Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38100 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38100 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Falanga Domenico, nato a Torre del Greco il 12/03/1970

avverso l’ordinanza del 30/01/2015 del Tribunale del riesame di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato;
udito per l’imputato l’avv. Santino Foresta, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva rigettato l’appello proposto da
Domenico Falanga avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari
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Data Udienza: 10/06/2015

presso il Tribunale di Napoli del 01/12/2014, con la quale era respinta l’istanza di
sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei
confronti del Falanga per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., con la misura
degli arresti donniciliari.
L’imputato ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla
sussistenza delle condizioni per il mantenimento della misura in atto; non
sarebbero state oggetto di adeguata valutazione la collaborazione processuale
del Falanga e la conseguente affidabilità di una misura degli arresti domiciliari

Protezione; l’affermazione per la quale tale collaborazione sarebbe stata
giuridicamente riconosciuta solo nel presente procedimento sarebbe risultato di
travisamento, laddove in altro procedimento il Falanga ha ottenuto l’applicazione
degli arresti domiciliari; non sarebbero state considerate la sostanziale
espiazione della pena di anni tre di reclusione, inflitta in primo grado in questo
procedimento, per effetto della custodia cautelare subita e della liberazione
anticipata, e l’applicazione della misura domiciliare nei confronti degli altri
collaboratori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
La valenza, ai fini del giudizio sull’adeguatezza della misura cautelare, della
scelta di collaborazione dell’imputato, era congruamente valutata nel
provvedimento impugnato; osservandosi in primo luogo a questo proposito,
conformemente ai principi affermati da questa Corte (Sez. 1, n. 1213 del
29/05/2012, dep. 2013, Contrino, Rv. 254257; Sez. 1, n. 21245 del 05/04/2011,
Spagnuolo, Rv. 250295), che tale scelta, pur consentendo di superare la
presunzione di adeguatezza della misura carceraria di cui all’art. 275, comma
terzo, cod. proc. pen., non comporta di per sé una prognosi favorevole sul
rispetto delle prescrizioni proprie delle misure meno afflittive. Si aggiungeva poi
che il riconoscimento della posizione di collaboratore del Falanga era oggetto di
parere contrario del Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia per la
mancanza della delibera della Commissione Centrale sul programma di
protezione, che l’imputato aveva intrapreso il percorso collaborativo solo dal
febbraio del 2013, che dovevano essere ancora acquisti elementi sul rispetto
degli impegni assunti e sulla rescissione dei legami con il contesto criminoso e
che solo in uno dei diversi procedimenti a carico del Falanga era stata
riconosciuta l’attenuante speciale di cui all’art. 8 legge 13 maggio 1991, n. 203;
2

applicata in località protetta e nota unicamente al Servizio Centrale di

rilievo, quest’ultimo, per il quale è insussistente il travisamento dedotto dal
ricorrente, che fa riferimento alla diversa circostanza della concessione degli
arresti domiciliari in altri procedimenti.
Di contro, il Tribunale valutava coerentemente l’incidenza della gravità dei
fatti, per i quali la misura era stata applicata, e dei numerosi precedenti e carichi
pendenti dell’imputato; elementi sui quali nessun rilievo specifico è proposto dal
ricorrente. Mentre con analoga coerenza logica non veniva valutata la
circostanza indicata dal ricorrente nella sostanziale espiazione della pena di tre

detta pena era in realtà irrogata a titolo di aumento per la continuazione con i
fatti di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 01/12/2006, per i
quali il Falanga veniva condannato alla pena di anni cinque e mesi otto di
reclusione. Ed è infine generico il riferimento del ricorso all’applicazione della
misura domiciliare nei confronti di altri collaboratori, che non tiene conto della
necessità di valutare distintamente le diverse posizioni a fini cautelari.
Quanto infine alla richiesta del Procuratore generale di annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato sulla valutazione della ricorrenza delle
condizioni previste dal comma 3-bis dell’art. 275 cod. proc. pen. per l’adozione
della misura domiciliare con strumenti di controllo elettronico, è sufficiente
osservare che la questione non è oggetto del ricorso, e non può pertanto essere
esaminata in questa sede.
Il ricorso deve pertanto essere rigettata”; seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen..
Così deciso il 10/06/2015

anni di reclusione inflitta in primo grado in questo procedimento, considerato che

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