Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3810 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3810 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUTURI ANTONIO N. IL 23/01/1987
avverso la sentenza n. 2002/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
04/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Doti.
(etre-ha corus_o per -i
Aldo Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Dimas –

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.

Data Udienza: 07/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 4/10/2013, ha

confermato la pronuncia con la quale, il 31/01/2011, il Tribunale di Catania
aveva dichiarato Cuturi Antonio colpevole del reato ascrittogli, previa
riqualificazione della contestazione di cui agli artt.110,112, comma 1, n.4, 624 e
625 nn.2,5 e 7 cod. pen. con esclusione della circostanza aggravante di cui
all’art.112 n.4 cod. pen., condannandolo alla pena di anni due, mesi tre di

che nel dispositivo della sentenza di primo grado è stata indicata la riduzione per
il rito, nonostante si tratti di sentenza dibattimentale in difetto di apposita
richiesta, e non si fa menzione delle circostanze attenuanti generiche, concesse
in motivazione).

2. Antonio Cuturi ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata
per i seguenti motivi:
a)

inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e,

segnatamente, dell’art. 179 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che, in sede di
udienza di convalida, in data 24 dicembre 2005, aveva eletto domicilio ai sensi
dell’art. 161, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ma che il decreto di citazione a
giudizio era stato notificato il 20 gennaio 2010 presso la residenza indicata,
sempre in sede di convalida. Non essendo tale notifica andata a buon fine, il
decreto di citazione era stato, quindi, notificato presso lo studio del difensore ai
sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. All’udienza del 12 aprile 2010
l’imputato non era comparso né era rappresentato dal difensore, ugualmente
non comparso, rendendosi necessaria la nomina del difensore di ufficio.
Successivamente, la Corte di Appello aveva rigettato l’eccezione di nullità
sollevata dal difensore all’udienza del 4 ottobre 2013, ritenendo trattarsi di una
nullità soggetta alla sanatoria di cui agli artt.183 e 184 cod. proc. pen., oltre che
alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen. Nel ricorso si assume
che, invece, si tratti di una nullità insanabile in quanto attinente alla omessa
citazione dell’imputato, dalla quale sono derivate la richiesta assolutoria
avanzata dal difensore d’ufficio e la mancanza della richiesta di rito alternativo,
in contrasto con la confessione resa dall’imputato all’udienza di convalida
dell’arresto;
b) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 69, comma 2, cod. pen. mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente deduce che, con
l’atto di appello, aveva chiesto la rideternninazione della pena previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente
2

reclusione ed euro 2.000,00 di multa, condizionalmente sospesa (giova precisare

rispetto alle contestate aggravanti e che la Corte di Appello ha reso sul punto
una motivazione apparente, negando l’applicazione delle circostanze attenuanti
generiche e trascurando che nell’atto di gravame si chiedeva la rideterminazione
della pena previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in
realtà già riconosciute dal giudice di primo grado senza specificazione del
giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza;
c) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di

definendola adeguata al dolo espresso anche nell’organizzazione delittuosa
coinvolgente soggetti minori ed al potenziale pregiudizio patrimoniale verso terzi
con motivazione illogica, ove si tenga presente che il giudice di primo grado
aveva escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 112,
comma 1, n.4, cod. pen. in quanto non era stato accertato che Antonio Cuturi
avesse determinato i due minori alla commissione del delitto. Il giudice di
appello, si assume, avrebbe dovuto tenere conto nella determinazione della pena
della capacità a delinquere del colpevole valorizzando la confessione resa
dall’imputato quale comportamento susseguente al reato mentre, trascurando
tale profilo, avrebbe violato l’art. 133 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Occorre, in proposito, ricordare come la notificazione eseguita in luogo
diverso dal domicilio eletto o dichiarato non sia per ciò solo equiparabile
all’omessa notificazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già
chiarito, ad esempio, che la notificazione della citazione dell’imputato effettuata
presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio
eletto, non integra necessariamente una ipotesi di della
notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di
ordine generale a norma dell’art. 178, lett.c) cod. proc. pen., soggetta alla
sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, cod.proc.pen., alle sanatorie
generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182
cod.proc.pen., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 citato codice,
sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la
conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra
invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179, comma 1, cod. proc.
pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo (Sez. U, n.
119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229540).
3

Appello abbia ritenuto congrua la pena irrogata con la sentenza di primo grado

1.2. Ma, nel caso concreto, la censura risulta infondata perchè il rapporto
fiduciario esistente tra l’imputato ed il difensore al quale la citazione è stata
notificata rendeva tale notificazione comunque idonea a determinare la
conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario; il profilo del rapporto
fiduciario che lega l’imputato al suo difensore, tale da implicare il sorgere di un
rapporto , è stato posto in rilievo in una pronuncia della Corte

1.4. Il compito dell’interprete è, dunque, quello di bilanciare esigenze di
garanzia e celerità del processo, privilegiando l’accertamento della concreta
lesività della violazione delle forme del processo, secondo un’interpretazione
costituzionalmente orientata, dunque rispettosa dell’art. 111, comma 2, Cost.,
che stabilisce che la legge deve assicurare la durata ragionevole del processo, ed
al contempo conforme al principio enunciato dall’art. 6 CEDU, che nella lettura
della Corte di Strasburgo impone il bilanciamento di interessi contrapposti
desumibili dalla complessità del caso concreto, dalla condotta del ricorrente e dal

Francia). L’attuale disciplina delle notificazioni è indubbiamente ispirata
all’obiettivo di evitare appesantimenti procedurali e, in particolare, le norme in
tema di sanatoria delle nullità delle notificazioni, in quanto prevedono che
l’imputato, pur sanando con la propria comparizione l’invalidità dell’atto, possa
chiedere un termine per la difesa, sono chiaramente orientate a bilanciare i
suindicati contrapposti interessi, privilegiando la celerità del processo
sull’invalidità di forme del procedimento che non si siano in concreto rivelate
lesive dell’interesse che miravano a tutelare, imponendo all’interprete di
valutarle in tal caso alla stregua di mere irregolarità.
1.5. E poiché, in virtù del già richiamato rapporto fiduciario che lega
l’imputato al suo difensore, è ricorrente nella giurisprudenza della Corte di
legittimità la massima per cui (tra le
altre,

Sez.6,

n.938

del

n. 2432 del 12/12/2007,
n. 16002 del 06/04/2006,

10/11/2011,
dep. 2008,
Latovic,

dep.

2012,

Ciarlantini,
Rv. 233615;

Spinella,

n.m.;

Rv. 239207;
Sez. 1,

Sez. 1,
Sez. 1,
n. 32678

del 12/07/2006, Somogyi, Rv. 235036), in difetto di qualsivoglia riferimento nel
ricorso a circostanze particolari che nel caso concreto abbiano impedito tale
effettiva conoscenza, costituirebbe interpretazione non conforme ai principi
costituzionali sottesi alla celerità del processo (si allude alla presunzione di non
colpevolezza, di cui all’art. 27, comma 2, Cost., ed alla funzione di emenda della
pena, così come richiamata dall’art.27, comma 3, Cost.) negare la sanatoria
della nullità della notificazione eseguita presso il difensore sul mero rilievo del
diverso luogo in cui la notificazione è stata effettuata.
1.6. La Corte di Cassazione ha, inoltre, rimarcato in più occasioni la
differenza tra la notifica presso il difensore di ufficio e quella presso il difensore
di fiducia, avendo ad esempio affermato che la notifica della sentenza
contumaciale effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di
una conoscenza effettiva (Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006, Latovic, Rv.
5

comportamento dell’Autorità (Corte EDU 25/03/1999, Pellissier e Sassi c.

233615), ulteriormente precisando che «in tema di restituzione nel termine per
impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi del disposto di cui all’art. 175,
comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla I. n. 60 del 2005, la notificazione
presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza
effettiva dell’atto, alla notifica all’imputato personalmente» (Sez. 1, n. 2432
del 12/12/2007, dep.16/01/2008, Ciarlantini, Rv. 239207); nella motivazione di
quest’ultima sentenza è testualmente, e significativamente, precisato quanto
segue: «La citata equiparazione, lungi dal ridursi ad una mera fictio iuris, è

che intercorre tra l’avvocato difensore nominato di fiducia dall’imputato e
l’imputato stesso, il quale proprio nel momento in cui dà il mandato al
professionista con riguardo ad uno specifico procedimento, dimostra (o
conferma) di essere effettivamente a conoscenza di tale procedimento. È,
pertanto, del tutto ragionevole ritenere che, anche successivamente alla nomina,
il perdurante rapporto professionale intercorrente tra l’imputato e il difensore di
fiducia continui a consentire al primo di mantenersi informato sugli sviluppi del
procedimento e di concordare con il difensore le scelte difensive ritenute più
idonee» (Sez. 4, n. 34377 del 13/07/2011, Bianco, Rv. 251114).
1.7. Ulteriore conferma della correttezza di ogni interpretazione che valorizzi
il rapporto professionale che intercorre tra il difensore di fiducia e l’imputato, ai
fini del giudizio circa la conoscenza effettiva del procedimento nel rispetto
dell’art.6 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU 10
novembre 2004 e Grand Chambre 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia; Corte EDU
18 maggio 2004, Sonnogyi c. Italia) e dei principi enunciati dalla Corte di
Giustizia Europea (in tema di mandato di arresto europeo, Corte Giustizia 26
febbraio 2013, C-399/11), si trae anche dall’esame della disciplina del processo
in absentia introdotta dagli artt.9-11 della I. 28 aprile 2014, n.67 (Deleghe al
Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con
messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) che, abrogando l’istituto della
contumacia, ammette espressamente che il giudice possa procedere in assenza
dell’imputato qualora quest’ultimo abbia nominato un difensore di fiducia,
equiparando tale nomina all’effettiva conoscenza del procedimento.
1.8. Applicando tali principi al caso concreto, se ne deve desumere la
correttezza della pronuncia impugnata, che ha escluso la sussumibilità
dell’ipotesi in esame nella fattispecie delle nullità assolute previste dall’art.179,
comma 1, cod. proc. pen.

6

ampiamente giustificata dalla natura e dalla sostanza del rapporto professionale

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati
congiuntamente, in quanto attengono entrambi al punto concernente la
determinazione della pena. Si tratta di censure fondate.
2.1. Occorre, in primo luogo, rilevare che la pena irrogata dal giudice di
primo grado e confermata nella fase di appello è illegale. Il Tribunale aveva,
infatti, escluso la circostanza aggravante prevista dall’art. 112 comma 1, n.4
cod. pen. ed aveva concesso le attenuanti generiche in ragione
dell’incensuratezza dell’imputato senza, tuttavia, esplicitare il giudizio di

di cui all’art. 625 nn.2, 5 e 7 cod. pen. nel senso della prevalenza o
dell’equivalenza delle prime, applicando in ogni caso una pena detentiva inferiore
al minimo edittale previsto dall’art. 625, secondo comma, cod. pen. ma una pena
pecuniaria superiore al massimo edittale previsto tanto dall’art. 624, primo
comma, quanto dall’art. 625, secondo comma, cod. pen.
2.2. Nella sentenza qui impugnata risulta, quindi, omessa la motivazione
concernente il motivo di gravame con il quale si chiedeva che il giudice
esplicitasse il giudizio di bilanciamento tra circostanze. La Corte territoriale si è,
in particolare erroneamente soffermata sul diniego delle circostanze attenuanti
generiche, trascurando che tale giudizio fosse stato già operato con esito
affermativo dal giudice di primo grado ed omettendo di replicare sul differente
motivo di gravame.
2.3. Con riferimento, più in generale, al giudizio di congruità della pena, si
deve, altresì, rilevare che la Corte territoriale ha rigettato con una motivazione
illogica la domanda di un nuovo giudizio di determinazione della sanzione,
facendo riferimento, tra l’altro, anche al dolo espresso nell’organizzazione
delittuosa coinvolgente soggetti minori, nonostante il giudice di primo grado
avesse escluso la prova che Antonio Cuturi avesse determinato i due minori alla
commissione del delitto.

3.

Conclusivamente, dichiarata l’irrevocabilità ai sensi dell’art.624

cod.proc.pen. delle restanti parti della sentenza impugnata, la pronuncia deve
essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania ai
sensi dell’art.569, comma 4, cod.proc.pen. per la nuova determinazione del
trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio
applicato e rinvia alla Corte di Appello di Catania per nuovo esame sul punto.
7

bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti

Rigetta nel resto. Dichiara ex art.624 c.p.p. l’irrevocabilità della sentenza in
ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato.

Così deciso il 7/01/2015

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