Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38110 del 24/07/2018
Penale Ord. Sez. 1 Num. 38110 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGLIANO GERARDO nato a CELLE DI BULGHERIA il 03/04/1962
avverso l’ordinanza del 11/04/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
IS
Data Udienza: 24/07/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da Gerardo Magliano.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017,
data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la
facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente
ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso
sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della
Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima
equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 luglio 2018
Il presidente
Il co igliere estensore
Giulio Sarno
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
positata in Cancelleria oggi
Roma, lì
l Agi_ 2018
_ —
un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010).