Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38105 del 24/07/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 38105 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIERCHIA GIUSEPPE nato a TORRE ANNUNZIATA il 01/10/1966

avverso l’ordinanza del 20/04/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
2 lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS

Data Udienza: 24/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. CHIERCHIA Giuseppe ricorre avverso l’ordinanza resa in data 20.4.2018, con la quale il
Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto avverso il decreto
ministeriale del 18.10.2017, applicativo del regime speciale di cui all’art. 41-bis 0.P..
2. Il ricorso è stato proposto personalmente dall’interessato.
3. La data del provvedimento, quella di notifica dello stesso e quella di presentazione del
ricorso sono, però, successive al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103

si è esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente
ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso deve
essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale
della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv.
272010: in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a
proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale
del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la
necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
5.

Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende, non potendosi escludere, a distanza ormai di circa un anno dall’entrata in vigore
della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale
ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 luglio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

del 2017, con la quale, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen.,

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