Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 381 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 381 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KOULADIS GEORGIOS nato il 04/11/1940

avverso la sentenza del 22/12/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Ancona, in parziale
riforma della sentenza impugnata, ha rideterminato la pena inflitta a Kouladis
Georgios in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro
. n. 286 del 1998,
quattordicimila di multa in ordine al reato di cui all’art. 12 4
previa esclusione dell’aggravante di cui al comma 3-ter dell’art. 12 cit..
Avverso tale sentenza il Kouladis, a mezzo del suo difensore, ricorre per

l’insussistenza dell’aggravante di cui al comma 3, lett. d), dell’art. 12 cit.
(utilizzazione di servizi internazionali di trasporto), stante il rinvenimento degli
extracomunitari privi di permesso di soggiorno da parte della Polizia doganale
all’interno della propria autovettura, appena sbarcata al porto di Ancona; egli
sostiene la tesi dell’assenza di rapporti col responsabile della compagnia di
navigazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, “in tema di reati
concernenti l’immigrazione clandestina’? l’aggravante dell’utilizzo di “servizi
internazionali di trasporto” prevista nell’art. 12 D.Lgs. n. 286 del 1998 in
relazione alle condotte consistenti nel compimento di atti diretti a procurare
l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, è configurabile nei
confronti non solo del vettore professionale autorizzato al trasporto
internazionale, ma anche di chiunque tale vettore utilizza (fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ritenuto integrata
l’aggravante, come prevista dal testo anteriormente vigente dell’art. 12 D. Lgs.
n. 286 del 1998, con riferimento alla introduzione clandestina di uno straniero,
nascosto nell’autovettura dell’imputato, imbarcata su una motonave che
effettuava regolarmente un servizio internazionale di trasporto) (Sez. 1, n.
12542 del 25/11/2014, dep. 2015, Eller, Rv. 263377).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

2

Cassazione, per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

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