Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38070 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 38070 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Paci Fabrizio, nato a Lanciano, il 20.8.1975, avverso la sentenza
pronunciata dalla corte di appello di L’Aquila il 24.1.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 20/05/2015

1. Con sentenza pronunciata il 24.1.2014 la corte di appello di
L’Aquila confermava la sentenza con cui il tribunale di Lanciano, in
data 15.11.2012, aveva condannato Paci Fabrizio alla pena
ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110, 582,

585, co. 2, n. 2), c.p., commesso in danno di Pietrocola
Jeanlambert Paolo.
2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione,
l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Nicola
Antonio Sisti, del Foro di Lanciano, lamentando: 1) violazione di
legge in relazione agli artt. 420 ter, 125, co. 3, 178, lett. c) e 179,
co. 1, c.p.p., in quanto la corte territoriale, che pure ha
riconosciuto come il giudice di primo grado non si sia pronunciato
in ordine alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento del
difensore dell’imputato tempestivamente depositata per l’udienza
del 15.11.2012, ne ha indebitamente sindacato il merito,
ritenendo che non potesse essere accolta, laddove una tale
decisione spettava solo al giudice dì primo grado; 2) mancanza di
motivazione in ordine alla specifica doglianza difensiva
riguardante l’inutilizzabilità del verbale di ricognizione fotografica
di cui all’art. 526, c.p.p., in relazione al disposto dell’art. 514,
c.p.p., che non può avere ingresso nel fascicolo per il
dibattimento, in quanto non è stato utilizzato in primo grado per
effettuare contestazioni; 3) omessa considerazione delle
dichiarazioni rese da Eura Giannico, assistente di polizia di Stato,
che, nella relazione di servizio acquisita con il consenso delle
parti, ha fornito una ricostruzione dei fatti diversa da quella
proveniente dalla persona offesa e da sua moglie, in base alla
quale appare configurabile la circostanza attenuante di cui all’art.

2

(–

62, n. 2), c.p.: sul punto, che aveva formato oggetto di uno
specifico motivo di appello, evidenzia il ricorrente come non vi sia
stata risposta da parte della corte territoriale; 4) vizio di
motivazione con particolare riferimento alla identificazione
nell’imputato dell’aggressore del Pietrocola, individuato dagli
agenti operanti sulla base dei tatuaggi, di cui però la persona
offesa e la moglie non hanno mai parlato, senza trascurare che

anni, laddove il Peci ne ha 33; 5) mancanza di motivazione in
ordine alla censura relativa alla impossibilità di configurare la
circostanza aggravante di cui all’art. 585, co. 2, n. 2), c.p.,
consistente nell’uso di un tirapugni, solo sulla base delle
dichiarazioni della persona offesa e della Pepe, posto che le lesioni
riscontrate, per la modesta entità delle stesse, appaiono
incompatibili con l’uso di un tirapugni; 6) mancanza di
motivazione in ordine alla doglianza volta a far valere
l’insussistenza della recidiva reiterata infraquinquennale, di cui, ad
avviso del ricorrente, difettano i presupposti, in quanto i
precedenti penali dell’imputato per la loro specificità in tema di
delitti contro il patrimonio, rispetto alla condotta contestata, non
esprimono quella maggiore pericolosità sociale, che giustifica
l’aumento di pena della recidiva.
3. Il ricorso non può trovare accoglimento, essendo sorretto da
motivi, in parte inammissibili, in parte infondati.
4. Con riferimento al primo motivo di ricorso se ne deve rilevare
l’infondatezza.
Rientra, infatti, nei poteri del giudice competente in sede di
appello valutare, al fine dell’eventuale esercizio dei poteri
annullamento previsti dall’art. 604, c.p.p., la rilevanza delle

3

questi ultimi hanno dichiarato che l’aggressore aveva circa 25/26

doglianze prospettate dall’appellante in ordine al regolare
svolgimento del giudizio di primo grado, volte a farne valere la
nullità, come quella dedotta dal ricorrente nel primo motivo.
Pertanto, essendo stata denunciata violazione del diritto di difesa

dell’imputato, non avendo il giudice di primo grado provveduto a
decidere sulla istanza di rinvio formulata per legittimo
impedimento del difensore medesimo, correttamente la corte
territoriale ha rigettato tale doglianza evidenziando che l’istanza in
questione non poteva essere accolta per non avere il difensore
indicato le ragioni ostative alla nomina di un sostituto processuale,
con conseguente irrilevanza in termini di violazione del diritto di
difesa, della mancata decisione del tribunale.
In tal modo, infatti, la corte territoriale si è attenuta ai principi
affermati dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di
legittimità in subiecta materia, condivisi dal Collegio, secondo cui
è onere del difensore che presenta istanza di rinvio dell’udienza
per legittimo impedimento dare giustificazione della mancata
nomina di un sostituto, la cui doverosità è desumibile, oltreché da
ragioni d’ordine sistematico, dall’ultimo periodo dell’art. 420 ter,
co. 5, c.p.p. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 15/10/2014, n.
47584, rv. 261251).
5. Infondato appare il secondo motivo di ricorso, in relazione al
quale il difensore del ricorrente sembra caduto in un equivoco.
Ed invero, come si evince dalla lettura della sentenza oggetto di
ricorso, la prova della identificazione dell’aggressore nella persona
dell’attuale imputato è rappresentata non dalla acquisizione della
fotografia contenuta nell’album fotografico visionato dalla persona
offesa, ma dalle dichiarazioni rese da quest’ultima circa l’esito

4

per svolgimento del processo in assenza del difensore

positivo della seconda ricognizione fotografica effettuata (cfr. p. 3
della sentenza oggetto di ricorso).
Anche in questo caso il percorso motivazionale seguito dalla corte
territoriale deve ritenersi del tutto conforme all’orientamento

Collegio, secondo cui il riconoscimento fotografico operato in sede
di indagini di polizia giudiziaria non è regolato dal codice di rito e
costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base
ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero
convincimento del giudice; la certezza della prova non discende
dal riconoscimento come strumento probatorio, ma
dall’attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo
dell’individuazione (cfr. Cass., sez. V, 10/02/2009, n. 22612, rv.
244197).
5. Inammissibili devono considerarsi i motivi di ricorso sub n. 3);
n. 4) e n. 5).
Con essi, infatti, viene prospettata, peraltro anche in maniera
generica ed in violazione del principio della cd. autosufficienza del
ricorso, che non consente di apprezzare la rilevanza degli atti la
cui mancata considerazione il ricorrente lamenta, una mera
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la
sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in
quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass.,
sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. I,
16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n.
36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv.
235508).

5

dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal

Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di
legittimità, anche dopo la novella dell’art. 606, c.p.p., ad opera
della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di
deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata

unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della
motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del
giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione
e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256,
rv. 234148).
Esulando, pertanto, dal controllo demandato alla Suprema Corte
la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, non
costituisce vizio comportante controllo di legittimità la mera
prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più favorevole)
valutazione delle emergenze processuali, come quella prospettata
dal ricorrente (cfr. Cass., sez. V, 21.4.1999, n. 7569, rv. 213638).
6. Manifestamente infondato, infine, appare l’ultimo motivo di
ricorso, avendo la corte territoriale, contrariamente a quanto
affermato dal difensore dell’imputato, specificamente motivato in
ordine alla contestata recidiva, ritenendola correttamente
sussistente sul presupposto che le molteplici condanne
pronunciate nei confronti del Paci per reati contro il patrimonio,
ma commessi con violenza sulle persone, giustificano una
valutazione del nuovo illecito commesso come sintomatico di
riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (cfr.
p. 3 della sentenza oggetto di ricorso).

6

pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente

7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai
sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 20.5. 2015

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA