Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38084 del 15/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38084 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PILATO GIOVANNI N. IL 27/05/1977
avverso l’ordinanza n. 76/2015 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
16/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
1,té/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/04/2015

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 16.2.15 il Tribunale di Bologna(Sez.riesame confermava a carico di
PILATO Giovanni il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Parma,in data 21.1.15,con il
quale era stata disposta l’applicazione della custodia cautelare,in carcere,poi sostituita con la
misura degli arresti domiciliari,per il reato di concorso in furto aggravato,commesso secondo i

contenente effetti personali e documenti,con carta bancomat,in danno di Tsagkli Maria,che lo
deteneva nell’autocarro parcheggiato nel cortile di una ditta di trasportiEra stato contestato al capo B-l’utilizzo di carte bancomat della predetta persona offesa,con
prelievo di denaro per importo di €580,00;
infine si era contestato il furto di un portafogli appartenente a Bellini Massimo,con documenti e
denaro(€200,00),che era all’interno di un autocarro parcheggiato nel cortile di una società
,reato contestato con le aggravanti di avere agito con destrezza e di aver commesso il fatto sul
bagaglio di viaggiatori.
– dal provvedimento si evince che:
Il prelievo di denaro con bancomat era stato accertato dalla ps.essendo stati avvistati
occasionalmente Pilato Carmine(già noto) mentre Pilato Giovanni lo attendeva in auto,sulla
quale i due si trovavano insieme dopo il prelievo-era stata utilizzata la carta bancomat
sottratta alla Tsagkli ,che la deteneva nel marsupio.
– una testimone aveva riferito di aver notato due uomini nel parcheggio,che poi si erano
allontanati in auto.
Le video riprese all’interno del parcheggio avevano consentito di accertare la presenza di un
uomo che era entrato in seguito all’allontanamento della Tsagkli dal suo automezzo,e poi il
predetto si era allontanato repentinamente;
il marsupio era stato rinvenuto dopo pochi giorni nella località di residenza dell’indagato-Per il capo C- si rilevava che l’autore della condotta illecita era stato individuato attraverso i
fotogrammi estrapolati dalla video camera del parcheggio,ed aveva agito subito dopo che il
Bellan aveva parcheggiato un autocarro.
I Carabinieri avevano riconosciuto il soggetto attraverso le foto estrapolate (il fratello di Pilato
Giovanni risultava titolare di una Fiat Stilo)Il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati a
carico di Pilato Giovanni disattendendo la tesi difensiva (secondo cui il predetto indagato in
data 4 giugno si era recato al lavoro,e in data 4.12 lo stesso si trovava in Slovenia secondo
quanto avrebbe potuto testimoniare un socio) ritenuta priva di validi riscontri.

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:

1

capi A-B-C- della rubrica(fatti acc.in data 4/6/14,in Sorvolo,ove veniva sottratto un marsupio

1-in riferimento ai capi A-e B- il difetto della motivazione,in ordine alla sussistenza dei i
colpevolezza,lamentando la omessa valutazione dei dati indicati dalla difesa(tra i quali il
documento-fax)-2censurava la valutazione della individuazione dell’indagato,avvenuta ad opera della pg.
attraverso esame di un fotogramma.

RILEVA IN DIRITTO

In primo luogo deve evidenziarsi che il provvedimento impugnato è dotato di congrua ed
esaustiva motivazione in riferimento agli elementi che nel loro insieme sono stati valutati per la
gravità del quadro indiziario,essendo stati specificati dal giudice cautelare dati desumibili da
attività di pg.,rendendo chiaro il percorso logico seguito dal giudice laddove risultano disattese
le censure della difesa,inerenti alla pretesa assenza dell’indagato dal locus commissi delicti.
Sul punto è stata resa specifica motivazione in riferimento alla mancanza di riscontri offerti
dalla difesa.
Tanto premesso deve evidenziarsi,che secondo quanto affermato da questa Corte
Con sentenza S.U.n.7 del 3/7/1996-RV205257-ed altre conformi(Sez.VI.n.3678 del
15.12.1998-RV212685)- in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà
personale,l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame
sono tra loro strettamente collegate e complementari ,sicchè la motivazione del tribunale del
riesame integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo
giudice ,e viceversa,la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata
da quella del provvedimento impugnato.
Nella specie si rileva l’adeguata analisi delle risultanze indiziarie,e il ricorso si presenta
meramente ripetitivo e come tale non pone in evidenza sostanziali lacune ovvero travisamento
di risultanze indiziarie.
Per quanto attiene alla individuazione dell’imputato,deve rilevarsi il principio sancito da questa
Corte,secondo cui gli atti di individuazione fotografica effettuati dal PM o dalla PG possono
essere posti a fondamento di una misura cautelare.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso risulta manifestamente infondato,e ne va dichiarata
l’inammissibilità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

2

Il ricorso risulta inammissibile.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Roma,deciso in data 15 aprile 2015.

Il Consigliere relatore

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