Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38096 del 24/07/2018
Penale Ord. Sez. 1 Num. 38096 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CASA FILIPPO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ETTORRE PASQUALE nato a MATERA il 16/03/1981
avverso l’ordinanza del 23/05/2018 del GIP TRIBUNALE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
I lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS
Data Udienza: 24/07/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. ETTORRE Pasquale ricorre avverso l’ordinanza resa in data 23.5.2018, con la quale il
G.I.P. del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza volta
ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della pena, ritenendo versarsi nell’ipotesi ostativa
disciplinata dall’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen..
2. Il ricorso è stato proposto personalmente dall’interessato.
3. La data del provvedimento, quella di notifica dello stesso e quella di presentazione del
del 2017, con la quale, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen.,
si è esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente
ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso deve
essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale
della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv.
272010: in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a
proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale
del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la
necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
5.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende, non potendosi escludere, a distanza ormai di circa un anno dall’entrata in vigore
della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale
ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 luglio 2018
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ricorso sono, però, successive al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103