Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3811 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3811 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SEZIONE DISTACCATA DELLA
CORTE D’APPELLO DI SASSARI
Nei confronti di :
SALIS STEFANO N. IL 16.05.1984
Avverso la sentenza del TRIBUNALE DI SASSARI in data 15 gennaio 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Aldo Policastro che ha chiesto l’annullamento con
rinvio per sospensione patente. Rigetto nel resto
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Sassari ha
applicato a Salis Stefano la pena concordata di mesi uno e giorni dieci di arresto ed C
670,00 di ammenda, convertita in lavoro di pubblica utilità per il reato di guida in
stato di ebbrezza.
2. Avverso tale decisione ricorre il PG territoriale deducendo la omessa determinazione
della durata del lavoro di pubblica utilità e la omessa applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato limitatamente alla omessa applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
L’ art. 186 C.d.S. prevede, infatti, che dall’accertamento dell’illecito contestato
discenda di diritto l’ applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida.
Come già ritenuto ripetutamente da questa Corte, con la sentenza di patteggiamento
va applicata la sanzione amministrativa accessoria in questione, come previsto dal

Data Udienza: 07/01/2015

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al
Tribunale di Sassari. Rigetta nel resto

Così deciso nella camera di consiglio del 7 gennaio 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

richiamato art. 186 C.d.S., comma 2 quater; e ciò persino se essa sia stata già
disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della
sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto
della sospensione ordinata dal prefetto. Non rileva che nella richiesta di
patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché
essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue
di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione
amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel
patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità
dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis,
essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed
oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel
formulare la richiesta (v. ex plurimis da ult. Sez. 4^, n. 44779 del 1/10/2013,
Carbone, non mass.).
Quanto alla omissione della indicazione della durata del lavoro di pubblica utilità, non
trattasi di indicazione essenziale, essendo la stessa comunque determinabile ex
lege.
4. La pronunzia deve essere conseguentemente annullata limitatamente alla mancata
applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Sassari per le conseguenti
determinazioni.

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