Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38104 del 24/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 1 Num. 38104 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIRRA GIOVANNI nato a ERCOLANO il 12/07/1963

avverso l’ordinanza del 16/04/2018 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
,ette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS l

Data Udienza: 24/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

BIRRA Giovanni, detenuto in regime di cui all’art. 41-bis 0.P., ricorre avverso

l’ordinanza resa in data 16.4.2018, con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Sassari ha
respinto il reclamo con cui il detenuto si doleva del fatto che la Direzione non consentisse
l’acquisto di buste da corrispondenza “imbottite” all’interno.
Il Magistrato, a ragione della decisione, ha condiviso la giustificazione offerta dalla
Direzione dell’Istituto, osservando che non era ravvisabile alcuna lesione di diritto soggettivo

2. Il ricorso è stato proposto personalmente dal BIRRA.
3. La data del provvedimento, quella di notifica dello stesso e quella di presentazione del
ricorso sono, però, successive al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103
del 2017, con la quale, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen.,
si è esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente
ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso deve
essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale
della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv.
272010: in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a
proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale
del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la
necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, anche
perché il provvedimento censurato non era impugnabile per cassazione in quanto non lesivo di

diritti soggettivi.
5.

Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende, non potendosi escludere, a distanza ormai di circa un anno dall’entrata in vigore
della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale
ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 luglio 2Qte_

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dell’interessato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA