Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38121 del 24/07/2018
Penale Ord. Sez. 1 Num. 38121 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
SHVANGIRADZE MAMUKA nato il 24/11/1979
ZAKATCHENKO OKSANA nato il 17/01/1981
KAPANAZE GVANCHA nato il 21/10/1984
avverso la sentenza del 09/12/2013 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Presidente GIULIO SARNO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA . DE MASELLIS
Data Udienza: 24/07/2018
Rilevato che:
Shvangiradze Mamuka, Zakatchenko Oksana e Kapanaze Gvancha hanno proposto appello,
tramite il difensore di fiducia, avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Reggio
Calabria li ha condannati alla pena dell’ammenda rispettivamente per il reato di cui agli artt. 14
co. 5 ter (il primo); 10 bis (il secondo ed il terzo)D.Lgs. 25.7.1998 n. 286.
i ricorsi si appalesano inammissibili in quanto l’avvocato estensore dell’atto di impugnazione
Come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione
avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere
proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613
cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. U,
Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 Cc. Rv. 272010).
alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila favore della cassa delle ammende
per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.7.2018
Il Presidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì kil AGO, 2016
non risulta abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione.