Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38116 del 09/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 38116 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OLIVA ANTONIO N. IL 28/08/1943
avverso l’ordinanza n. 8403/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
28/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. flz
14A-

c’t-*•-

Uditi difens Avv.;

.4

-—-

Data Udienza: 09/07/2013

04

/t.t.. itAAA

,<44 10154 1.0liva Antonio , per il tramite del difensore fiduciario , impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal ricorrente avverso la declaratoria di inefficacia della misura degli arresti domiciliari , in atto comminata all'Oliva nel procedimento nr 33977/11 RGNR. 2. Segnala la difesa , adducendo violazione di legge in relazione agli artt 649, 521 cpp, 378 e 416 bis cp , che sia il Tribunale della Libertà che la Corte di Appello quale giudice della cautela in prima istanza ex art 299 cpp non avevano tenuto conto che l'Oliva , per la stessa idem. In particolare , contestatogli il reato di cui all'ari 378 aggravato ex ad 7 legge 203/01 , l'Oliva veniva dapprima sottoposto ad O.C.C. e poi agli arresti domiciliari. Sempre l'Oliva veniva poi raggiunto da nuova O.C.C. , anche questa poi trasformata in arresti domiciliari , in ragione di una contestata partecipazione ex ad 416 bis la quale assorbiva il favoreggiamento di cui alla prima misura . Giudicato colpevole in primo grado per il favoreggiamento, in appello la Corte distrettuale qualificava diversamente il fatto in termini di partecipazione ex ad 416 bis cp e trasmetteva gli atti al PM per l'esercizio dell'azione penale . 3. Compulsata la Corte distrettuale ex art 299 cpp , questa rigettava l'istanza in considerazione della natura della sentenza all'uopo resa , non sussumibile tra quelle di cui all'ad 300 cpp ed operando in conseguenza il termine massimo di cui all'ad 303 comma I , lettera d, cpp , nella specie non decorso. Interposto appello , il TDL rigettava il ricorso in ragione della diversità tra il petitum articolato in sede di istanza alla Corte e quello formulato con l'appello , il primo genericamente fondato sulla perdita di efficacia della misura in ragione della sopravvenuta insussistenza della contestazione ex art 378 , il secondo imperniato sulla violazione del principio del ne bis in idem , giacchè l'Oliva era già sottoposto a misura cautelare per il titolo di reato posto dal Giudice dell'appello a supporto della riqualificazione operata con la contestazione nel procedimento iniziale promosso ai suoi danni. 4. Su tale versante evidenzia la difesa con l'odierno gravame l'assoluta identità dei ricorsi, veicolati dapprima al giudice della cautela e poi a quello dell'appello , diretti ad ottenere la declaratoria di inefficacia della prima misura ; ricorsi genericamente prospettati in primo battuta tramite l'indicazione degli elementi in fatto sulla base dei quali la Corte poteva assumere la decisione , e di poi analiticamente esplicitati con riferimento al ne bis in idem tramite l'appello . Considerato in diritto 5. Il ricorso è inammissibile. 6. E' pacifico che in caso di appello ex art 310 cpp promosso avverso i provvedimenti assunti ai sensi dell'ad 299 cpp , il perimetro cognitivo sottoposto alla disamina del Giudice del gravame non può avere un contenuto diverso e più ampio rispetto a quello originariamente sottoposto al Giudice della cautela con la istanza di revoca del provvedimento cautelare , nel caso rigettata. Devono dunque ritenersi inammissibili le ragioni di contestazione della misura da contestazione , si trova sottoposto a due diverse misure cautelari , in violazione del ne bis in revocare , non prospettate in prima battuta con la richiesta ex ad 299 cpp ma sollevate solo in sede di appello innanzi al Tribunale della libertà. 7. Nel caso in esame , diversamente da quanto , peraltro piuttosto genericamente, addotto in ricorso dalla difesa del ricorrente, l'originaria istanza veicolata in direzione della Corte di appello quale giudice competente ex art 299 cpp risultava esclusivamente esplicitata avuto riguardo agli effetti prodotti sullo status libertatis del ricorrente in ragione della intervenuta sentenza di appello con la quale era stata annullata la condanna per favoreggiamento resa in danni dell'Oliva , motivata dalla contestazione associativa e destinata oggi a coincidere, sul piano della relativa contestazione cautelare , con quella , ora in disamina , resa in esecuzione , nel primo procedimento, in esito alla riqualificazione della originaria imputazione . Ne viene la palese novità del motivo legato al ne bis in idem, che non poteva essere addotto direttamente con l'appello innanzi al Tribunale della libertà , con conseguente inammissibilità del gravame così come correttamente affermato nel provvedimento impugnato. Da qui la manifesta infondatezza del ricorso. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma , determinata in dispositivo , liquidata in via equitativa in favore della Cassa delle Ammende. Pqm Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 luglio 2013 Il Consigliere estensore dente, primo grado ; non si faceva cenno alcuno per contro alla altra e successiva misura in atto ai

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA