Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38068 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38068 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
PALERMO
nei confronti di:
ANZA’ SALVATORE N. IL 21/04/1955
avverso la sentenza n. 1394/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Marilia Di Nardo, conclude chiedendo il
rigetto del ricorso
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Francesca De Vita la quale chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Palermo propone ricorso per

2014, che, in riforma della decisione del Tribunale di Palermo, del 18 ottobre 2012,
appellata da Anzà Salvatore, aveva assolto l’imputato dal reato ascrittogli, poiché non
punibile ai sensi dell’articolo 599, secondo comma del codice penale.
2. Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato Anzà Salvatore colpevole del reato di cui agli
articoli 81 e 595, commi 2 e 3 del codice penale, poiché lo stesso, in qualità di dirigente
dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, aveva offeso la reputazione
dell’associazione Legambiente, in persona del presidente, Domenico Fontana, attraverso
la comunicazione, con più persone, di tre atti pubblici a firma propria, recanti le date,
rispettivamente, del 27 novembre 2007, del 4 dicembre 2007 e del 10 dicembre 2007.
3. Il primo giudice non aveva ritenuto sussistente l’esimente della provocazione poiché le
offese, ritenute oggettivamente illegittime, rivolte dall’imputato con le predette note al
Presidente di Legambiente non potevano ritenersi conseguenza del comizio tenuto
qualche giorno prima da Legambinete e ciò per due ordini di motivi: per l’insussistenza
dell’ingiustizia del fatto presupposto, poiché, al contrario, il Piano Regionale contestato
da Legambiente, conteneva effettivamente degli errori che avrebbero reso legittime le
critiche mosse da tale associazione e per la mancanza del requisito dell’immediatezza
della reazione, rispetto al fatto provocante.
4. Avverso la sentenza della Corte territoriale che in motivazione ha ritenuto sussistente
l’ipotesi prevista all’articolo 599, secondo comma, del codice penale, propone ricorso
per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Palermo,
lamentando:

travisamento del fatto riguardo alla sussistenza dell’ingiustizia del fatto, con riferimento
all’esistenza di lievi errori che sarebbero stati corretti dai funzionari interni all’ufficio
regionale in un arco di tempo limitatissimo, pari a circa mezz’ora e che, pertanto, non
avrebbero potuto legittimare le critiche mosse da Legambiente;

vizio di motivazione riguardo alla mancata considerazione del significativo intervallo
temporale tra la conferenza stampa e la redazione delle prime note diffamatorie;

cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte distrettuale, in data 15 ottobre

• vizio di motivazione riguardo alla mancata considerazione del clima di astio esistente tra
l’imputato e l’associazione Legambiente, riferito da testimoni non presi in esame dalla
Corte d’Appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata merita censura.

sussistenza dell’ingiustizia del fatto, con riferimento alla esistenza di lievi errori che
sarebbero stati corretti dai funzionari interni all’ufficio regionale in un arco di tempo
limitatissimo, pari a circa mezz’ora e che, pertanto, non avrebbero potuto legittimare le
critiche mosse da Legambiente. Al contrario, il decreto assessorile del 9 agosto 2007
risultava affetto da numerosi errori tanto che è stato necessario nominare un’apposita
Commissione che, dopo circa otto mesi, ha consentito l’emanazione di un nuovo decreto
in materia. Da ciò discende la fondatezza delle critiche mosse da Legambiente, giacché
al momento della conferenza stampa le correzioni in parola non erano state apportate.
Tali elementi escludono la sussistenza del fatto ingiusto che, secondo giurisprudenza
consolidata (Cass. 29 settembre 2011, n. 42933), non può consistere nell’esercizio di
un diritto esercitato in occasione della conferenza stampa.
2. Con il secondo motivo il ricorrente rileva vizio di motivazione riguardo alla mancata
considerazione del significativo intervallo temporale tra la conferenza stampa e la
redazione delle prime note diffamatorie. In particolare, le note a firma dell’imputato del
27 novembre 2007 seguivano di sei giorni la conferenza stampa di Legannbiente e dal
contenuto degli iscritti emerge che la motivazione non costituiva la reazione ad un fatto
ingiusto, ma yes si trattava di rilievi caratterizzati da freddezza e stabile
determinazione. Sotto tale profilo la Corte avrebbe erroneamente assimilato due
vicende, quella del piano rifiuti e inceneritori e quella, che rileva in questa sede, del
piano della qualità dell’aria, che riguardavano settori dell’assessorato diversi ed erano
riferibili a momenti storici differenti.
3. Le censure possono essere trattate congiuntamente perché relative al medesimo profilo
del rapporto tra diritto di critica e provocazione.
4. Quanto alla prima doglianza secondo la Corte territoriale l’imputato, in occasione della
conferenza stampa del 21 novembre 2007, era stato destinatario di specifiche accuse di
incompetenza e sciatteria con la prospettazione di uno sconfinamento della sua attività
nell’illecito. Tali elementi, secondo il giudice di appello, costituivano un fatto ingiusto
che aveva assunto i connotati del comportamento lesivo di regole comunemente
accettate dalla civile convivenza, che costituiscono idoneo presupposto per l’ipotesi
prevista all’articolo 599 del codice penale.

1. Con il primo motivo il Procuratore generale lamenta travisamento del fatto riguardo alla

5. La Corte rileva che le accuse di sciatteria e di incompetenza erano rivolte da
Legambiente all’ufficio del quale l’imputato era il responsabile, accusato, nel caso di
specie, di maldestra copiatura del piano esistente presso la Regione Veneto. Sulla base
della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero al fine di verificare la conformità
del piano alla normativa vigente, era emerso che lo stesso, non era frutto di copiatura,
ma presentava errori e refusi non rilevanti, determinati dai ristretti tempi imposti dalla
procedura di infrazione. Secondo la Corte i punti di coincidenza (con la normativa della

conferenza stampa del 21 novembre 2007 non dimostrerebbero la fedele copiatura da
parte dell’imputato, il quale probabilmente aveva utilizzato un file preesistente, da
adattare alle peculiarità della Regione Siciliana, senza alcun intento truffaldino,
segnalando che alla correzione dell’elaborato, aveva proceduto la stressa Segreteria,
senza affidare l’incombenza a personale tecnico specializzato, al termine di una
operazione di circa mezz’ora, come riferito (pagina 13 della sentenza) dai testi Tolomeo
e Barbaro.
6. Con riferimento al secondo motivo ed al presupposto della immediatezza tra fatto
provocante e quello provocato, la Corte territoriale rileva che la nota del 27 novembre
2007, che segue la conferenza stampa del 21 novembre 2007 è indirizzata anche a
Legambiente e nella stessa l’imputato replica alle accuse rivolte, in occasione della
conferenza stampa, da quelli che definisce “il gruppo dei tre ciarlatani”, citando interi
passi di un articolo del 22 novembre 2007 del Corriere della Sera della Repubblica
relativo al contenuto della conferenza stampa del giorno precedente.
7. Orbene, dalle risultanze processuali appare evidente che le valutazioni espresse da
Legambiente rientrano nel diritto di critica. Tale condotta, pertanto, in quanto legittima
non può costituire il presupposto giuridico per la provocazione, a meno che la critica
non superi i limiti della continenza. In questa sede non rileva se il Piano Regionale era
errato e se i vizi avevano richiesto lievi e rapidi correttivi ovvero l’attività protratta per
mesi da parte di una apposita Commissione (profili in fatto che non risultano
puntualizzati), dovendosi fare riferimento al consolidato indirizzo giurisprudenziale che
ritiene che il diritto di critica giustifica l’utilizzo di espressioni, eventualmente, acri,
accese, di impatto emotivo e offensive, purché ciò non si risolva in un’aggressione
gratuita e immotivata della sfera privata del destinatario.
8. La decisione impugnata va, pertanto, annullata sul punto, dovendo la Corte territoriale
verificare, in concreto, se il diritto di critica ha superato i limiti della continenza e se la
condotta è stata esercitato trasmodando in frasi gratuitamente offensive.

Regione Veneto) evidenziati dal primo giudice e segnalati da Legambiente nella

9. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione riguardo alla mancata
considerazione del clima di astio esistente tra l’imputato e l’associazione Legambiente
quale emergeva dalle dichiarazioni di alcuni testimoni.
10.11 motivo è inammissibile perché aspecifico, facendosi riferimento generico alle
dichiarazioni di presunti testimoni, neppure indicati, che avrebbero reso dichiarazioni,
neppure precisate in ricorso, in ordine all’inesistenza di un clima capillarmente censorio

11.In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della
Corte d’Appello per l’esame dei punti oggetto delle segnalate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte
d’Appello di Palermo.
Così deciso il 5/05/2015

nei confronti dell’imputato.

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