Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38124 del 15/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38124 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

MALZANI Michele, n. a Chiari il 7\10\1980

avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del
9\7\2012 (n. 2288\11);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Aldo
Policastro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando :
2.1. la violazione di legge in quanto la sentenza di primo grado era stata pronunciata,
con contestuale motivazione, priva della intestazione, delle generalità dell’imputato,
della imputazione e del numero di registro generale. La successiva allegazione della
intestazione, costituiva una integrazione della sentenza che illegittimamente la
modificava in modo sostanziale.
2.2. la carenza di motivazione, in quanto la sentenza di primo grado era stata fatta
con uno stampone frettolosamente riempito a penna;
2.3. la carenza di motivazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. Quanto alla prima censura formulata va rilevato come la sentenza emessa in
dibattimento, con contestuale motivazione, venga inglobata nel verbale di udienza ed
è quindi priva di alcuni dei requisiti formali propri delle sentenze non contestuali, quali
la intestazione e la indicazione del numero di R.G. Tali mancanze però non vulnerano
la validità dell’atto, in quanto il suo recepimento nel verbale ne garantisce la
autenticità e la riferibilità del provvedimento all’imputato ed al processo celebrato.
Né rileva che, successivamente, la sentenza sia stata intestata, essendo stato tale
adempimento svolto ai soli fini di una più agevole “archiviazione” della sentenza nelle
raccolte di cancelleria. Né può dirsi che si tratti di una diversa sentenza ed in ogni
caso la decisione non è mutata, né è stato vulnerato il diritto dell’imputato alla
impugnazione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8043 del 09/02/2010 Cc., (dep. 01/03/2010)
Rv. 246453).
3.2. Quanto alla seconda doglianza, premesso che dalla mera lettura della sentenza di
primo grado non si rileva un’assoluta mancanza di motivazione, va ricordato che
questa corte di legittimità ha avuto modo di statuire che “La mancanza assoluta di
motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604
cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza
appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso
provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere,
anche integralmente, la motivazione mancante (fattispecie in tema di omessa redazione
della motivazione, con la pronuncia del solo dispositivo di condanna : Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 26075 del 08/06/2011 Ud. (dep. 04/07/2011), Rv. 250513).
Pertanto anche tale seconda censura è infondata.
g
3.3. Infine, quanto vdiniego delle attenuanti generiche, la lamentela è anch’essa
infondata. Infatti la pena base di mesi 6 di arresto ed C 3.000= di ammenda è stata
dal giudice di primo grado ridotta di un terzo proprio per le generiche, in tal modo
determinando la pena finale in mesi 4 ed C 2.000=.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2

1. Con sentenza del 3\2\2011 il Tribunale di Brescia condannava alla pena di legge
Malzani Michele per la contravvenzione di cui all’art. 186, lett. c), C.d.S. per guida in
stato di ebbrezza di un’auto, con tasso alcolemico rilevato di g\I 1,54 e 1,56 (in
Erbusco il 1\11\2008).
Con sentenza del 9\7\2012 la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna.

P.Q.M.
La Corte rigetta
processuali.

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma il 15 maggio 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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