Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38095 del 24/07/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 38095 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAACHE YASSINE nato il 09/05/1983

avverso l’ordinanza del 17/04/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
(lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS

Data Udienza: 24/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. MAACHE Yassine, detenuto presso la Casa circondariale di Busto Arsizio, chiede a
questa Corte “di non poter procedere all’espulsione”, senza, tuttavia, individuare il
provvedimento oggetto di impugnazione e l’Autorità emittente, e se detta Autorità sia
amministrativa o giudiziaria.
2. Il “ricorso”, inoltre, è stato proposto personalmente dall’interessato in data 24.5.2018.

norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in
vigore dal 3 agosto 2017.
5.

Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende, non potendosi escludere, a distanza ormai di circa un anno dall’entrata in vigore
della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale
ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 luglio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

3. Sotto entrambi i profili evidenziati, il ricorso va dichiarato inammissibile, de plano, a

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