Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38123 del 24/07/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 38123 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN nato a KATHMANDU( NEPAL) 11 16/05/1973

avverso l’ordinanza del 25/05/2018 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Presidente GIULIO SARNO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS

Data Udienza: 24/07/2018

Rilevato che:
Antonov Roman ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della
Corte di appello di Milano in data 25.5.2018 con la quale è stata dichiata inammissibile
l’istanza di ricusazione nei confronti della d.ssa Marina Anna Luisa Cortei, magistrato del
tribunale di sorveglianza di Milano;

Come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione
avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere
proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613
cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. U,
Sentenza n. 8914 dei 21/12/2017 Cc. Rv. 272010).
alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.7.2018
Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li 1-1 7 AGO. 2ult1

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il ricorso si appalesa inammissibile.

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