Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38123 del 15/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38123 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

BONELLI Marcello, n. a Licata il 4\12\1973

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo
del 25\6\2012 (n. 857\10);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Aldo
Policastro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso;

Data Udienza: 15/05/2013

1. Con sentenza del 23\6\2009 il Tribunale di Agrigento condannava alla pena di legge
Bonelli Marcello per il delitto di cui all’art. 95 T.U. 115 del 2001 perché, in sede di
istanza di ammissione al gratuito patrocinio, attestava falsamente di percepire un
reddito inferiore a quello idoneo ad ottenere il beneficio (in Agrigento il 17\2\2007).
Con sentenza del 25\6\2012 la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna.
Osservava la Corte di merito che in sede di autocertificazione il Bonelli aveva
dichiarato di percepire un reddito complessivo di C 9.088=, mentre invece era stato
accertato che la percezione di due pensioni portava il suo reddito (per l’anno di
riferimento del 2005) alla somma di C 14.548=. Inoltre il padre ed il fratello
conviventi percepivano redditi, rispettivamente, per C 5.460= ed C 3.416=.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando la illogicità della motivazione per avere il giudice di merito pronunciato la
condanna in assenza di prova certa del dolo e cioè della consapevolezza da parte del
Bonelli dei redditi percepiti dai familiari.

CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Invero, come correttamente rilevato dal giudice di merito, l’imputato ha superato
ampiamente il limite onde poter beneficiare del gratuito patrocinio, con i redditi
percepiti dal genitore e dal fratello, che ha fatto lievitare il reddito complessivo
familiare alla somma di C 21.333=.
Ha osservato il giudice di merito, inoltre, che insostenibile è la tesi della assenza di
dolo, in quanto il Bonelli ha presentato un’autocertificazione negativa circa i redditi
familiari, pur non potendo ignorare la parziale autonomia reddituale dei familiari
conviventi.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico
rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e
secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita
nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che
regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte
quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento a
favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in euro 1.000=.

4

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2013
Il Presidente

RITENUTO in FATTO

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