Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38113 del 24/07/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 38113 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GESUALDO FRANCESCO nato a TARANTO il 23/02/1977

avverso la sentenza del 26/03/2018 del TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
sa a- •

A

Data Udienza: 24/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Francesco Gesualdo ha proposto ricorso avverso la
sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale di
Taranto il 26 marzo 2018. Il ricorrente prospetta il vizio di difetto di motivazione
in ordine alla ricorrenza o meno di cause di proscioglimento

ex articolo 129

c.p.p.
La doglianza di ricorso si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di
quanto statuito dall’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p.

dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha
innovato riducendo le ipotesi di ricorribilità per cassazione della sentenza di
patteggiamento.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima
equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 24 luglio 2018

Il corigli e estensore

Il presidente

Giuse San lucia

Giulio Sarno
i

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
i AGO. 2018
Roma, lì

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma

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