Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38071 del 20/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38071 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Balestrazzi Alberto, nato a Verona il 20.5.1946, e da Di Flavio
Franco, nato a Massa Fermana, 1’8.9.1962, avverso la sentenza
pronunciata dalla corte di appello di Venezia il 14.4.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto
dei ricorsi

Data Udienza: 20/05/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 14.4.2014 la corte di appello di
Venezia, disposta la correzione dell’errore materiale contenuto

nell’intestazione ometteva la contestazione nei confronti di tutti gli
imputati della recidiva reiterata specifica infraquinquennale,
confermava la suddetta sentenza con cui Balestrazzi Alberto e Di
Flavio Franco erano stati condannati alle pene ritenute di giustizia
in relazione al reato di cui agli artt. 110, 485, c.p., commesso
attraverso la condotta descritta nel capo d’imputazione.
2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiedono
l’annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione
entrambi gli imputati, con separati atti di impugnazione.
Il Di Flavio, in particolare, nel ricorso a firma congiunta dello
stesso Di Flavio e del difensore di fiducia, avv. Walter Massucci,
del Foro di Fermo, lamenta violazione di legge in relazione alle
norme in materia di prescrizione e di divieto di reformatio in
peius, in quanto, premesso che nel caso in esame, tenuto conto
del tempo di consumazione del reato, trova applicazione in tema
di prescrizione la previgente disciplina, ai fini della determinazione
del tempo necessario a prescrivere non può tenersi conto
dell’aumento massimo di pena stabilito per la recidiva reiterata
specifica nel quinquennio che il giudice di secondo grado ha
ritenuto sussistente, in violazione del principio del divieto della
reformatio in peius sancito dall’art. 597, c.p.p., pur in assenza di
appello sul punto del pubblico ministero, non tenendo conto che il
giudice di primo grado non aveva riconosciuto la sussistenza di
tale recidiva, essendosi limitato, in sede di determinazione del

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nella sentenza del tribunale di Venezia del 26.11.2012 laddove

trattamento sanzionatorio, a riconoscere genericamente la
sussistenza della recidiva, operando a tale titolo un aumento di
pena, estremamente contenuto (pari a due mesi di reclusione)
rispetto all’aumento massimo, pari a due terzi della pena da

reiterata specifica infraquinquennale.
Il

Balestrazzi,

dal suo canto,

nel

ricorso

presentato

personalmente, lamenta il medesimo vizio in ordine alla
prescrizione del reato, rilevando, da un lato la mancata
contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale,
dall’altro l’impossibilità di contestare all’imputato la recidiva
specifica, non essendo egli gravato da precedenti per reati contro
la fede pubblica; lamenta, inoltre, vizio di motivazione, in quanto
la sua responsabilità è stata affermata sulla base di principi
generici ed apodittici; deduce, infine, l’omissione e la manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche ed ai rilievi sulla entità della
pena.
3.

I ricorsi non possono trovare accoglimento, stante

l’inammissibilità dei motivi su cui si fondano.
4.

In via preliminare, con riferimento alle questioni di diritto

proposte in ordine alla ritenuta recidiva ed alla prescrizione, va
rilevato che, come correttamente evidenziato dalla corte di
appello, senza che sul punto vi sia stata contestazione alcuna da
parte dei ricorrenti, nessuna doglianza è stata prospettata dagli
imputati con i rispettivi atti di appello in ordine alla recidiva,
contestata ad entrambi nella forma reiterata, specifica ed
infraquinquennale, come risulta anche dal verbale relativo

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infliggere, che avrebbe potuto applicare in caso di recidiva

all’udienza del 21.11.2011 (cfr. p. 6 della sentenza oggetto di
ricorso).
Ed invero, dalla lettura degli atti di appello, si evince che il
Balestrazzi non ha posto nessuna questione sulla recidiva e la

decorso del termine prescrizionale, ai sensi della previgente
disciplina, senza contestare specificamente la ritenuta recidiva.
Ciò basterebbe a rendere entrambi i ricorsi inammissibili, sul
punto, ai sensi dell’art. 606, co. 3, c.p.p.
Va, in ogni caso, rilevata la manifesta infondatezza della tesi
prospettata dal Di Flavio.
Ed invero dall’entità (contenuta) dell’aumento applicato dal
giudice di primo grado, non può desumersi meccanicamente
l’esclusione della recidiva contestata agli imputati, in relazione alla
quale la stessa disciplina dell’art. 99, c.p., nella sua precedente
formulazione, la cui applicazione viene invocata dal ricorrente,
non prevedeva un aumento obbligatorio nella sua entità ma solo
un limite massimo dell’aumento stesso.
Ne consegue che, proprio in applicazione della previgente
disciplina, il reato non è prescritto essendo il relativo termine,
nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti che
ne hanno interrotto il decorso, pari a quindici anni, giusto il
disposto degli artt. 157, 160 e 161, c.p. (peraltro la corte
territoriale sottolinea correttamente come alla medesima
conclusione si giunge anche in applicazione della nuova disciplina
in materia di prescrizione: cfr. pp. 6-7 della sentenza di secondo
grado).
Del pari inammissibili risultano gli altri motivi di ricorso dedotti dal
Balestrazzi.

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prescrizione, mentre il Di Flavio ha dedotto solo genericamente il

Essi, infatti, si risolvono in una mera rilettura, peraltro
genericamente prospettata, degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione impugnata, senza individuare vizi di
logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi,

giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv.
255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass.,
sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III,
27.9.2006, n. 37006, rv. 235508).
Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di
legittimità, anche dopo la novella dell’art. 606, c.p.p., ad opera
della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di
deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata
pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente
unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della
motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del
giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione
e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256,
r.v. 234148).
Esulando, pertanto, dal controllo demandato alla Suprema Corte
la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, non
costituisce vizio comportante controllo di legittimità la mera
prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più favorevole)
valutazione delle emergenze processuali, come quella prospettata
dal ricorrente (cfr. Cass., sez. V, 21.4.1999, n. 7569, rv. 213638).

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ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di

In relazione, infine, al profilo sanzionatorio il ricorso del
Balestrazzi è inammissibile, sia perché incentrato su profili di
merito, sia perché manifestamente infondato.
La corte territoriale, infatti, nel confermare anche sotto questo

principi in materia, evidenziando come l’entità della pena inflitta e
la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si
giustificano, conformemente alla previsione dell’art. 133, c.p., alla
luce della gravità dei fatti e della negativa personalità
dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali, evidenziando,
al tempo stesso, con motivazione logicamente coerente, che le
ammissioni del Balestrazzi non sono tali da fondare un giudizio
positivo sulla correttezza del suo comportamento processuale,
avendo ad oggetto solo “fatti che l’imputato non ha potuto
negare”, facendo ricorso, è sottinteso come da lui fatto con
riferimento ad altri fatti, allegando “giustificazioni inverosimili, ma
non per questo non isidiose”.
5. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui in premessa
vanno, dunque, dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che
l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non
consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella
determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

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aspetto la sentenza di primo grado, ha fatto buon governo dei

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20.5. 2015

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