Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38069 del 05/05/2015

Penale Sent. Sez. 5 Num. 38069 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA
PA
avverso la sentenza n. 3472/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’A
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Manila Di Nardo, conclude chiedendo il
rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di LA e PA propone ricorso per cassazione contro
la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Bologna, in data 26 novembre 2013,
che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini, del 21 gennaio 2011,

aggravanti, rideterminava la pena inflitta a ciascuno degli imputati in anni uno e mesi
due di reclusione, confermando, nel resto, l’affermazione di responsabilità di MA, ME, DA, nonché LA e PA, in ordine al reato loro ascritto al capo B) della rubrica (articoli 81, 110, 582, 583
primo comma, 585, 576, 61 nn2 e 10 del codice penale) poiché gli stessi, in concorso
tra loro, colpendo con calci e pugni e anche con una bottiglia degli agenti della polizia
stradale fuori servizio, avevano cagionato delle lesioni personali, rispettivamente
superiori a 40 e a 20 giorni. Con il riconoscimento delle attenuanti generiche subvalenti
rispetto alle aggravanti, con la continuazione e la diminuzione per il rito, gli imputati
erano stati condannati alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione, oltre al
risarcimento dei danni sofferti dalle parti civili, liquidato in euro 2000, in favore di
AB e in euro 7500 in favore di PB, assolvendo gli stessi dal
delitto di resistenza a pubblico ufficiale, contestato al capo A) della rubrica, poiché il
fatto non sussiste.
2. Con il ricorso per cassazione il difensore lamenta:

violazione di legge e vizio di motivazione poiché la volontà di accedere al rito abbreviato
era stata espressa da delegati, sostituti di udienza, privi di procura speciale;

violazione di legge e conseguente nullità della sentenza di primo grado per omessa

appellata dagli imputati, ritenute le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle

notifica gli imputati contumaci del verbale contenente la contestazione dell’aggravante
di cui all’articolo 583 del codice penale;

violazione di legge riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante prevista all’articolo
585 del codice penale, che non era stata oggetto del capo di imputazione;

violazione di legge e conseguente difetto di querela per il reato di lesioni, attesa
l’insussistenza delle aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2)/
La sentenza impugnata non merita censura.

1. Con il primo motivo il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione poiché
la volontà di accedere al rito abbreviato era stata espressa da sostituti, delegati per le
udienze del 2 febbraio e del 30 aprile 2010, i quali erano privi di procura speciale; sotto
tale profilo i ricorrenti pur prendendo atto che l’intenzione di definire il processo con il
rito abbreviato era stata espressa dai difensori di fiducia degli imputati, tutti muniti di
procura speciale, limitatamente alla posizione di La Rocca, hanno eccepito che il
sostituto processuale era privo di procura speciale, sebbene l’imputato avesse conferito

chiedere riti alternativi e di subdelegare tale incombente. Siffatta procura e la ritenuta
ratifica dell’operato da parte del difensore di fiducia, violerebbero l’articolo 122 del
codice di rito.
2. Il motivo è infondato come emerge già dal contenuto del ricorso. La Corte territoriale ha
rilevato che la censura era assolutamente generica e, quindi inammissibile, poiché non
si prospettava alcun V danno o lesione, in concreto, del diritto di difesa. In ogni caso
risulta pacificamente, come evidenziato dai giudici di appello, che i difensori degli
imputati, muniti di procura speciale, presenti personalmente, avevano preannunciato a
verbale la richiesta di definire processo con il rito abbreviato condizionato e che per tutti
gli imputati, ad eccezione di LA, la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato
proveniva

dai

rispettivi

difensori

di

fiducia,

muniti

di

procura

speciale.

Conseguentemente il problema andava circoscritto alla posizione dell’imputato La Rocca
per il quale la dichiarazione era stata espressa dal sostituto processuale. Come
correttamente evidenziato dalla Corte territoriale anche sotto tale profilo il rilievo è
infondato, con condotta deontologicamente censurabile, la nullità era stata determinata
dalla stessa parte che intende fare valere il presunto vizio. L’imputato, infatti, aveva
conferito al difensore di fiducia una procura speciale con la facoltà di delegare la
presentazione di richiesta di adire i riti alternativi ad altro professionista. Circostanza
verificatasi nel caso concreto. Si tratta di atto legittimo come affermato
dall’orientamento costante della giurisprudenza secondo cui il sostituto processuale del
difensore, cui è stata rilasciata procura speciale per la richiesta di riti alternativi, non è
legittimato a formulare l’istanza di giudizio abbreviato, tranne che nel caso, ricorrente
nell’ipotesi in esame, dell’imputato che abbia conferito espressa delega e la procura
speciale rilasciata al difensore attribuisca al medesimo la facoltà di subdelegare
l’incombente (Sez. 5, n. 34641 del 26/05/2011 – dep. 23/09/2011, Giangrande, Rv.
251207).
3. D’altra parte, nella giurisprudenza civile è indiscusso che, quando la procura speciale
contenga un autonomo mandato “ad negotia” conferente al difensore il potere di
nominare altri difensori, costui, in forza della rappresentanza sostanziale attribuitagli, 7

al proprio difensore di fiducia, espressa procura speciale in ordine alla facoltà di

può validamente rilasciare in nome del “dominus” altre procure speciali (Cass. civ., sez.
1″, 28 giugno 2002, n. 9493, m. 555456).
4. In ogni caso, anche nell’ipotesi di nullità a regime intermedio il vizio sarebbe sanato, ai
sensi dell’art. 182 c.p.p, in difetto di specifica eccezione sul punto all’udienza del 30
aprile 2010.
5. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge e conseguente nullità della

contenente la contestazione dell’aggravante di cui all’articolo 583 del codice penale.
All’udienza del 9 novembre 2010 il Pubblico Ministero, a seguito della perizia medico
legale sulle persone offese, contestava agli imputati contumaci l’aggravante di cui
all’articolo 583 del codice penale e il giudice disponeva la notifica del verbale agli
imputati contumaci, ritenendo comunque sufficiente la comunicazione ai difensori
presenti, ai sensi dell’articolo 423 del codice di rito, richiamato dall’articolo 441 bis del
codice di rito, relativo al giudizio abbreviato. Al contrario secondo la giurisprudenza, in
sede di giudizio abbreviato, sarebbe esclusa la possibilità di comunicare al solo difensore
la modifica della imputazione, poiché il consenso deve essere formulato esplicitamente
dall’imputato.
6. Il motivo è infondato. Ai sensi dell’articolo 441 bis del codice di rito le contestazioni alle
quali non si applica l’articolo 423 del codice di rito sono quelle previste dall’articolo 441,
quinto comma, cioè l’ipotesi in cui il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli
atti ed assume di elementi necessari ai fini della decisione, oltre all’ipotesi prevista
all’articolo 438, quinto comma del codice di rito, che riguarda la fattispecie
dell’integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Nel caso di specie, al
contrario, sarebbe al più emersa una circostanza aggravante, per la quale si è reso
necessario modificare la imputazione e per la quale è sufficiente la comunicazione al
difensore, ai sensi del primo comma dell’articolo 423 del codice di rito. Nel caso di
specie la modifica non determina diversità del fatto storico per cui è sufficiente la
comunicazione effettuata dal giudice.
7. Con il terzo motivo il difensore lamenta violazione di legge riguardo alla ritenuta
sussistenza dell’aggravante prevista all’articolo 585 del codice penale, che non era stata
oggetto del capo di imputazione e che, comunque, viene contestata anche sotto il
profilo fattuale.
8. Il motivo è inammissibile poiché per la prima parte è ripetitivo del terzo motivo di
appello e non si confronta in alcun modo con la puntuale motivazione della Corte
territoriale, mentre per la seconda parte è del tutto generico, limitandosi ad un’astratta
contestazione della sussistenza dell’aggravante, senza collegare al caso concreto tale

sentenza di primo grado per omessa notifica agli imputati contumaci del verbale

deduzione. Quanto al primo aspetto è sufficiente aggiungere che la Corte territoriale ha
correttamente evidenziato che il capo di imputazione sub b) indica espressamente
l’articolo di legge violato, cioè l’articolo 585 del codice penale, e contiene un richiamo
esplicito alle modalità dell’azione di cui al capo precedente, nelle quali vi è la chiara
menzione dell’utilizzo della bottiglia come arma per opporsi all’azione dei pubblici
ufficiali.
9. Con il quarto motivo la difesa deduce violazione di legge e conseguente difetto di

difensore, una volta cadute le aggravanti e il concorso con il reato di quell’articolo 337
del codice penale, il giudice avrebbe dovuto pronunziare non doversi procedere per
difetto di querela, limitatamente al reato di lesioni. Quanto alle aggravanti ribadisce
l’irritualità della contestazione e la sua infondatezza nel merito.
10.11 motivo è manifestamente infondato per quanto già espresso con riferimento al punto
precedente, attesa l’esistenza di una contestazione specifica e la sussistenza della
condotta descritta nel capo di imputazione.
11.Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5/05/2015

querela per il reato di lesioni attesa l’insussistenza delle aggravanti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA