Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3812 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3812 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASQUARE’ EMANUELE N. IL 12/07/1974
avverso la sentenza n. 32/2011 GIUDICE DI PACE di SANT’ELPIDIO
A MARE, del 24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la insufficienza della
motivazione della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità.
3. Il ricorso è inammissibile.
Quanto alle censure all’affermazione della penale responsabilità, le censure formulate
sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p. e fondate su
motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
Invero le doglianze mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso
rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della
vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della
sentenza impugnata (basata sulle dichiarazioni del verbalizzante e sulle tracce lasciate
dai mezzi sull’asfalto) che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle
argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui
avere rilievo.
Invero, premesso che il giudice di legittimità non deve ripetere l’esperienza cognitiva
del giudice di merito, ma valutare la coerenza del ragionamento probatorio di
quest’ultimo, va osservato che nel caso di specie, come detto, la sentenza che afferma
la responsabilità dell’imputato non palesa alcuna illogicità manifesta.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

1. Con la sentenza indicata in epigrafe Pasquarè Emanuele veniva condannato per il
delitto di lesioni colpose in danno di Lenuta Florian, aggravato dalla violazione delle
norme sulla circolazione stradale (acc. in Porto San Elpidio -Fm- il 12\6\2009).
L’imputato, alla guida della sua auto Audi 6, nell’iniziare la manovra di canalizzazione
al centro carreggiata per svoltare a sinistra, aveva omesso di dare la precedenza al
ciclomotore condotto dalla persona offesa, così determinando la collisione tra i mezzi.
All’imputato, concesse le attenuanti generiche, veniva irrogata la pena di C 500= di
multa.

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