Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38098 del 24/07/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 38098 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CENTO DOMENICO ROCCO nato a POLISTENA il 18/10/1953

avverso l’ordinanza del 19/04/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
m

D

IS

Data Udienza: 24/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da Domenico Rocco
Cento. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto
2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa
la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in
ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
C.E.D. Cass., n.

272010).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima
equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 24 luglio 2018

Il presidente
Giulio Sarno

L,
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì
l AGO. 2018

proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello,

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