Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 381 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 381 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DUSI MASSIMO N. IL 08/12/1976
avverso la sentenza n. 322/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

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OSSERVA
Dusi Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Trento , in data 19-12-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’ad 385 cp .
Il ricorrente deduce violazione dell’art 385 cp e mancanza di motivazione poiché la
Corte d’appello non ha risposto ai rilievi difensivi in ordine alla differenza fra le
del reato di cui all’art 385 cp.
La censura è manifestamente infondata. Correttamente infatti il giudice a quo ha
richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale il semplice
allontanamento dalla sede degli arresti domiciliari , pur se momentaneo ed esente
da qualunque intento di sottrarsi in via definitiva ai controlli delle forze dell’ordine,
integra gli estremi del reato.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è
dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un
corretto inquadramento giuridico degli stessi , avendo i giudici di secondo grado
preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto
e in diritto, delle risultanze processuali ,dalle quali hanno tratto conseguenze
corrette sul piano giuridico .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13.

condotte rilevanti nell’ottica delineata dall’art 276 cpp e quelle integranti gli estremi

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