e sollevata per la prima volta in questa sede a seguito della
diversificazione dell’aumento della pena fra reati consumati e reati tentati – risulta
generica perché non indica ragioni per le quali la riduzione avrebbe dovuto essere
effettuata nel massimo, mentre la Corte di appello non ha mancato di esplicitare
le ragioni per le quali la pena per il reato base è stata determinata in misura
superiore al minimo edittale e di evidenziare che i reati satellite sono

“tutti

aggravati dalla appartenenza alla associazione mafiosa degli autori e dall’essere
stati realizzati con tipiche modalità mafiose e nell’interesse del sodalizio” (pagg.
43-44 della sentenza impugnata).
2.4.2.

Il terzo motivo di ricorso è fondato. La precedente sentenza di

questa Corte ha ribadito (pag. 48) che per l’applicazione della circostanza
aggravante delle più persone riunite (art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen.) occorre
la “simultanea” presenza di non meno di due persone nel luogo della realizzazione
della violenza o della minaccia. Su questa base, nella sentenza impugnata si
precisa che “solo con riguardo al tentativo di estorsione di cui al capo _I ricorre la
contestata aggravante delle più persone riunite” (pag. 43). Nel ricorso si deduce
che la sentenza impugnata avrebbe valutato l’aggravante delle “più persone
riunite” in relazione al capo “i” delle imputazioni (tra l’altro riguardante fatto ormai
accertato e non sottoposto alla cognizione del Giudice del rinvio) e non invece al
capo “j”. Deve registrarsi che effettivamente nell’esaminare le ragioni
dell’applicazione della aggravante, la sentenza impugnata (pag. 39) si riferisce al
fatto descritto nel capo “i” delle imputazioni e non a quello descritto nel capo “j”.
16

adeguatamente aderito alle indicazioni contenute (pagg. 48-49) nella precedente

Ne deriva che ha omesso di motivare circa l’applicazione della circostanza al reato
descritto nel capo “j”.

2.5.

Il primo e il terzo dei motivi di ricorso di Sutera

2.5.1.

Il primo motivo di ricorso è infondato perché il limite all’appello del

Pubblico ministero posto dall’art. 443, comma 3, cod. proc. pen. riguarda, per
definizione, l’impugnazione delle sentenze di primo grado, mentre la limitazione al
ricorso per cassazione del Pubblico ministero contenuta nell’art. 608, comma 1 bis,

decorre dal 3 agosto 2017, data successiva alla proposizione del ricorso e alla
stessa sentenza impugnata.
2.5.2. Il terzo motivo di ricorso è infondato perché l’omessa indicazione delle
conclusioni delle parti (requisito formalmente richiesto dall’art. 546 cod. proc.
pen.) non determina la nullità della sentenza perché non è prevista espressamente
da una norma di legge, né lede in alcun modo i diritti della difesa, per cui neanche
rientra tra le nullità di ordine generale (Sez. 1, n. 39447 del 04/10/2007, Rv.
23773601; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 2009, Rv. 242549).

2.6.

Il secondo, il terzo e il quarto dei motivi di ricorso di Tarallo

2.6.1.

Il secondo motivo e il quarto motivo di ricorso sono infondati per le

stesse ragioni per le quali lo sono il secondo e il quarto motivo di ricorso di Ribisi
come suesposte sub 2.4.1.1. e sub 2.4.1.2..
2.6.2.

Invece il terzo motivo di ricorso è fondato perché valgono le stesse

considerazioni e conclusioni che rilevano per il secondo motivo di ricorso di Ribisi
suesposte sub 2.4.2., con quel che identicamente ne deriva in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla

la

sentenza

impugnata

limitatamente

all’accertamento

dell’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 6, cod. pen. contestata al capo A,
che esclude, nei confronti di Bianchi Natale, Capraro Pietro, Cosentino Luca,
Gagliano Antonino, Infantino Giuseppe, Messina Fabrizio, Ribisi Francesco, Sutera
Leo e Tarallo Giovanni e rinvia per la conseguente rideterminazione della pena ad
altra sezione della Corte di appello di Palermo. Annulla la sentenza impugnata,
limitatamente all’accertamento dell’aggravante dell’art. 628, comma 3 n. 1 , cod.
pen. di cui al capo l, contestato a Ribisi Francesco e Tarallo Giovanni e rinvia per
nuovo giudizio sul punto al medesimo giudice. Rigetta nel resto i ricorsi di Bianchi
Natale, Capraro Pietro, Cosentino Luca, Gagliano Antonino, Infantino Giuseppe,
17

cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 1, comma 69, legge 23 giugno 2017 n. 103)

Messina Fabrizio, Ribisi Francesco, Sutera Leo e Tarallo Giovanni. Dichiara
inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Dichiara inammissibile il ricorso di
Giardina Dario che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 27/03/2018

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