Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38091 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38091 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARBATO DAVIDE N. IL 19/12/1967
GRANATA FELICE N. IL 31/10/1966
avverso l’ordinanza n. 279/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
02/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 13/05/2015

Nell’interesse degli indagati è stato presentato ricorso per manifesta illogicità dell’ordinanza del
tribunale del riesame, in relazione alla valutazione del contenuto di alcune conversazioni
telefoniche intercorse tra D’Alterio Giovanna (figlia di D’Alterio Vincenzo) e la madre,Felace
Teresa( moglie di D’Alterio Vincenzo) e specificamente di quella n.9829, che ricostruisce il fatto
di cui al capo di imputazione , avvenuto il 18 ottobre 2012. . Da tale conversazione emerge che tre
giovani si erano recati dinanzi all’abitazione del Vallefuoco — che è vicina a quella dei D’Alterioe, non avendo ottenuto di entrare , si erano allontanati, senza che il loro comportamento abbia
assunto rilevanza penale. Se per il Barbato l’elemento indiziante è costituito dal riferimento
effettuato dalla D’Alterio a persona chiamata DADA’- che corrisponderebbe al suo soprannomenessun elemento indiziante riguarda a quel punto il Granata . Il tribunale ritiene di aver comunque
individuato il Granata in base alla circostanza che egli è stato visto il giorno successivo in
compagnia di D’Alterio e del Barbato a bordo della sua FIAT Punto grigia, cioè dell’ auto dello
stesso tipo di quella con la quale i ricorrenti e il soggetto non identificato erano giunti presso la
casa di Vallefuoco. Posto che anche Barbato Davide possiede una Fiat Punto ,tg BG948FA, non
può escludersi che sia stata questa l’auto utilizzata il 18 ottobre.
Il successivo passaggio, ai fini del coinvolgimento dei ricorrenti, riguarda la loro partecipazione
all’incontro con il Vallefuoco, avvenuto il successivo 19 ottobre , nel corso del quale quest’ultimo
sarebbe stato minacciato, con la frase descritta nel capo di imputazione
Questa frase minacciosa – quale momento coercitivo del delitto di violenza privata – è contenuta
nella conversazione n. 11256 avvenuta nello stesso giorno 18 ottobre tra la D’Alterio e la madre.
Questa frase- oltre ad essere riferita de relato- è chiaramente riconducibile a un soggetto non
identificato :Felicia Teresa riferisce quanto avrebbe appreso come riferito da tal Micheluccio (. ha
detto che domani mattina se non va all’appuntamento gli scassano…).
Il giorno successivo alle telefonate del 18 ottobre ,ne intercorre un’altra tra la D’Alterio e la
madre (conv. n. 9990 del 19.10.2012) nel corso della quale è fatto esplicito riferimento ad altro
soggetto, amico della vittima, che avrebbe indotto il Vallefuoco a recarsi all’appuntamento. Alla
luce di questi elementi è evidente che i tre soggetti visti il 18 ottobre ( tra i quali è possibile
ritenere fosse presente il Barbato, ma non può dirsi presente il Granata) non portarono a
compimento alcun incarico ; risulta invece che la convocazione avvenne ad opera di altro soggetto,
amico della vittima .Pertanto ,nessun tipo di responsabilità può essere attribuito ai ricorrenti in
relazione a questa vicenda..

FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 2.2.2015, il tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame presentata da
BARBATO DAVIDE e GRANATA FELICE, avverso l’ordinanza 26.11.2014/13.1.2015 con la
quale il Gip del tribunale di Napoli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, in
ordine al reato di violenza privata, aggravata ex art. 7 d.l. n.152/1991 ,perché con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso,
FERACE TERESA E D’ALTERI° GIOVANNA quali mandanti
D’ALTERI° VINCENZO, alias ‘O MALATO, BARBATO DAVIDE,alias DADA’, e
GRANATA FELICE, quali esecutori materiali ,avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà, derivante dalla appartenenza alla
consorteria camorristica MALLARDO, di cui D’ALTERI° VINCENZO è esponente apicale ,
costringevano Vallefuoco Biagio, detto Biasone, mediante gravi minacce,a presenziare il
19.10.2012 ,ad un incontro al loro cospetto ed alla presenza di tale MICHELUCCIO , altro
esponente del clan Mallardo„ nel corso del quale Vallefuoco veniva minacciato di lesioni per
non aver punito suo figlio Agostino , autore di un furto , commesso in data 17.10.2012 di denaro e
oggetti preziosi nell’abitazione di D’Alterio Giovanna, in concorso con il figlio di primo letto di
costei, Ciccarelli Gaetano

,

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto la ricostruzione dei vari accadimenti è compiuta in
maniera inesatta , senza tener conto che la loro precisa scansione è stata effettuata dai giudici di
merito, sia attraverso le intercettazioni delle telefonate intercorse il 18 e il 19 ottobre 2012, sia
attraverso l’attività di osservazione compiuta il 19 ottobre dalla polizia giudiziaria, anche con
l’ausilio di sistema di videosorveglianza.
E emerso infatti da questo intreccio di elementi probatori che il 18 ottobre tre persone, a bordo di
una FIAT Punto di colore grigio, dello stesso tipo e dello stesso colore di quella targata
BG948FA, posseduta dal Barbato Davide, si presentarono dinanzi all’abitazione di Vallefuoco ,
senza alcun esito, in quanto non era stato loro aperto. Le predette conversazioni intercorse tra le due
donne in quello stesso giorno danno conto che la questione è stata rinviata al successivo 19 ottobre
, allorché il Vallefuoco avrebbe dovuto, sotto la spinta coercitiva delle minacce, necessariamente
comparire al cospetto dei mandanti. Nell’ordinanza impugnata si dà atto che ciò è sicuramente
avvenuto e che nel corso dell’incontro impostogli Vellefuoco è stato pesantemente insultato e
minacciato ; ciò risulta dal resoconto fatto dalla Felace alla figlia, oggetto della registrazione del 19
ottobre 2012.
Quanto al coinvolgimento dei ricorrenti, l’ordinanza rileva , con razionale e insindacabile
valutazione dei risultati delle indagini, che
1. il 18 ottobre D’Alterio Giovanna riconobbe fra i tre soggetti presentatisi dinanzi alla vicina
casa di Vallefuoco, Barbato Davide, espressamente indicato dalla madre per uno dei tre
emissari di Micheluccio e possessore di una Fiat Punto, di colore grigio, tg BG948FA ,
ovvero di un’auto dello stesso tipo e dello stesso colore utilizzate dai predetti emissari;
2. la mattina del giorno successivo, proprio nell’arco temporale interessato dall’appuntamento,
la polizia giudiziaria, coadiuvata da sistema di videosorveglianza, riconobbe in D’Alterio
Vincenzo, Barbato Davide e Granata Felice i tre soggetti che si allontanavano dal luogo del
loro preventivo incontro, avvenuto presso il cd Palazzo ( roccaforte dei Mallardo). I
predetti tenevano le seguenti posizioni : Granata era alla guida della sua Punto grigia tg
CN727SA ,D’Alterio sedeva al suo fianco, Barbato era sul sedile posteriore.I tre fecero
ritorno alle ore 10,43;
3. è del tutto ragionevole e quindi è del tutto immune da censure , la conclusione del
provvedimento cautelare, secondo cui i tre —dopo essere stati impossibilitati a concludere la
spedizione intimidatoria il giorno 18 ottobre- , in piena continuità con questa funzione
coercitiva, raggiunsero Vallefuoco al prefissato luogo di convocazione e parteciparono alla
“spedizione punitiva” in suo danno, in quanto reo di non aver adeguatamente e
tempestivamente punito il figlio Agostino, autore del furto in casa D’Alterio.
Sussistono quindi i gravi e concordanti indizi di colpevolezza, in ordine al reato di violenza privata
, aggravata ex art. 7 D.L. n.152/91 , a carico di di Granata e di Barbato, a prescindere dai dettagli
essendo stato accertata la loro partecipazione , nella fase
marginali rilevati dalla difesa,
propedeutica e nella fase decisiva, all’impresa coercitiva e punitiva in danno del Vallefuoco.
I ricorsi vanno quindi rigettati con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
PQM

Il vulnus motivazionale relativo al Granata , quale partecipante alla spedizione del 18 ottobre,
emerge dall’ordinanza del tribunale del riesame, laddove si fa riferimento al fatto che
l’individuazione del Barbato Davide passa attraverso anche la circostanza che egli ha una Punto
Grigia, la stessa presente davanti alla casa di Vallefuoco
Nell’ordinanza cautelate si attribuisce quest’auto al Granata , quale unico elemento di
collegamento con la vicenda.Se per il Gip la presenza del Granata il 18 ottobre dinanzi alla casa
della vittima è confermata dalla presenza della sua auto, per il riesame il venir meno di questo dato
rende non intellegibile il motivo per cui debba ritenersi il coinvolgimento di Granata.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 13.5.2015.

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