Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38081 del 24/07/2018
Penale Ord. Sez. 1 Num. 38081 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CASA FILIPPO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALVATI PATRIZIO nato a NAPOLI il 19/09/1971
avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
Llette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLI
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Data Udienza: 24/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. SALVATI Patrizio, per il tramite del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza
emessa in data 18.5.2017, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione
di condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione resa dal Tribunale della sede in data
13.12.2013 in relazione al reato di cui all’art. 9, comma 2, L. n. 1423/56.
2.
Va rilevato che, a fronte di un estratto contumaciale di sentenza notificato
nove mesi e, quindi, abbondantemente al di là dei termini di legge previsti dall’art. 585, comma
1, lett. b), cod. proc. pen..
3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (in vigore dal 3
agosto 2017), con riferimento agli artt. 591, comma 1, lett. c) e 585 cod. proc. pen..
4.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende, non potendosi escludere, a distanza ormai di circa un anno dall’entrata in vigore
della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale
ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 luglio 2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
all’interessato in data 6.6.2017, il ricorso risulta presentato in data 7.3.2018, a distanza di circa