Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3812 del 25/11/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3812 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRABONI FRANCO N. IL 15/09/1958
avverso l’ordinanza n. 13/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
23/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA
ZOSO;
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lette/seatit le conclusioni del PG Dott. hk-ei

CL

Lc-

C.n

Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 25/11/2014

RITENUTO IN FATTO

La corte di appello di Ancona, con ordinanza del 23 gennaio 2014, dichiarava il diritto di
Fraboni Franco alla riparazione per la ingiusta detenzione sofferta e liquidava l’indennizzo nella
somma complessiva di euro 29.000,00. Il Fraboni aveva chiesto l’indennizzo di euro
516.456,90 per l’ingiusta detenzione protrattasi per 118 giorni, a seguito di ordinanza di
custodia cautelare in carcere, dal 13 dicembre 2001 al 9 aprile 2002. Con ordinanza dell’8

23 maggio 2005, aveva condannato il Fraboni alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione
per il reato di cui agli articoli 110, 416 cod. pen e 12 del decreto legislativo 286/98. La corte di
appello di Ancona, con sentenza del 30 giugno 2011, divenuta irrevocabile, aveva assolto
l’imputato da tutte le imputazioni ascrittegli perché il fatto non sussiste. Avverso l’ordinanza
della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione Fraboni Franco, a mezzo del proprio
difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la corte territoriale
aveva liquidato euro 27.827,35 a titolo di indennizzo sulla base degli calcolo matematico, dato
dal tetto massimo di 516.456,90 rapportato ai giorni di custodia cautelare, ed aveva stabilito in
senso ampliativo l’indennizzo per la sola somma di euro 1.172,65 dando atto dei riflessi
negativi e dei danni subiti dall’istante in relazione all’attività lavorativa, ai rapporti personali e
sociali per la perdita di onorabilità soprattutto in persona sostanzialmente incensurata, alle
conseguenze negative dell’attività svolta all’epoca ed alle possibilità di lavoro, nonché al danno
morale subito per la sofferenza derivata dall’ingiusta privazione della libertà e degli affetti
familiari.
Deduceva, poi, il ricorrente vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata per contraddittorietà
e manifesta illogicità in quanto la corte d’appello aveva compensato le spese di lite nonostante
il ministero dell’economia e delle finanze fosse risultato totalmente soccombente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte ha affermato il principio secondo cui la liquidazione dell’indennizzo per ingiusta
detenzione può essere effettuato anche in via equitativa e non con esclusivo riferimento a
parametri aritmetici o comunque a criteri rigidi, (Sez. U, n.I del 13/01/1995, Min. Tesoro in
proc. Castellani, Rv.201035); e nella valutazione equitativa si deve tener conto non solo della
durata della custodia cautelare, ma anche delle conseguenze personali e familiari scaturite
dalla privazione della libertà. E’ stato, poi, affermato che il calcolo matematico al quale riferire,
in uno con quello equitativo, la liquidazione dell’indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto
massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315 c.p.p., comma 2, ed il termine massimo della
custodia cautelare, di cui all’art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato
per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita (Sez. U n. 24287 del
9/05/2001,

Min.

Tesoro

in
1

proc.

Caridi,

Rv.218975).

aprile 2002 era stata revocata la misura cautelare ed il tribunale di Ancona, con sentenza del

E’ necessario, poi, precisare che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di
riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di
merito abbia logicamente motivato il suo convincimento, senza sindacare la sufficienza o
insufficienza dell’indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri
usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o
immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4^, n. 10690 del
25/02/2010, Camnnarano, Rv. 246424).

costantemente affermato che qualora la perdita di libertà, pur limitata nel tempo, abbia avuto
effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto rilievo preponderante,
dovrà darsi prevalenza al criterio equitativo e non al solo criterio nummario (Sez. 4^, n. 49832
del 14/02/2012, Bagnolini, Rv. 254083).
Principio più volte affermato da questa Corte è, infatti, quello secondo il quale il criterio
aritmetico individuato dalla giurisprudenza di legittimità costituisce solo una base utile per
sottrarre la determinazione dell’indennizzo ad un’eccessiva discrezionalità del giudice e
garantire una tendenziale uniformità di giudizi; tale criterio, pertanto, può subire variazioni in
aumento o in diminuzione in ragione di specifiche circostanze che devono essere prese in
esame per adattare la liquidazione al caso concreto. (Sez. 4^, n. 10123 del 17/11/2011,
Amato, Rv. 252026; Sez. 4^, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429).
Vi è, poi, l’obbligo per il giudice di merito di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio
dedotto dal ricorrente (Sez. 4^, n. 39815 del 11/07/2007, Bevilacqua, Rv. 237837), essendo,
peraltro, escluso I”onere della prova in merito all’entità del danno, desumibile dall’aggettivo
“equa” utilizzato dal legislatore (art. 314 c.p.p., comma 1). In ogni caso, nel procedimento di
riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale
probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, è temperato dai poteri istruttori del
giudice, il cui esercizio d’ufficio, eventualmente sollecitato dalle partì, si svolge non
genericamente ma in vista di un’indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta
rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della
correttezza del procedimento logico (Sez. 4^, n. 18848 del 21/02/2012, Ferrante, Rv.
253555).
Ne deriva che la parte ha l’onere di allegare l’esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che
ne sono causa ed il giudice ha il dovere di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in
merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si
tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla
base

del

fatto

notorio

o

presunzioni,

di

di

dette

conseguenze.

Nel caso in esame, la Corte di Appello di Ancona, pur dando conto della fondatezza delle
richieste del Fraboni, il quale aveva dedotto di essere stato sottoposto alla carcerazione benché
fosse incensurato e di aver sofferto danni morali in quanto privato degli affetti ( padre di tre
figli ) ed esposto alla gogna nnediatica, nonché danni patrimoniali provati dalla documentazione
2

Con specifico riguardo al giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, questa Corte ha, poi,

bancaria prodotta, ha ritenuto di liquidare ” in misura prudenziale ” la somma di euro
1.172,65, oltre a quella liquidata con il criterio matematico, senza dare conto in alcun modo
delle ragioni per le quali tale somma era ritenuta satisfattiva dei pregiudizi denunziati ed
anche, implicitamente, adottando una decisione contraddittoria poiché la somma liquidata non
appariva motivatamente correlabile agli ingiusti danni indennizzabili, sempre rammentando che
la riparazione di cui agli artt. 314 e ss. cod. proc. pen. si iscrive in una regolazione giuridica
ben diversa da quella del risarcimento del danno.

per un nuovo esame.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Invero, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, non contrasta con il disposto dell’art.
91 cod. proc. civ. la decisione del giudice di compensare in tutto od in parte
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le spese processuali, non precludendo la norma processuale tale facoltà. Ne consegue che il
sindacato di legittimità è da intendersi limitato alla sola violazione del principio per cui
le spese non possono essere poste interamente a carico della parte vittoriosa, mentre non può
riguardare la decisione di compensarle, trattandosi di valutazione di merito ( Sez. 3, n. 19986
del 05/04/2007,Caponnetto, Rv. 236704).

P.Q.M.

Annulla la impugnata ordinanza con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona per l’ulteriore corso.
Così deciso il 25.11.2014.

Per tale ragione l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla corte d’appello di Ancona

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