Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3807 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3807 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI REGGIO EMILIA
nei confronti di:
GIONTA PASQUALE N. IL 01/08/1977
avverso l’ordinanza n. 819/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO
EMILIA, del 19/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
1ette/sentite-1e conclusioni del PG Dott.
cl,c,m„t o
,e

Data Udienza: 15/11/2013

N.17027/13-RUOLO N. 13 C.C.N.P (2377)

RITENUTO IN FATTO
1.11 P.M. presso il Tribunale di Reggio Emilia impugna innanzi a questa Corte il
provvedimento del 19 marzo 2013, con il quale il Magistrato di sorveglianza di
Reggio Emilia ha accolto il reclamo proposto da GIONTA Pasquale, detenuto nella
casa di reclusione di Parma in regime ex art. 41 bis Ord. Pen., avverso il diniego
della direzione carceraria di eliminare le limitazioni a ricevere ed inviare libri ai

penitenziaria del 16 novembre 2011.

2.Secondo il Magistrato di sorveglianza il reclamo proposto dal detenuto GIONTA
Pasquale riguardava il diritto all’informazione ed alla corrispondenza e le
limitazioni introdotte con la circolare ministeriale anzidetta in materia di
distribuzione di quotidiani e riviste ai singoli detenuti erano gravose e di difficile
attuazione pratica, oltre ad avere ad oggetto materia attribuita espressamente
dalla legge all’autorità giudiziaria; che l’eventuale preclusione all’acquisto ed alla
lettura anche di un solo specifico libro o rivista od altra forma di stampa si
sarebbe posta in contrasto con gli artt. 21 e 27 della Costituzione, in quanto
lesiva del diritto all’informazione ed alla rieducazione riconosciuta ai detenuti.

3.11 P.M. ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 41 bis comma
2 quater Ord. Pen., che prevedeva l’adozione di misure di elevata sicurezza,
unitamente a varie limitazioni intese a prevenire comunicazione dei detenuti fra
di loro e con l’esterno; e l’eccessiva circolazione di testi e riviste agevolava la
trasmissione di messaggi e notizie all’esterno, in tal modo eludendosi il visto di
controllo sulla corrispondenza epistolare, cui erano sottoposti tutti i detenuti
sottoposti al regime particolare di cui all’art. 41 bis ord. Pen.

4.Con memoria pervenuta il 31 ottobre 2013 GIONTA Pasquale ha personalmente
chiesto il rigetto del ricorso del P.M. di Reggio Emilia, in quanto l’ordinanza
impugnata era da ritenere conforme alle norme che presiedevano il trattamento
penitenziario, con particolare riferimento a quelle limitative della corrispondenza
e della stampa, di cui all’art. 18 ter Ord. Pen.; ed il provvedimento di
trattenimento dei libri da lui od a lui spediti, adottato dal personale della polizia
penitenziaria, aveva violato il suo diritto all’informazione costituzionalmente
garantito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto dal P.M. di Reggio Emilia è fondato.
i

familiari, disposte da una circolare del dipartimento dell’amministrazione

2.Con il provvedimento impugnato invero il Magistrato di sorveglianza di Reggio
Emilia ha ritenuto di disapplicare una circolare con la quale il dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria aveva inteso regolare, per i detenuti
sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., le materie
dell’acquisto di qualsiasi tipo di stampa autorizzata, quali quotidiani, libri o
riviste; dell’obbligo di sottoscrivere direttamente con la direzione carceraria i

3.11 provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia non è
invero condivisibile, in quanto nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nella
circolare del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria disapplicata, atteso
che, con essa, l’amministrazione penitenziaria ha correttamente inteso regolare e
razionalizzare, nell’ambito delle finalità organizzatorie e di contenimento delle
spese, che è suo compito perseguire, la materia dell’usufruibilità e della
consultazione, da parte dei detenuti sottoposti a regime particolare, di libri,
riviste e giornali.

4.Non può peraltro ravvisarsi nella circolare disapplicata alcuna violazione del
diritto allo studio ed all’informazione del detenuto, essendo stata con essa
unicamente regolamentata ed unificata la procedura intesa alla ricezione del
materiale cartaceo di supporto, la quale non è stata quindi negata ai detenuti pur
sottoposti al regime differenziato di cui al’art. 41 bis Ord. Pen., ma solo
sottoposta a criteri univoci ed improntati all’economicità ed alla
razionalizzazione; né può ritenersi che la materia di ricezione di libri, riviste e
quotidiani sia di per sé assimilabile e riconducibile a quella della ricezione della
corrispondenza privata, essendo solo quest’ultima idonea a violare il diritto
costituzionalmente garantito alla libertà e segretezza della corrispondenza (art.
15 della Costituzione), siccome più direttamente riferibile all’inviolabile sfera
personale del detenuto.

5.Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 15 novembre 2013•r

~TATA

ei CANCELLERIA

relativi abbonamenti; del divieto di ricevere tali beni dall’esterno tramite pacchi.

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