Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38087 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38087 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PERUGIA
nei confronti di:
HYSENI GERT N. IL 27/01/1992
avverso l’ordinanza n. 75/2015 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del
03/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Marilia Di Nardo, conclude chiedendo
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
Per l’indagato Hyseni è presente l’Avvocato Massimo Proietti, il quale chiede il rigetto del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Perugia, Sezione Riesame, in data 3 marzo
2015, che annullava l’ordinanza cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Terni,
ordinando la liberazione dell’indagato se non detenuto per altra causa.
2. Hyseni Gert, al pari di altri indagati Hauli Sirjan, Ndoj Alban e Corraj Dritan, era stato
raggiunto da una ordinanza che coercitiva poiché allo stesso era stato contestato il
reato previsto dall’articolo 416, primo, secondo e terzo comma del codice penale, per
avere partecipato ad un’associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di una
serie indeterminata di delitti contro il patrimonio, in particolare, furti in abitazione,
ponendo in essere condotte a partire dal mese di dicembre 2014, con continuazione
(capo A). Inoltre, risultano contestati al ricorrente anche alcuni reati fine
dell’associazione, qualificati ai sensi dell’articolo 624 bis del codice penale.
3. Con il ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica lamenta:

violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla valutazione del materiale
probatorio costituito dagli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica eseguite su
utenze cellulari in uso agli indagati e dai risultati dell’individuazione delle celle
telefoniche agganciate dalle utenze cellulari, in considerazione della estrema genericità
e equivocità delle conversazioni captate;

vizio di motivazione riguardo alla valutazione degli ulteriori elementi acquisiti a carico
degli indagati e compendiati nella informativa del 20 febbraio 2015 sottoposta al vaglio
del Tribunale del Riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata merita censura.

1. Con il primo motivo il Procuratore della Repubblica lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione riguardo alla valutazione del materiale probatorio, costituito dagli esiti delle
operazioni di intercettazione telefonica eseguite su utenze cellulari in uso agli indagati e
dall’individuazione delle celle telefoniche agganciate dalle utenze cellulari, in
considerazione della estrema genericità e equivocità delle conversazioni captate. In
particolare, il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza che non è possibile

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di er propone ricorso per cassazione contro

pretendere che un gruppo criminale organizzato di albanesi discuta esplicitamente per
telefono delle modalità di commissione dei furti, mentre, secondo un consolidato
orientamento giurisprudenziale, quando ricorrono di frequente termini che non trovano
una spiegazione coerente con il tema del discorso, comunque connessi con determinati
fatti illeciti, è possibile trarre un significato univoco. Nel caso di specie, in concomitanza
con la presenza degli indagati in un determinato luogo venivano consumati dei furti e
ciò in assenza di ipotesi alternative di spiegazione dei fatti non prospettate dagli

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione riguardo alla valutazione
degli ulteriori elementi acquisiti a carico degli indagati e compendiati nell’informativa del
20 febbraio 2015 sottoposta al vaglio del Tribunale del Riesame, dalla quale emergeva
che alcuni legittimi proprietari della refurtiva trovata in possesso degli indagati avevano
riconosciuto gli oggetti sottratti. Nello specifico il Tribunale omette di prendere in
considerazione il dato fattuale costituito dal riconoscimento, da parte di Maccari Andrea,
di due orologi rinvenuti nel corso della perquisizione nell’abitazione degli indagati ed
oggetto del capo BB.
3. Preliminarmente appare opportuno prendere in esame le doglianze oggetto del secondo
motivo poiché, per quello che si dirà, l’esistenza di riscontri potrebbe costituire, nella
valutazie

che sarà operata dai giudici di merito, una chiave di lettura delle

conversazioni oggetto della censura contenuta nel primo motivo del ricorrente.
4. Sotto tale profilo, riguardo alla posizione di Hyseni, il Tribunale, effettivamente, si limita
a evidenziare l’irrilevanza del contenuto della annotazione redatta dalla Squadra Mobile
di Terni, in data 20 febbraio 2015, poiché nella stessa emerge che la persona offesa,
Passeri Beatrice, aveva riconosciuto come proprio un orologio, ma il furto ai danni di
quest’ultima non risulta contestato nella ordinanza cautelare impugnata.
5. Pertanto non prende in esame il riconoscimento da parte di Maccari Andrea di parte
della refurtiva, costituita da due orologi rinvenuti nel corso della perquisizione
nell’abitazione degli indagati ed, in particolare, proprio di Hyseni Gert. Sotto tale profilo
la motivazione appare certamente carente e lacunosa.
6. Con riferimento al primo motivo il Tribunale ha ritenuto irrilevante il valore indiziario dei
risultati delle intercettazioni telefoniche in considerazione della estrema genericità delle
conversazioni captate che non consentirebbero di desumere circostanze univocamente
dimostrativtdella commissione dei furti.
7. Infatti, il linguaggio criptico utilizzato avrebbe potuto condurre ad una interpretazione
univoca se le indagini avessero consentito di disvelare quel linguaggio, attraverso
ulteriori elementi probatori, come, ad esempio, sorprendendo gli indagati nell’atto di

indagati.

commettere un furto, subito dopo la registrazione delle conversazioni relative ad un
linguaggio generico. Circostanza, questa, pacificamente non verificatasi. Da ciò il
Tribunale ha ritenuto di non poter individuare la chiave interpretativa, fondata su
elementi a circostanze concrete, per interpretare le conversazioni nel senso proposto
nella ordinanza annullata. Inoltre, la mera presenza degli indagati in un determinato
luogo fisico non dimostra in maniera univoca che gli stessi hanno partecipato un

8. Secondo il Tribunale dagli elementi acquisiti emergono al più indizi di reità a carico di
determinate persone, ma non è possibile esprimere un giudizio dì elevata attribuibilità
del delitto e desumere l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dalla norma.
9. Si tratta di valutazioni che, per quanto detto in premessa, appaiono astrattamente
congruenti, ma non tengono conto del fatto che il Tribunale non ha motivato sulla
rilevanza del riconoscimento operato dal solo Maccari Andrea.
10.In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale del Riesame
per l’esame dei punti oggetto delle segnalate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Perugia.
Così deciso il 5/05/2015

determinato furto, complesso nella stessa giornata in quel determinato comune.

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