Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38075 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38075 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRANDO DANIELA N. IL 17/03/1970
PRANDO WALTER N. IL 15/11/1977
avverso la sentenza n. 6593/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SAVANI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per fi

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,j”.e(481)07 t ””t < 4424(44A t/t);la tbek kkv6K (vx. \Ay graw`b etf2- 4t,(252„, (\i,4 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Po(y1-' iA,3‘A,A0 Peu,k_ ì 501/-(21x. Data Udienza: 26/05/2015 IN FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Milano, dichiarata la prescrizione di alcuni reati e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 22 giugno 2012 dal Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, appellata da PRANDO Daniela e PRANDO Walter, dichiarati responsabili, in concorso fra loro di abusivo svolgimento di attività di servizi di investimento a favore di terzi, senza abilitazione, e di una serie di appropriazioni indebite ag'gravate, reati commessi fino al luglio 2007. In sostanza, la PRANDO, spendendo una qualifica di consulente finanziario, aveva rappresentato ad un notevole numero di persone la possibilità di effettuare per loro investimenti finanziari ad alto rendimento, con possibilità di maturazione di interessi nell'ordine dell'8-10% mensili, ed aveva ottenuto che i clienti le affidassero somme rilevanti in relazione al cui investimento la predetta aveva tenuto al corrente i clienti con periodici rendiconti informativi, fino a che dell'investimento i clienti non avevano avuto più notizia, ricevendo solo, e molto parzialmente, dei rimborsi. L'imputazione ascritta ai due comporta anche l'accusa di appropriazione indebita di somme rilevanti che la PRANDO, con l'aiuto del fratello, avrebbe poi utilizzato per investimenti di scarso successo ed anche per ragioni del tutto private, di investimento personale immobiliare e commerciale, essendo stati pacificamente acquistati un appartamento intestato al PRANDO ed una pizzeria in Spagna. La Corte di merito aveva rigettato i motivi di appello con i quali, con analitico riferimento a risultanze probatorie testimoniali, il PRANDO aveva respinto l'accusa di aver concorso nella illecita attività realizzata dalla sorella. Aveva poi ritenuto la Corte territoriale che i delitti di appropriazione indebita si erano consumati nel momento in cui era divenuta manifesta la volontà della PRANDO di non restituire le somme ricevute dai clienti. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Jl ricorso per la PRANDO si articola in due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 646 c.p. Dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che la prevenuta avrebbe restituito 3.500.000,00# euro, mentre della somma residua una parte, di circa 1.500.000,00# euro, sarebbe stata investita in titoli azionari sul mercato estero secondo le istruzioni avute dai clienti, laddove non si potrebbe far carico alla stessa dell'utilizzo senza successo delle somme investite e non restituite. Contesta la correttezza dell'assunto del giudice d'appello secondo cui oggetto di appropriazione indebita sarebbero state anche le somme effettivamente investite in operazioni speculative senza autorizzazione ed in mancanza di ogni specifica garanzia. In sostanza, erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto l'appropriazione indebita di somme ulteriori rispetto a quelle, per circa 800.000,00# euro, pacificamente utilizzate per fini personali. Non si sarebbe determinata l'interversione del titolo del possesso per tutte le diverse ed ulteriori somme investite in strumenti finanziari, seppure con esito negativo e con la perdita del capitale. Contesta poi la correttezza dell'affermazione che la prosecuzione dell'attività di investimento senza soluzione di continuità avrebbe costituito la manifestazione univoca della volontà di non restituire quanto meno le somme ottenute, così da procrastinare il momento dell'interversione del titolo del possesso, che Corte di merito aveva individuato nel momento in cui al cliente era apparso chiaro che le somme non sarebbero state restituite. Ad avviso della ricorrente proprio la prosecuzione dell'attività sarebbe stata la dimostrazione della non volontà di appropriarsi dei fondi, con la conseguenza che della perdita dei fondi dei clienti in negative operazioni finanziarie non avrebbe dovuto rispondere a titolo di appropriazione indebita. Dovendosi ridurre l'appropriazione ai circa 800.000,00# euro utilizzati per ragioni personali, rileva la ricorrente che il momento consumativo del reato sarebbe da collocare all'epoca dell'acquisto di un appartamento avvenuto nel 2006 e di una pizzeria in Spagna situabile nel 2005, con la conseguenza che i reati sarebbero tutti prescritti. CONSIDERATO IN DIRITTO Rileva in primo luogo il Collegio che a PRANDO Walter, oltre alle plurime appropriazioni indebite di cui si dirà in seguito, è ascritto — essendo stato dichiarato prescritto quello (sub a-quater) di abusiva raccolta del risparmio tra il pubblico — al capo a-quinquies) il reato di negoziazione abusiva di strumenti finanziari, di cui agli artt. 110 c.p. e 166 D.lgs 58/98, per il concorso nell'attività illecita della sorella realizzato mediante la concessione alla medesima della esclusiva disponibilità del c/c on line FINECO Multicurrency n. 3236730, con deposito titoli, formalmente intestato alla sua compagna MENEGATO Katia. La sentenza impugnata ha fatto riferimento in modo adeguato e logico alle dichiarazioni della MENEGATO sul fatto di esser stata in primo luogo cliente della sorella del proprio fidanzato e di aver acceduto poi alle richieste della amica di intestarsi il conto FINECO sopra indicato, operazione che aveva realizzato venendo accompagnata in banca proprio da PRANDO Walter. Del tutto logicamente la Corte di merito collega l'intervento della MENEGATO nella vicenda ad un'iniziativa del PRANDO che, bene conoscendo la situazione di abusivismo che connotava l'attività della sorella (ed in tal senso depone tutto l'insieme di indicazioni probatorie concernenti gli interventi del predetto per favorire l'acquisizione di nuovi clienti, dimostrative di conoscenza dei particolari di quell'attività) e dovendole fornire uno schermo operativo per continuare la sua attività nonostante fossero intervenute segnalazioni bancarie a suo carico, aveva addirittura coinvolto la fidanzata, la quale, come osserva la Corte d'Appello, aveva riferito di essersi fidata dei due fratelli, all'evidenza non avendo cognizioni di investimento e quindi non potendo autonomamente valutare la speciale funzione di supporto alla PRANDO di quell'apertura di c/c. Deve quindi esser rigettato il ricorso del PRANDO con riferimento alla responsabilità affermata in merito al fatto lui chiaramente ascritto nel capo di imputazione, valutato in sé e nei suoi sviluppi di agevolazione dell'attività della sorella. Infondata anche la doglianza al proposito della PRANDO che contesta del tutto genericamente che la sua attività abusiva non fosse diretta ad un numero indeterminato di persone. In definitiva i ricorsi degli imputati in merito alle residue ipotesi contestate loro rispettivamente sub a-quinquies) e sub a-bis) sono privi di fondamento, con il limite che si indicherà più sotto Con un secondo motivo deduce violazione di legge sul ritenuto ricorrere del delitto di abusivismo finanziario ex art. 166 del D.lgs 58 del 1998, in assenza della dimostrazione che l'attività fosse stata indirizzata verso un numero indeterminato di soggetti qualitativamente non predeterminati. Il ricorso presentato per PRANDO Walter propone articolate doglianze in tema processuale e sostanziale. In primo luogo lamenta omessa motivazione sulla deduzione concernente l'inutilizzabilità di atti, come le querele, e documenti anonimi acquisiti contra legem, accantonata con riferimento alla scarsa rilevanza dei medesimi. In seguito e con ampio riferimento alle doglianze dell'appello, lamenta violazione di legge con riferimento alla denunciata diversità del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello oggetto di contestazione, laddove era stata ritenta penale responsabilità in merito a fatti mai contestati. Violazione di legge e vizio di motivazione sul ricorrere dei fatti di reato e sulla loro attribuibilità al prevenuto sia quanto alla collaborazione con la sorella, sia quanto allo specifico episodio dell'apertura di un conto FINECO, che sarebbe da attribuire ad iniziativa della sua fidanzata MENEGATO Katia d'accordo con la sorella Daniela. Violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione per fatti di appropriazione indebita verificatisi in date anteriori a quella, ottobre 2006, relativa al reato dichiarato prescritto, laddove la Corte ha ritenuto la consumazione in date successive, negli anni 2007 e 2008, senza che tali elementi del fatto fossero stati contestati e con argomentazioni delle quali il ricorrente denuncia l'illogicità e l'opinabilità, nel loro tentativo di far coincidere l'interversione del titolo del possesso con il momento della conoscenza dell'avvenuta perdita finanziaria da parte della vittima. Lamenta poi la mancata valutazione di attendibilità delle persone offese costituite parti civi- quanto a PRANDO Daniela. Con riguardo ai restanti reati ascritti ai prevenuti, corretto pare al Collegio il rilievo che l'accertamento del momento consumativo del delitto di appropriazione indebita debba essere individuato in quello dell'interversione del titolo del possesso, sulla base di concreti elementi di fatto indicativi senza dubbio alcuno del mutato atteggiamento del soggetto agente. Nel caso di specie elementi indicativi dell'avvenuta appropriazione sono inequivocabilmente l'utilizzo di fondi acquisiti con l'incarico di investimento per scopi del tutto privati, quale l'acquisto di un appartamento intestato a PRANDO Walter e di una Pizzeria in Spagna. In tali casi si è manifestato con gli investimenti in questione, a cui non può certo considerarsi estraneo l'imputato che si era visto intestare l'immobile, l'intendimento di deviare i fondi dal loro scopo di investimento a favore dei terzi che avevano affidato il denaro, a quello di servizio ad una privata iniziativa delle persone che li avevano avuti per farne un uso determinato, diverso da quello in concreto realizzato. I giudici del merito hanno fatto riferimento per gli episodi contestati come appropriazione indebita a criteri generici e validi per tutte le singole vicende, con ciò adottando nell'indagine sul tempo della consumazione criteri non del tutto corretti che si riflettevano sull'individuazione del momento di decorso del termine prescrizionale. L'individuazione del momento in cui gli investitori avevano avuto la percezione della volontà di non restituzione del denaro consegnato alla PRANDO per investimento, se ha decisivo rilievo in tema di indicazione del momento iniziale del termine per la proposizione di querela (Rv. 255572), non lo può avere per la sua equivocità sul momento consumativo del reato, non essendo tale da individuare correttamente l'epoca dell'interversione del titolo del possesso nei singoli casi, che deve esser ricavata da comportamenti o avvenimenti non equivocamente indicativi dell'atteggiamento dell'agente rispetto ai fondi avuti in gestione (cfr. Sez. V., n. 1670 dell'8/7/2014, Rv. 261731), dovendosi anche valutaíe a tal fine le caratteristiche dell'impiego del denaro in più o meno concreti programmi di investimento. Al proposito l'accertamento dei giudici del merito appare lacunoso, con la conseguenza che non è dato a questa Corte, in mancanza di un accertamento in fatto sul concretizzarsi dell'appropriazione e sulla data di realizzazione della medesima, di valutare l'eventuale decorso del termine prescrizionale, quanto meno per gli episodi che non possano rientrare nell'applicazione del disposto dell'art. 129 cpv., c.p.p., tenuto anche conto delle eventuali sospensioni dovute alle vicende processuali in grado di determinarle. Si rende quindi necessario l'annullamento della sentenza impugnata in relazione ai delitti di appropriazione ascritti ad entrambi gli imputati per la completa rivalutazione del merito relativa al verificarsi dell'interversione del possesso, con riferimento anche al possibile operare della prescrizione. Ad analoga conclusione, anche con riferimento all'incidenza di eventuali cause di sospensione, si deve giungere per le attività di violazione dell'art. 166 del D.lvo 58/98 realizzatesi, ad opera della PRANDO, fino alla data dell' 11 gennaio 2016, precedente all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sanzionate nel massimo di anni quattro di reclusione, con prescrizione in anni sette e mesi sei, mentre con la modifica la pena massima applicabile veniva aumentata ad anni otto di reclusione, con correlativo termine prescrizionale scadente per tutte le restanti ipotesi nel 2016. Ogni altra questione, anche di natura processuale resta assorbita. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata relativamente ai reati di appropriazione indebita nonché nei confronti di PRANDO Daniela in ordine al reato di cui all'art. 166 Divo n. 58 del 1998 per i fatti commessi fino all'Il gennaio 2006 con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame. Rigetta nel resto i ricorsi di PRANDO Walter e PRANDO Daniela e rinvia alla predetta Corte d'Appello anche per la rideterminazione delle pene. Così deciso in Roma i 26 maggio 2015.

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