Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38118 del 24/07/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 38118 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INSERRA ANTONIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 15/06/1975

avverso l’ordinanza del 16/11/2017 del GIUD. SORVEGLIANZA di L’AQUILA

udita la relazione svolta dal Presidente GIULIO SARNO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARI LA DE MASELLIS
t

Data Udienza: 24/07/2018

Rilevato che:
Con decreto in data 16.11.2017 il magistrato di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato
inammissibile il reclamo formulato ai sensi degli artt. 35 bis e 699 dell’ordinamento
penitenziario dal detenuto Inserra Antonio avverso la sanzione disciplinare dell’ammonizione
non contenendo il reclamo motivi di doglianza attinenti alla procedura del provvedimento

In data 10.5.2018 il difensore depositava i motivi di impugnazione avverso il provvedimento
del magistrato di sorveglianza ma il tribunale di sorveglianza di l’Aquila, sul rilievo che l’unico
mezzo di impugnazione esperibile fosse il ricorso per cassazione trattandosi di decreto emesso
ai sensi dell’art. 666 co. 2 cod. proc. Pen., disponeva in data 15.5.2018 trasmettersi gli atti a
questa Corte, siccome giudice competente per l’impugnazione.
Il ricorso si appalesa inammissibile in quanto l’avvocato estensore dell’atto di impugnazione
non risulta abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione.
Come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione
avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere
proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613
cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. U,
Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 Cc. Rv. 272010).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.7.2018
Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

disciplinare ed esulando gli altri profili dedotti dalla possibilità di reclamo.

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