Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38095 del 20/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38095 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Zhang Jianyun, nato a Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese), il
14.11.1960, avverso la ordinanza emessa dal tribunale di
Frosinone il 12.2.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.

FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 20/05/2015

1. Con ordinanza emessa il 12.2.2015 il tribunale di Frosinone, in
funzione di tribunale del riesame, adito ai sensi dell’art. 355, co.
3, c.p.p., dichiarava inammissibile il riesame proposto avverso il

ministero presso il tribunale di Frosinone in data 19.1.2015, nei
confronti di Zhang Ianyun, in relazione al reato di cui agli artt.
110, 474, c.p.
Il tribunale del riesame motivava la sua decisione rilevando come
la richiesta di riesame andava presentata, ai sensi dell’art. 324,
co. 1 e 5, c.p.p., presso la cancelleria del giudice competente a
decidere sul proposto gravame, individuato dall’art. 324, co. 5,
c.p.p., nell’ufficio giudiziario del capoluogo di provincia dove ha
sede l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, vale a
dire presso la cancelleria del tribunale di Frosinone.
Ne consegue, ad avviso del giudice procedente, l’inammissibilità
del riesame in materia reale la cui richiesta, come nel caso in
esame, sia stata presentata nella cancelleria di un altro tribunale
(quello di Napoli).
2. Avverso la decisione del tribunale del riesame, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, personalmente, lamentando violazione di legge in
relazione agli artt. 324, co. 1 e 5, 582, co. 2, c.p.p., in quanto la
tesi seguita dal tribunale di Frosinone appare non conforme alla
previsione normativa che consente la presentazione della richiesta
di riesame anche presso la cancelleria di un ufficio giudiziario
diverso da quello del capoluogo di provincia dove ha sede
l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cautelare.
3. Il ricorso appare fondato e va, pertanto, accolto.

2

decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal pubblico

4. Ed invero l’art. 324, c.p.p., che, in virtù del richiamo operato
dall’art. 355, c.p. 3, c.p.p., disciplina il procedimento di riesame
del decreto emesso dal pubblico ministero al fine di convalidare il
sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria, prevede

presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5,
vale a dire nella cancelleria del tribunale del capoluogo di
provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il
provvedimento, ma pur sempre (comma 2) con le forme previste
dall’art. 582, c.p.p., il cui secondo comma statuisce
espressamente che le parti private e i difensori possono
presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del
tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale
luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento
(ovvero davanti a un agente consolare all’estero), con
conseguente obbligo di immediata trasmissione dell’atto in
questione alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento
impugnato.
Orbene, proprio in sede di interpretazione di tale disposizione
normativa, la giurisprudenza del Supremo Collegio è saldamente
attestata nel ritenere che la menzionata previsione dell’art. 582,
c.p.p., richiamata dall’art. 309, co. 4, secondo periodo, c.p.p., che
disciplina il procedimento di riesame delle ordinanze che
dispongono una misura coercitiva personale, legittima la
presentazione della richiesta di riesame in una cancelleria diversa
da quella del giudice del riesame previsto dall’art. 309, co. 7,
c.p.p., al quale la richiesta stessa va proposta, giusto il disposto
dell’art. 309, co. 4, primo periodo, c.p.p., dato che, in ogni caso,
l’atto deve essere inoltrato all’ufficio del giudice competente a

3

(comma 1) che la richiesta di riesame sia effettivamente

riceverlo (cfr. Cass., sez. II, 27/10/2005, n. 44215, rv 232681;
Cassazione penale, sez. V, 16/11/2005, n. 70, rv. 232531; Cass.,
sez. IV, 28/03/2013, n. 18203, rv. 255507).
Del resto, come evidenziato in un condivisibile arresto del

disposizione generale sulle impugnazioni, secondo cui le parti
private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione
anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo
in cui si trovano, è espressione del principio del
ímpugnationis,

favor

pe cui essa non ha carattere eccezionale e,

dunque, non deve essere interpretata in senso restrittivo (cfr.
Cass., sez. II, 22/11/2006, n. 40202).
Ragioni di carattere testuale e sistematico, impongono, dunque, di
applicare i medesimi principi alla richiesta di riesame in materia
reale, in considerazione dell’evidente parallelismo esistente tra le
disposizioni di cui all’art. 309, co. 4 e 7, c.p.p., su cui si è formato
l’orientamento giurisprudenziale innanzi sintetizzato, e le
corrispondenti disposizioni di cui all’art. 324, co. 1, 2 e 5, che non
consente, pena una evidente irrazionalità del sistema delle
impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari o ad essi
assimilabili, di giungere ad una conclusione diversa, come
affermato dai più recenti e condivisibili arresti del Supremo
Collegio (cfr. Cass., sez. III, 25/09/2014, n. 47264, rv. 261214).
4. Sulla base delle svolte considerazioni l’impugnata ordinanza va,
dunque, annullata, con rinvio al tribunale di Frosinone per il
giudizio di riesame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Frosinone
per il giudizio di riesame.

4

Supremo Collegio, l’applicabilità al procedimento di riesame della

Così deciso in Roma il 20.5.2015

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