Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38071 del 13/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 38071 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMAOAKO JAMES nato 1’1/03/1985 in GHANA

avverso l’ordinanza del 22/12/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Perla LORI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22/12/2017 il Tribunale Napoli, ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., applicava la pena a James Amaoako per i reati previsti dagli artt.
81, secondo comma, 110, 648 cod. pen. e 256 d. Igs. n. 152 del 2006.

2.

Propone ricorso l’avv. Gianluca Giordano, nell’interesse di James

Amaoako, deducendo l’inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt.

Data Udienza: 13/07/2018

24 e 111 Cost., 143, 571 e 585 cod. proc. pen., con la conseguente nullità della
sentenza impugnata, in quanto non tradotta nella lingua conosciuta
dall’imputato, il quale, all’udienza di convalida del fermo, aveva dichiarato di
comprendere poco la lingua italiana e si era dichiarato disponibile “a parlare in
italiano e, in caso di necessità di avvalersi dell’interprete presente”.

3. Il ricorso è inammissibile.
E’ noto che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error

relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U.,
n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del
09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv.
230568).
Dagli atti risulta che, quando il 27/4/2017 fu successivamente eseguita la
nuova misura cautelare disposta dal giudice competente, l’imputato, stabilmente
e regolarmente residente da tempo nel territorio italiano, dichiarò di
“comprendere e parlare correttamente la lingua italiana”.
James Amaoako, inoltre, in data 7/6/2017 rese interrogatorio al
Pubblico Ministero, rispondendo in modo chiaro alle domande, senza l’ausilio
dell’interprete (sottofascicolo a foliazione 157).
Viene peraltro condiviso dal Collegio il principio più volte affermato dalla
Suprema Corte, secondo il quale «in caso di impugnazione ritualmente proposta
dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un
provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione
del diritto di difesa, correlata all’attivazione personale dell’impugnazione da parte
dell’imputato, solo qualora quest’ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio
alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione», dovendo altrimenti
escludersi l’esistenza stessa della violazione, sulla base di una interpretazione
teleologica della norma (Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016, dep. 2017, Zaroual,
Rv. 269982; Sez. 6, n. 22814 del 10/05/2016, Pannatier, Rv. 267941; Sez. 6, n.
45457 del 29/09/2015, Astorga, Rv. 265521).

4. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

2

in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/7/2018.
Sentenza a motivazione semplificata.
Il Consigliere estensore
Fero Messini D’Agostini
t,

..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA