Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38112 del 19/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 38112 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GOGOVA ALBENA MILKOVA N. IL 26/11/1979
avverso l’ordinanza n. 1361/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 13/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor A

Data Udienza: 19/06/2013

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)-11 GIP presso il Tribunale di Rossano
, con ordinanza del 08.10.2012 ,
applicava la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria
nei confronti di :
GOGOVA ALBENA MILKOVA
perché indagato, unitamente ad altri, dei reati ex artt. 56,640/co.2 CP
e
477,482,83,485 , in relazione ad una serie di truffe aggravate poste in essere ai
danni dell’INPS allo scopo di ottenere indennità non dovute per i braccianti
agricoli dichiarati;
1.2)-11 Tribunale per il riesame di Catanzaro, con ordinanza del 13.11.2012, rigettava
il gravame proposto contro la misura predetta ;
2.0)-Avverso tale decisione , ricorre
difensore di fiducia, deducendo:

per cassazione l’indagato a mezzo del

MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
-Il ricorrente censura la decisione impugnata per:
2.1)-Nullità dell’ordinanza sotto il profilo della violazione dell’art. 13/co.1 e 2
Costituzione e dell’art. 111 a Costituzione, atteso che il Difensore non aveva avuto
la possibilità di esaminare integralmente gli originali delle prove poste a base della
misura cautelare;
2.2)-Illogicità della motivazione per non avere il Collegio considerato il tempo
trascorso dall’inizio dell’applicazione della misura cautelare, tale da ridurre le
esigenze cautelari ;
-riguardo al pericolo di recidiva, queste ultime erano addirittura inesistenti atteso
che l’indagato non aveva avuto più alcun contatto con gli ambienti in cui era
maturato il reato;
-riguardo al pericolo di fuga mancava ogni ragionevole certezza;
2.3)-Erroneamente si era proceduto alla condanna dell’indagato al pagamento delle
spese processuali;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.0)-1 motivi di ricorso sono totalmente infondati.
3.1)-Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il
provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati
fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.
Infatti il Tribunale del riesame ha con esaustiva , logica e non contraddittoria
motivazione , evidenziato tutte le ragioni , fattuali e giuridiche, che sostengono il
provvedimento restrittivo impugnato, rilevando che dagli atti emergeva in maniera

1

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Galasso che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

chiara il grave quadro indiziario in ordine ai reati contestati, ricavata attraverso:
-l’incrocio degli atti ispettivi dell’INPS e delle verifiche della Guardia di Finanza;
-l’individuazione delle “cooperative senza terra” ;
-l’individuazione di atti falsi presentati all’INPS;

Il Tribunale compie così una valutazione di fatto , in ordine alla sussistenza dei
gravi indizi, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi
fattuali , priva di illogicità evidenti e in proposito va ricordato che, in tema di misure
cautelari personali , il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame
dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due
requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto
incensurabile in sede di legittimità : 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato ; 2) l’assenza di illogicità evidenti , risultanti
“prima facie” dal testo del provvedimento impugnato , ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (vedi Cassaz. Pen.
• sez. IV, 06.07.2007 n. 37878 ) .
Tali principi inducono a ritenere inammissibili anche i motivi relativi alla ricorrenza
delle esigenze cautelari , atteso che sul punto il Tribunale ha evidenziato il concreto
rischio di recidiva, tratto -dalla reiterazione dei fatti delittuosi -dalla specifica
modalità dei fatti;
il Tribunale ne ricava la necessità di sottoporre l’indagato alla misura cautelare della
presentazione all’Autorità di polizia, apparendo tutte le altre inadeguate alla
personalità dell’imputato ed alla pericolosità dimostrata.
Il Tribunale ha compiuto così una valutazione di fatto, in ordine al pericolo di
recidiva ed alla idoneità della misura , che appare congruamente motivata, con
richiami a specifici rilievi fattuali , priva di illogicità evidenti, sicchè risultano
superati ed assorbiti rilevi sollevati in ordine alle esigenze cautelari ed al tempo
trascorso.
Del tutto privi di fondamento i richiami a presunte violazioni degli artt. 13 e 111
della Costituzione, attesa la loro assoluta genericità ;
-Invero, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce
l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per
genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì
l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene
inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato; (cfr. Sezioni Unite,
23 aprile 2009 – Cassazione penale, sez. II, 24/11/2011, n. 4703 )
Ugualmente, del tutto infondata è anche la censura relativa alla condanna al
pagamento delle spese processuali, atteso che il riesame ha natura di mezzo di
impugnazione, deve trovare applicazione, anche con riguardo ad esso, il principio

2

Quanto al Gogova Albena Milkova, (capo 28) , il Tribunale richiama la sua qualità
di legale rappresentante della cooperativa agricola “senza terra” “Santa Monica” il
quale, con il concorso di Caravetta Antonio, cl. 61, socio della medesima, mediante
la presentazione e l’invio di false denunce di assunzione , aveva indotto in errore
l’INPS , determinandolo alla erogazione di varie indennità, per rilevanti importi;

generale fissato in materia di spese dall’art. 592 comma 1 c.p.p.; pertanto, atteso che
l’ordinanza di rigetto o di inammissibilità del gravame, pronunziata dal tribunale,
esaurisce in via definitiva il procedimento incidentale e determina la soccombenza
dell’istante, legittimamente viene disposta, in tale provvedimento, la condanna al
pagamento delle spese processuali. Cassazione penale, sez. IV, 14/06/1996, n. 1547
La presente motivazione è assorbente delle altre censure e deduzione sollevate.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’ imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di €.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 19 giugno 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenicti Gentile

Il Presidente
Dott. Ciro P

Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA