Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38083 del 24/07/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 38083 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PECICCIA LUIGI nato a LECCE il 30/11/1969

avverso l’ordinanza del 28/02/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO

(

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
_
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS

Data Udienza: 24/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
e

1.

PECICCIA Luigi, detenuto presso la Casa circondariale di Livorno, ricorre avverso

l’ordinanza resa in data 28.2.2018, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha
respinto il reclamo proposto avverso il provvedimento del 25.10.2017, con il quale il Magistrato
di Sorveglianza di Cuneo aveva rigettato precedente reclamo avverso la sanzione disciplinare
dell’esclusione dalle attività in comune per cinque giorni.
2. Il ricorso è stato proposto personalmente dall’interessato.

ricorso sono, però, successive al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103
del 2017, con la quale, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen.,
si è esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente
ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso deve
essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale
della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv.
272010: in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a
proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale
del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la
necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
5.

Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende, non potendosi escludere, a distanza ormai di circa un anno dall’entrata in vigore
della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale
ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 luglio 2018

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

3. La data del provvedimento, quella di notifica dello stesso e quella di presentazione del

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