Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38120 del 24/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 1 Num. 38120 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VOLLARO PIETRO nato a PORTICI il 16/01/1963

avverso l’ordinanza del 21/02/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Presidente GIULIO SARNO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIE A DE MASELLIS

Data Udienza: 24/07/2018

Rilevato che:
Vollaro Pietro ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del
tribunale di sorveglianza di Perugia in data 21.2.2018 con la quale è stato rigettato il reclamo
avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Spoleto con cui è stata dichiarata
inammissibile l’istanza di liberazione anticipata in relazione a periodi di presofferto dal
17.2.1981 al 9.4.2002;

Come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione
avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere
proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613
cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. U,
Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 Cc. Rv. 272010).
alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.7.2018
Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, t ke l A60. 2018

il ricorso si appalesa inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA