Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38069 del 13/07/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38069 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTONICOLA RAFFAELA nata 1’11/05/1978 a VARESE

avverso l’ordinanza del 12/03/2018 del TRIBUNALE di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppina CASELLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 12/3/2018, depositata il 14/3/2018, il Tribunale
del riesame di Milano rigettava l’appello proposto ex art. 322 bis cod. proc. pen.
da Raffaela Santonicola avverso il provvedimento emesso in data 7/2/2018, con
il quale la IV Sezione della Corte di appello di Milano aveva respinto l’istanza di
revoca del sequestro preventivo disposto dal G.i.p del Tribunale di Como con
decreto del 7/7/2010, eseguito anche sulla somma di 92.810,07 euro, rinvenuta

Data Udienza: 13/07/2018

presso l’agenzia di cambio “Cambioitalia”, sita in Campione d’Italia, della quale la
ricorrente era titolare.
Il sequestro era stato disposto nell’ambito del procedimento nel quale era
indagato Luigi Santonicola, padre della ricorrente, poi condannato per il reato di
usura (ed altri) con sentenza emessa il 19/10/2016 dal Tribunale di Como, che
pure ha disposto la confisca di quanto in sequestro.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano propone ricorso Raffaela

l’erronea applicazione della legge penale.
Premesso che il sequestro era stato disposto su beni ritenuti confiscabili in
quanto profitto del delitto di usura ovvero destinati a commettere lo stesso reato
o comunque nella disponibilità del responsabile, per equivalente e nei limiti dei
vantaggi usurari conseguiti, la ricorrente deduce che, ad esito del processo di
primo grado, non è stato neppure genericamente quantificato il profitto del
reato, circostanza non valutata nell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale del riesame, inoltre, ha erroneamente addossato a Raffaela
Santonicola, estranea al reato e terza in buona fede, l’onere di dimostrare la
provenienza lecita del denaro, oltre a quello, dalla ricorrente assolto, di provare
la titolarità di quanto sottoposto a sequestro: la stessa, infatti, agisce in proprio
e quale legale rappresentante dell’agenzia “Cambioitalia”, nei cui locali fu
rinvenuto il denaro sottoposto a sequestro.

3. Va premesso che l’appello proposto dalla ricorrente era ammissibile,
alla luce di quanto recentemente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(sent. n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938): il terzo rimasto estraneo
al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata
disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima
che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di
diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame.
Il ricorso in esame, invece, è inammissibile in quanto proposto per motivi
non consentiti.

4. Secondo il diritto vivente, «il sindacato della Cassazione in tema di
ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità
di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone
testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la
giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio
enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710,

2

Santonicola, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo l’inosservanza o

riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto
correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (Sez. U, n. 18954 del
31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in motivazione).
Anche da ultimo si è ribadito che «il ricorso per cassazione contro
ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per
violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento
impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei

seguito dal giudice nel provvedimento impugnato» (Sez. 2, n. 18951 del
17/03/2017, Napoli, Rv. 269656), ciò che non ricorre nel caso di specie.
Il Tribunale, infatti, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, ha
fornito una specifica e adeguata motivazione in ordine alla mancanza di prova da
parte della ricorrente non solo della liceità ma, più in radice, della stessa
titolarità della somma posta sotto sequestro, ipotizzando altresì, sulla base di
alcune circostanze di fatto, che l’intestazione dell’agenzia di cambio alla figlia
dell’imputato fosse solo formale.
Va ribadito, infine, il principio secondo il quale «il terzo, innanzitutto, per
considerarsi estraneo deve essere in buona fede e cioè non deve avere in alcun
modo partecipato al reato, richiedendosi la mancanza di ogni collegamento
diretto o indiretto con la consumazione del fatto reato. Né egli deve avere
ricavato consapevolmente vantaggi e utilità dal reato, né avere avuto
comportamenti negligenti che abbiano favorito l’uso indebito della cosa» (così
Sez. U., n. 14484 del 19/01/2012, Sforza, Rv. 252030; in senso conforme v.
Sez. 5, n. 42778 dei 26/05/2017, Consoli, Rv. 271441; Sez. 3, n. 29586 del
17/02/2017, C., Rv. 270250; Sez. 3, n. 15848 del 25/10/2016, dep. 2017,
Angeloni, Rv. 269869; Sez. 3, n. 12473 del 02/12/2015, dep. 2016, Liguori, Rv.
266482; Sez. 1, n. 48673 del 23/09/2015, Frigo Hellas Company Ltd, Rv.
265427).
Non avendo dimostrato la titolarità della somma sequestrata, la ricorrente
non è legittimata a sindacare in ordine alla quantificazione del profitto, come
correttamente osservato dal Tribunale.

4. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di € 2.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3

requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/7/2018.
Sentenza a motivazione semplificata.
Il Consigliere estensore

Messini D’Agostini

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