Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38103 del 24/07/2018
Penale Ord. Sez. 1 Num. 38103 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TARISCIOTTI EMILIANO nato a ROMA 1118/02/1974
avverso la sentenza del 15/05/2018 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
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Data Udienza: 24/07/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Emiliano Tarisciotti ha proposto ricorso avverso la sentenza
di applicazione pena su richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale di Roma il
15 maggio 2018. Il ricorrente, con motivo assolutamente generico, prospetta il
vizio di difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza o meno di cause di
proscioglimento ex articolo 129 c.p.p.
La doglianza di ricorso si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di
quanto statuito dall’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p.
dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha
innovato riducendo le ipotesi di ricorribilità per cassazione della sentenza di
patteggiamento.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima
equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 luglio 2018
Il co sigliere estensore
Il presidente
GiusDhtalucia
Giulio Sarno
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma