Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38085 del 24/07/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 38085 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VIESTO LUIGI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 22/07/1967

avverso l’ordinanza del 19/03/2018 del GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
A•

Or’

r.

Data Udienza: 24/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da Luigi Viesto,
peraltro con sola dichiarazione e senza la proposizione dei motivi.
Sia il provvedimento impugnato sia la dichiarazione di ricorso sono
successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del
2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del
condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi
che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da

e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18,
Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima
equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 24 luglio 2018

Il con igli

estensore

Il presidente

Giusee anta cia

Giulio Sarno

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

t 7 AGO. 2018

difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1,

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