Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38073 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 38073 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Arena Nicodemo Mario, nato a Grotteria il 26.11.1946, avverso la
sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 24.6.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 20/05/2015

1. Con sentenza pronunciata il 24.6.2014 la corte di appello di
Milano confermava la sentenza con cui, in data 15.1.2010, il
tribunale di Monza aveva condannato Arena Nicodemo Mario alla
pene ritenute di giustizia in relazione al reato di bancarotta

qualità di presidente del consiglio di amministrazione dal
25.3.2004 alla data del fallimento della società “RI.BE Costruzioni
s.r.l.”
2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Giuseppe
Granata, del Foro di Napoli, con cui lamenta violazione di legge e
vizio di motivazione, ritenendo, da un lato non adeguatamente
dimostrata la responsabilità dell’Arena per il reato in
contestazione, difettando, in particolare, la motivazione in ordine
all’elemento soggettivo del suddetto, dall’altro la mancata
concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 219, ultimo
comma, I. fall.
3. Il ricorso non può trovare accoglimento, stante l’inammissibilità
dei motivi su cui si fonda, innanzitutto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 581, co. 1, lett. c), e 591, co. 1, lett. c),
c.p.p., trattandosi di motivi che, riproponendo acriticamente le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del
gravame, in quanto aspecifiche ed apodittiche rispetto alle
puntuali osservazioni svolte dal giudice di primo grado, devono
considerarsi non specifici, ma, piuttosto, meramente apparenti, in
quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso
la sentenza oggetto di ricorso.

2

fraudolenta documentale di cui al capo d’imputazione nella sua

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate della decisione impugnata e quelle poste a

esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di
mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1,
lett. c), c.p.p., all’inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. V, 27.1.2005 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. V, 12.12.1996, n.
3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389).
Ulteriore causa di inammissibilità va, d’altro canto, individuata
nell’essere i suddetti motivi di ricorso del tutto generici, in
violazione dell’art. 581, lett.

c),

c.p.p., che nel dettare, in

generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui
bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel
relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri,

“i

motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai
sensi dell’art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l’appunto,
l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI,
30.10.2008, n. 47414, rv. 242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n.
8596, rv. 219087).
Peraltro, con particolare riferimento al rilievo riguardante
l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta
patrimoniale, non può non rilevarsi come esso sia anche
manifestamente infondato, in quanto la dimostrata assoluta
mancanza di scritture contabili da parte della società fallita nel
periodo in cui l’Arena Nicodemo è stato presidente del consiglio di

3

fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le

k

amministrazione, in assenza di valide giustificazioni al riguardo, su
cui si soffermano entrambe le sentenze di merito, che, avendo
seguito un percorso argomentativo coerente ed uniforme, vanno
lette come un unico prodotto, rende evidente, l’intenzione di

Inammissibile, infine, appare l’ultimo motivo di ricorso, in quanto,
come si evince dagli atti, in sede di appello l’Arena non aveva
invocato l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.
219, ultimo comma, I. fall., la cui sussistenza, peraltro, il
ricorrente si limita ad affermare in maniera apodittica e
tautologica.
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che
l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non
consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella
determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.5. 2015

frodare i creditori e, quindi, il dolo specifico.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA