Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3808 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3808 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICCAROLETTI GINO N. IL 29/03/1966
avverso la sentenza n. 2018/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

Aldo Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;

• a e civi e
Uzlirialff~om

Data Udienza: 07/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 7/01/2014, in parziale
riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Brescia in data 20/02/2013,
impugnata dall’imputato e dal Procuratore Generale, ha rideterminato la pena nei
confronti di Piccaroletti Gino per il reato di omicidio colposo aggravato dalla
violazione di norme che regolano la circolazione stradale, in mesi dieci di
reclusione. In particolare, la Corte territoriale ha rigettato il gravame proposto

grave, in accoglimento dell’appello del Procuratore Generale, valutando la
particolare gravità della colpa e confermando il giudizio di equivalenza tra
circostanze aggravanti e attenuanti.

2. I giudici di merito hanno ricostruito la dinamica del sinistro come segue:
alle ore 5,35 circa dell’8 agosto 2009 Gino Piccaroletti percorreva la via Asti di
Brescia ma, giunto all’incrocio con via San Zeno, strada con diritto di
precedenza, aveva omesso di fermarsi al segnale di arresto, limitandosi a
rallentare per poi riprendere la marcia, impegnando l’incrocio all’andatura di 16
km/h; era sopraggiunto dalla sua sinistra un motociclista, che marciava a
velocità di 75 km/h secondo il consulente del pubblico ministero o alla velocità
compresa fra i 100 e 135 km/h per il consulente della difesa, comunque
superiore al limite di 50 km/h previsti in centro abitato; la moto aveva impattato
contro lo spigolo posteriore del mezzo guidato dall’imputato ed il motociclista era
deceduto all’istante.

3. Ricorre per cassazione Gino Piccaroletti censurando la sentenza
impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla valutazione
della colpevolezza dell’imputato ed in ordine al contributo causale apportato dalla
vittima. Il ricorrente sostiene che la modestissima velocità e le condizioni
climatiche gli avevano permesso di verificare con la necessaria cautela che
nessuno sopraggiungesse e che l’arrivo della moto condotta dalla vittima si è
presentato come evento imprevisto ed inevitabile, avuto riguardo all’elevata
velocità di marcia della stessa; così ricostruito il sinistro, si assume, anche nel
caso in cui Gino Piccaroletti si fosse arrestato allo STOP il sinistro si sarebbe
ugualmente verificato, dovendosi escludere l’incidenza causale del suo
comportamento. Nel ricorso si censura la sentenza laddove, in accoglimento
dell’appello del Procuratore Generale, ha escluso un concorso di colpa in capo

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dall’imputato tendente ad ottenere l’assoluzione ed ha inflitto una pena più

alla vittima, trascurando che la velocità alla quale viaggiava il motociclista era
tale da escludere che l’imputato avrebbe avuto la possibilità di avvistarlo;
b)violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al bilanciamento delle
circostanze. Premesso che, a correzione della sentenza di primo grado, la Corte
territoriale ha escluso la recidiva in quanto erroneamente contestata in relazione
ad un reato colposo, il ricorrente si duole del fatto che nella sentenza non siano
state riconosciute le circostanze attenuanti generiche alla luce di tutte le

offesa. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, unitamente
all’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno, avrebbero dovuto portare ad
un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla contestata aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.

2. La prima censura muove da una valutazione alternativa delle risultanze
istruttorie inidonea a scardinare la consequenzialità e congruenza del discorso
argomentativo svolto nella pronuncia di condanna.
2.1. Affermando che la velocità tenuta dal motociclista non gli avrebbe
comunque consentito di evitare l’evento, il ricorrente trascura i dati evidenziati
dai giudici di merito, in base ai quali si è ritenuto che la mancanza di segni di
frenata o di deviazione dall’originaria linea di marcia del motociclista fosse
sintomatica del fatto che quest’ultimo, all’atto dell’immissione nell’area di
incrocio da parte dell’autocarro, si trovava a tale breve distanza dal mezzo da
impedire ogni manovra di salvezza. Nella sentenza impugnata si è desunto da
tale elemento fattuale che l’impatto si fosse verificato nell’arco del cosiddetto
intervallo psicotecnico di reazione, sottolineando come tale affermazione fosse
avvalorata dal tempo tecnicamente necessario all’autocarro per attraversare
l’incrocio; da tali elementi, il giudice di merito ha desunto che, ove l’imputato si
fosse fermato allo STOP, non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad avvistare il
motociclista. A tale conclusione la Corte è pervenuta esaminando i dati tecnici
forniti dallo stesso consulente della difesa, ai quali il ricorso non fa specifico
riferimento.
2.2. Non si può, dunque, ritenere manifestamente illogica l’affermazione
secondo la quale , trattandosi di argomentazione
fondata su una serie di dati emersi dall’istruttoria, qui non specificamente
contestati.
2.3. La sentenza impugnata ha, peraltro, correttamente applicato al caso
concreto il principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità
in tema di concorso di cause indipendenti, in base al quale il concorso di cause
può ritenersi escluso solo allorquando il conducente di un veicolo, nella cui

specifica (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248355), si sia trovato,
per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità
di l’altro veicolo e di osservarne, comunque, tempestivamente i
movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso
l’incidente potrebbe ricondursi eziologicamente in misura esclusiva alla condotta
del secondo conducente, avulsa totalmente dalla condotta del primo ed operante
in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima (Sez. 4, n. 32303 del 02/07/2009,
Concas, Rv. 244865).

3. La seconda censura presenta profili di manifesta infondatezza in quanto
parte da una premessa smentita dal testo del provvedimento impugnato: a
pag.4 della sentenza la Corte territoriale ha, infatti, rimarcato la gravità della
colpa dell’imputato ma, al contempo, ha espressamente preso in considerazione
ai fini della determinazione della pena .
3.1. Con specifico riferimento al giudizio di bilanciamento tra circostanze, la
Corte ha esplicitato di ritenere il giudizio di equivalenza operato dal primo
giudice già benevolo, in considerazione del fatto che l’attenuante del
risarcimento del danno fosse stata riconosciuta in relazione a somme corrisposte
dall’assicuratore, ed ha espressamente motivato il diniego delle attenuanti
generiche per difetto di indicazione da parte della difesa di circostanze particolari
positivamente incidenti sulla gravità del fatto ovvero sulla personalità del
prevenuto, nonché per i precedenti penali dell’imputato. La Corte territoriale ha,
dunque, fornito espressa motivazione in replica al relativo motivo di appello,
sulla base di uno dei criteri previsti dall’art.133 cod. pen.
3.2. A ciò deve aggiungersi che la valutazione degli elementi sui quali si
fonda la concessione delle attenuanti generiche, ovvero il giudizio di
comparazione delle circostanze, nonché in generale la determinazione della
pena, rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio, se
effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art.133 cod.pen., è
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condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi

censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz’altro escludersi, avendo il giudice
fornito adeguata e logica motivazione con riferimento all’insussistenza dei
presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma
dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere delle spese del procedimento.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 7/01/2015

P.Q.M.

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