Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38082 del 24/07/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 38082 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAROTTA FELICE nato a SALERNO il 11/02/1940

avverso la sentenza del 12/10/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
IS

Data Udienza: 24/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I difensori di Felice Marotta, procuratori speciali, propongono ricorso
straordinario ex articolo 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte
di cassazione – sezione 5, n. 53981 del 12710/2017 – di annullamento, ai soli
fini civili, della sentenza con cui la corte di appello di Salerno ha assolto Felice
Marotta, con la formula dell’insussistenza del fatto, dai reati ascritti.
1.1. Il ricorso straordinario è inammissibile, perché la sua proposizione
presuppone l’esistenza di una condanna, dato che l’articolo 625-bis, comma 1,

condannato. Il ricorrente è stato invece assolto nel giudizio di merito e
l’annullamento, ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione non determina il
mutamente della veste processuale di assolto – v., in tal senso, Sez. 3, n. 45031
del 24/04/2015, P, Rv. 265439, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per
errore di fatto avverso sentenza di annullamento, con rinvio, nella prospettiva
degli effetti civili, di decisione assolutoria emessa in sede di merito -.
1.2. L’inammissibilità del ricorso straordinario è delibata dalla Corte di
cassazione con procedura de plano in assenza di contraddittorio, secondo quanto
disposto dall’articolo 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.
2. Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore
della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 24 luglio 2018

Il c nsigliere estensore
Giu

S

Il presidente

luci a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Penale

Giulio Sarno

cod. proc. pen., riserva questo strumento di tutela esclusivamente al

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