Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38116 del 24/07/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 38116 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CICERO DOMENICO nato a COSENZA il 28/07/1957

avverso l’ordinanza del 10/05/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Presidente GIULIO SARNO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS

Data Udienza: 24/07/2018

Rilevato che:
Cicero Domenico ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del
tribunale di sorveglianza di Roma in data 15.8.2018 con la quale è stato rigettato il reclamo
avverso il provvedimento di proroga per due anni del regime differenziato previsto dall’art. 41
bis L. 354/75, riservando la presentazione dei motivi ai difensori di fiducia;
non risulta dagli atti l’avvenuta presentazione degli stessi.

Come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione
avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere
proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613
cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. U,
Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 Cc. Rv. 272010),
In ogni caso difetta anche la presentazione dei motivi.
alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.7.2018
Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

1 AGII 2018

il ricorso si appalesa inammissibile.

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