Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38111 del 19/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 38111 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARAVETTA ANTONIO CARMINE N. IL 16/07/1972
avverso l’ordinanza n. 140/2012 TRIB. LIBERTA’ di COSENZA, del
29/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv. –

Data Udienza: 19/06/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Galasso che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
Udito il Difensore Avv. Zagarese Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento dei
motivi di ricorso
CONSIDERATO IN FATTO

CARAVETTA ANTONIO CARMINE cl 1972
-il GIP presso il Tribunale di Rossano Calabro, in data 8.10.2012, emetteva il
decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni
del ricorrente, in quanto indagato per il delitto di cui agli artt. 416 CP e 640/c.2 n.1
e 56-640/c.2 n.1 C.P.
-l’indagato proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Cosenza
respingeva il ricorso;
-ricorre per cassazione l’indagato Caravetta Antonio Carmine
Difensore di fiducia, deducendo:

a mezzo del

MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c.p.p.
1)-Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge atteso che la decisone del
Tribunale per il riesame era intervenuta ben oltre i termini di cui all’art. 3241co.3 e
7 CPP;
-il ricorrente sottolinea che la data di deposito
dell’istanza di riesame era del
30.10.2012 mentre la decisione era intervenuta solo in data 28.11.2012 e deduce
altresì l’ erroneità della motivazione impugnata laddove aveva valorizzato la data del
20.11.2012 , per come risultante dal timbro della cancelleria, atteso che nell’atto di
appello del PM si leggeva che gli atti erano stati inviati alla cancelleria del Riesame
prima del 07.11.2012;
-il ricorrente deduce, inoltre, che il PM aveva inviato al Tribunale gli atti oltre il
termine perentorio di gg. 5;
CHIEDE l’annullamento del provvedimento impugnato ;
CONSIDERATO IN DIRITTO
2)-1 motivi proposti sono infondati perché in contrasto con il principio già espresso
in questa sede di legittimità per il quale, la perdita di efficacia della misura cautelare
reale non ha luogo in caso di mancata trasmissione degli atti al tribunale del riesame,
da parte dell’autorità procedente, entro il quinto giorno dall’istanza, non essendo
richiamato, nell’art. 324, comma 7, c.p.p., il comma 5 del precedente art. 309, che
prevede il predetto effetto caducatorio per le misure cautelari personali; dovendosi,
piuttosto, in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano,
ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero
essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo.
Cassazione penale, sez. un., 29/05/2008, n. 25933

1

Nell’ambito del procedimento penale a carico di:

4)-Per altro verso, la data di ricezione degli atti si ricava dalla certificazione di
cancelleria , a nulla rilevando l’indicazione della data contenuta nell’atto di
impugnazione del PM , essendo la Cancelleria la depositaria degli atti ;
-Invero, la data certa di un provvedimento, non assunto in udienza dal giudice, deriva
dall’attestazione di cancelleria apposta al momento del deposito facente fede fino a
querela di falso, ma nulla esclude che alla omissione di tale attestazione si possa
sopperire mediante altre formalità del pari fidefacienti contenute in atti connessi
senza che venga meno l’efficacia del provvedimento.
Cassazione penale, sez. 11. 04/04/2007, n. 17229
-Nella specie, il Tribunale ha compito anche l’indagine sulla data indicata dal
ricorrente, rilevandone l’inconferenza, atteso che l’appello del PM citato dalla difesa
non si riferiva al decreto di sequestro oggetto del riesame, bensì ad altra ordinanza
emessa dal Gip di Rossano, sia pure nel medesimo procedimento; circostanza
quest’ultima decisiva, non potendosi fare riferimento ad una conoscenza generica
degli atti bensì solo a quelli posti a fondamento del provvedimento impugnato.
5)-Consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p. .
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 19.06.2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico G ntile

Il Presidente
Ciro

2 2

3)-Ugualmente infondato l’altro motivo sul ritardo nel deposto della motivazione,
posto che non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare personale qualora
la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il
termine di dieci giorni, previsto dall’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., purché
il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il
termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti , come nella specie . Cassazione
penale, sez. V. 06/10/2011 n. 48557

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA