Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38070 del 13/07/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38070 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
MACCHIA ALFONSO nato il 23/02/1954 a NAPOLI
MACCHIA VINCENZO nato il 20/12/1978 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 25/05/2017 del TRIBUNALE di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppina CASELLA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Francesca CACCAVALE, in sostituzione dell’avv. Vitale
STEFANELLI, per i ricorrenti, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 25/5/2017 il Tribunale del riesame di Trieste
confermava il decreto di sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero il
26/4/2017 su vari beni di proprietà di Alfonso Macchia e Vincenzo Macchia,

Data Udienza: 13/07/2018

sottoposti ad indagini per una serie di reati ex art. 642, secondo comma, cod.
pen.
2. Avverso la suddetta ordinanza propongono ricorso Alfonso Macchia e
Vincenzo Macchia, a mezzo del comune difensore di fiducia, chiedendone
l’annullamento per violazione di legge (con erroneo richiamo della lettera

b)

dell’art. 606 cod. proc. pen., essendosi in realtà dedotta l’inosservanza di norme
processuali).
2.1. I ricorrenti, in primo luogo, censurano l’ordinanza dettata a verbale

dell’art. 24 Cost.) degli artt. 127 e 324 cod. proc. pen., in relazione all’art. 309
del codice di rito, per non avere il Tribunale disposto il rinvio dell’udienza a
fronte dell’adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi di
categoria.
Erroneamente il Tribunale ha esteso alla procedura camerale

de qua,

avente ad oggetto un sequestro probatorio, mezzo di ricerca della prova, il
disposto dell’art. 4, comma 1 lett. a), del codice di autoregolamentazione, per le
udienze “afferenti misure cautelari”, riferite cioè alla sola trattazione della
materia cautelare.
Il rinvio, inoltre, non avrebbe comportato l’inefficacia del sequestro diversamente da quanto sostenuto nell’ordinanza – poiché il termine di dieci
giorni per la decisione sarebbe stato sospeso.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art.
253 cod. proc. pen., difettando il nesso di pertinenzialità fra il reato contestato
ed i beni sequestrati, avuto riguardo innanzitutto alla “documentazione varia”,
genericamente descritta.
I beni sottoposti a sequestro, poi, non possono essere qualificati come
“cose pertinenti al reato”.
Illegittimo è il sequestro operato su personal computer, memorie,
dispositivi informatici e cellulari, per i quali il nesso di strumentalità con il reato è
stato dal P.M. individuato con una motivazione generica ed apparente, con
violazione della disciplina inerente al sequestro informatico di cui all’art. 247
comma 1 bis cod. proc. pen. e confusione fra il dato informatico ed il supporto
informatico.
Pur avendo riconosciuto la fondatezza delle doglianze difensive, il
Tribunale ha erroneamente sostenuto che sarebbe illegittima la sola persistenza
del vincolo imposto sui beni e non già l’atto impositivo di quel vincolo disposto
con un decreto nel quale non si dà neppure conto se via siano o meno documenti
informatici di interesse investigativo, pur avendo la P.G. appreso il materiale già
oltre un mese prima.
2

all’udienza del 25/5/2017, anch’essa impugnata, per violazione (oltre che

Sussiste uno specifico interesse dei ricorrenti alla restituzione di tutti i beni
caduti in sequestro, così come del contenuto dei dispositivi informatici.
2.3. Con l’ultimo motivo si censura l’ordinanza impugnata laddove ha
ritenuto non applicabile l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (che prevede
l’avvertimento alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia) nel caso di sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria.

1. Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.

2. Il primo motivo, inerente al mancato rinvio dell’udienza per adesione
del difensore all’astensione di categoria, è manifestamente infondato.
E’ pacifico – e non contestato dalla difesa – che l’art. 4, comma 1 lett. a),
del codice di autoregolamentazione, laddove prevede che l’astensione «non è
consentita in riferimento: a) […] alle udienze di convalida dell’arresto e del
fermo, a quelle afferenti misure cautelari […]», si riferisca anche alle misure
cautelari reali (Sez. 2, n. 50339 del 03/12/2015, Ortolan, Rv. 265527; Sez. 6, n.
39871 del 12/07/2013, Notarianni, Rv. 256444).
La norma fa riferimento alle udienze (“quelle”) afferenti misure cautelari,
tale dovendosi considerare anche quella fissata in seguito al riesame proposto
avverso il decreto di sequestro probatorio, disciplinata – in forza del richiamo
operato dall’art. 257 cod. proc. pen. – dall’art. 324, norma inserita nel titolo II
del libro IV del codice di rito, riguardante le misure cautelari reali.
Sarebbe manifestamente illogica una interpretazione del citato articolo 4
secondo la quale a detta disciplina sarebbe sottratta solo l’udienza di riesame
avverso il decreto di sequestro probatorio, udienza che afferisce, in senso lato,
ad una misura cautelare reale.

3. La proposizione del secondo motivo, invece, non è consentita in sede di
legittimità.
Secondo il diritto vivente, infatti, «il sindacato della Cassazione in tema di
ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità
di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone
testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la
giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio
enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710,
riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto
correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (Sez. U, n. 18954 del
31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in motivazione).
Anche da ultimo si è ribadito che «il ricorso per cassazione contro
ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per
violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento
impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei
requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico

17/03/2017, Napoli, Rv. 269656), ciò che non ricorre nel caso di specie.
Il Tribunale, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, ha fornito una
specifica e adeguata motivazione (pagg. 3-4) in ordine alla sussistenza del
vincolo di pertinenzialità fra i beni posti sotto sequestro ed i reati contestati,
cosicché con tutta evidenza si è al di fuori delle ipotesi di motivazione assente od
apparente.

4. L’ultimo motivo è manifestamente infondato.
In tema di sequestro probatorio, l’obbligo di dare avviso all’indagato della
facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 114 disp. att.
cod. proc. pen., sussiste solo in caso di sequestro eseguito su iniziativa della
polizia giudiziaria ex art. 356 cod. proc. pen. e non anche in caso di sequestro
delegato dal pubblico ministero, trattandosi di soggetto inserito nell’ambito
dell’ordinamento giudiziario e dotato di ampie garanzie di indipendenza ai sensi
dell’art. 107 della Costituzione.
Come ricordato dalla Suprema Corte, si tratta di «un dato letterale
insuperabile. Il richiamato art. 356 fa infatti riferimento agli atti di cui ai
precedenti artt. 352 e 354, oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata
dal pubblico ministero a norma dell’art. 353, comma 2» (Sez. 3, n. 40530 del
05/05/2015, Pagnin, Rv. 264827).
Il Tribunale ha evidenziato che nel caso di specie il sequestro non è stato
eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria ed ha richiamato il principio sopra
enunciato, con il quale i ricorrenti non si sono confrontati, riproponendo
pedissequamente la doglianza già disattesa in sede di riesame.
5. All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue ex art. 616 cod.
proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma
di C 2.000 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4

seguito dal giudice nel provvedimento impugnato» (Sez. 2, n. 18951 del

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 13/7/2018.
Sentenza a motivazione semplificata.

• ro Messini D’Agostini

Il Consigliere estensore

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